Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 99 del 7-5-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione, da parte dell’INPS, delle prestazioni già a carico del soppresso Fondo degli spedizionieri doganali, con particolare attenzione alle domande presentate dal 1° gennaio 1998. Chiarisce criteri di accesso, calcolo e rivalutazione delle quote di pensione, disciplina dell’indennità di buonuscita, cessazione del riscatto delle anzianità pregresse e procedure per la presentazione delle domande, i ricorsi e la liquidazione delle prestazioni. Vengono inoltre richiamate le regole del Regolamento del Fondo per reversibilità e superstiti.

Soppressione del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e definizione delle domande di prestazione dal 1° gennaio 1998

Legge n. 230/1997 e soppressione del Fondo degli spedizionieri doganali

La circolare chiarisce le modalità applicative della legge 16 luglio 1997, n. 230, che ha soppresso dal 1° gennaio 1998 il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali e ha attribuito all’INPS la gestione delle prestazioni già facenti capo al Fondo, mediante una gestione speciale ad esaurimento. Il documento integra le prime istruzioni già fornite con la circolare n. 205 del 15 ottobre 1997 e recepisce i chiarimenti del Ministero del Lavoro del 31 dicembre 1997.

Quote aggiuntive di pensione: ambito di riconoscimento

La circolare affronta innanzitutto il tema delle quote aggiuntive di pensione maturate al 31 dicembre 1997. Il Ministero conferma che tali quote spettano anche quando l’anzianità contributiva maturata nel Fondo sia inferiore ai 20 anni richiesti dal Regolamento per la pensione ordinaria. In sostanza, per effetto della salvaguardia delle anzianità maturate, la quota maturata al 31 dicembre 1997 deve essere riconosciuta anche con anzianità inferiori alla soglia minima ventennale.

Ne consegue che le domande di pensione presentate da iscritti al soppresso Fondo che abbiano raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia degli uomini possono essere accolte:

  • 63 anni fino al 30 giugno 1998;
  • 64 anni dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;
  • 65 anni dal 1° gennaio 2000.

Il diritto alla quota non è subordinato alla cancellazione dall’Albo professionale, disposizione che il Ministero ritiene non più operante dopo la soppressione del Fondo.

Calcolo della quota di pensione e aggiornamento dell’importo

Per le anzianità inferiori a 20 anni, la circolare recepisce l’orientamento ministeriale secondo cui la quota di pensione va determinata in misura pari a un ventesimo dell’importo pensionistico previsto dal Regolamento per ogni anno di contribuzione.

Quanto alla decorrenza successiva al 31 dicembre 1997, la quota non è considerata cristallizzata all’importo nominale esistente a quella data. Il Ministero esclude che la formula legislativa della quota "conservata" implichi il blocco dell’importo e afferma che non sarebbe coerente con la finalità della norma privare i destinatari dell’aggiornamento annuale. Pertanto la quota continua a essere soggetta a rivalutazione automatica fino alla liquidazione.

La circolare chiarisce anche che l’espressione secondo cui la quota è erogata "in aggiunta" ai trattamenti pensionistici maturati nelle gestioni obbligatorie significa solo che la prestazione è cumulabile con altre pensioni, non che la presenza di altre pensioni sia requisito necessario per ottenerla.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Il Ministero precisa inoltre che i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generali della gestione previdenziale di appartenenza. La soppressione del Fondo non esclude quindi l’applicazione delle ordinarie norme sulla ricongiunzione, non essendo stata introdotta una disciplina speciale contraria.

Indennità di buonuscita

Un ulteriore tema riguarda l’indennità di buonuscita. La circolare richiama l’articolo 2 della legge n. 230/1997 e il rinvio alla disciplina della legge n. 608/1996, che aveva già previsto la cessazione della maturazione delle anzianità utili dal 1° gennaio 1994. L’importo maturato al 31 dicembre 1993 viene liquidato al momento del pensionamento e comunque non prima del raggiungimento dell’età per la pensione ordinaria.

Il Ministero conferma che, per il calcolo della buonuscita, si applicano le regole di rivalutazione previste dall’articolo 2120 del codice civile, come sostituito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.

Riscatto delle anzianità pregresse

La circolare affronta anche l’istituto del riscatto delle anzianità pregresse, previsto dall’articolo 37 del Regolamento del Fondo per i periodi anteriori alla data di istituzione dell’Albo professionale. Il Ministero ritiene che tale facoltà sia venuta meno con la soppressione del Fondo, poiché non più richiamata dalla legge n. 230/1997. Di conseguenza, non è più possibile riscattare i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriori al 1° luglio 1965.

Struttura competente e presentazione delle domande

Per la gestione delle nuove attività è stata istituita, con ordine di servizio n. 31 del 29 dicembre 1997, una struttura a stralcio nell’ambito della Direzione Centrale Sistema Qualità. Tale struttura cura il trasferimento delle attività del soppresso Fondo, notifica le pensioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e liquida provvisoriamente le pensioni presentate dopo il 31 dicembre 1997.

Le domande di pensione possono essere presentate:

  • direttamente alla struttura a stralcio, temporaneamente ubicata in Via del Viminale n. 43, Roma;
  • oppure alle S.A.P., che provvedono all’inoltro.

Le domande devono essere redatte sui modelli in uso V01 e SO1, con l’indicazione che il richiedente è iscritto al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali. Le domande di pensione di vecchiaia devono essere presentate non prima del mese di compimento dell’età pensionabile.

Pensioni ai superstiti

Le domande di pensione presentate dai superstiti di pensionato sono invece definite direttamente dalle sedi che hanno in carico il trattamento pensionistico diretto. In tali casi si applicano le norme del Regolamento del Fondo, in particolare gli articoli 28 e 29, richiamati in allegato.

Sono riportate le principali regole sulla reversibilità:

  • 60% della pensione a favore di un superstite;
  • 80% per due superstiti;
  • 100% per tre o più superstiti.

Il Regolamento disciplina inoltre la ripartizione tra superstiti, la riliquidazione in caso di variazione del nucleo, i requisiti dei familiari aventi diritto, le cause di perdita del trattamento e la decorrenza della pensione ai superstiti.

Ricorsi contro i provvedimenti dell’INPS

La circolare ammette la possibilità di proporre ricorso contro i provvedimenti dell’Istituto relativi alle pensioni disciplinate dal documento. Il ricorso deve essere presentato alla struttura o alla sede che ha emanato il provvedimento entro 90 giorni dalla comunicazione. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione.

Se il ricorso non viene definito entro 90 giorni dalla presentazione, gli interessati possono rivolgersi all’autorità giudiziaria.

Indennità di buonuscita: istruzioni operative

Per le domande di indennità di buonuscita la circolare rinvia al messaggio n. 10793 del 7 marzo 1998. In base a tale messaggio, le sedi devono ritirare le domande presentate dagli interessati, complete della documentazione richiesta, e trasmetterle alla Struttura stralcio del Fondo in Via del Viminale n. 43, Roma.

Viene ribadito che il diritto alla liquidazione della buonuscita presuppone il conseguimento della pensione o, comunque, il raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria del Fondo, fissata in:

  • 63 anni dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998;
  • 64 anni dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999;
  • 65 anni dal 1° gennaio 2000 in poi.

La circolare fornisce così un quadro operativo completo per il trattamento delle posizioni previdenziali residue del Fondo soppresso, distinguendo tra pensioni, quote aggiuntive, reversibilità, buonuscita e impugnazioni amministrative.

Punti principali

Attuazione della legge n. 230/1997 e chiarimenti ministeriali

La circolare si inserisce nel quadro della legge 16 luglio 1997, n. 230, che ha soppresso il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 e ha trasferito all’INPS la gestione delle relative prestazioni mediante una gestione speciale ad esaurimento. Le istruzioni già fornite con la circolare n. 205 del 15 ottobre 1997 vengono integrate dalle precisazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 dicembre 1997, necessarie per definire le domande di prestazione presentate dopo la soppressione del Fondo.

Quote aggiuntive di pensione: requisiti e diritto

Viene chiarito che le quote aggiuntive di pensione maturate al 31 dicembre 1997 spettano anche in presenza di anzianità contributive inferiori ai 20 anni previsti dal Regolamento del Fondo per la pensione ordinaria. Per gli iscritti che abbiano raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia prevista per gli uomini, le domande possono essere accolte indipendentemente dalla durata dell’iscrizione al Fondo e senza necessità di cancellazione dall’Albo professionale, ormai non più operante ai fini della concessione.

Calcolo e rivalutazione della quota di pensione

La quota maturata al 31 dicembre 1997 non va considerata cristallizzata all’importo di quella data. Il Ministero ritiene che debba essere aggiornabile fino alla liquidazione secondo il sistema di perequazione automatica applicabile alle pensioni del Fondo. Per le anzianità inferiori a 20 anni, la quota va calcolata in misura pari a un ventesimo dell’importo pensionistico previsto per ogni anno di contribuzione. La quota è erogata in aggiunta ad altri trattamenti pensionistici, ma tale formulazione non implica che la presenza di altre pensioni sia condizione per ottenerla.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

I periodi assicurativi coperti da contribuzione presso il Fondo soppresso possono essere ricongiunti secondo le regole generali vigenti nella gestione previdenziale di appartenenza, poiché la legge di soppressione non dispone in senso diverso. Le posizioni maturate al 31 dicembre 1997 non sono quindi destinate esclusivamente alla sola quota aggiuntiva di pensione.

Indennità di buonuscita

Per l’indennità di buonuscita continua ad applicarsi quanto previsto dalla legge n. 608/1996, richiamata dalla legge n. 230/1997. La maturazione delle anzianità utili è cessata dal 1° gennaio 1994; l’importo maturato al 31 dicembre 1993 viene liquidato al conseguimento della pensione, e comunque non prima del requisito anagrafico per la pensione ordinaria. Il Ministero conferma che la rivalutazione dell’indennità segue le regole dell’articolo 2120 del codice civile, come sostituito dalla legge n. 297/1982.

Riscatto delle anzianità pregresse

La facoltà di riscattare, ai fini del computo dell’anzianità pensionabile, i periodi di possesso della patente di spedizioniere doganale anteriori al 1° luglio 1965 viene considerata cessata con la soppressione del Fondo. L’istituto del riscatto previsto dall’articolo 37 del Regolamento non trova quindi più applicazione dopo il 31 dicembre 1997.

Struttura competente, presentazione delle domande e liquidazione

Per la gestione delle attività è stata istituita, nell’ambito della Direzione Centrale Sistema Qualità, una struttura a stralcio per il trasferimento delle attività del soppresso Fondo. Essa provvede alla notifica delle pensioni già deliberate e alla liquidazione delle domande di pensione presentate dopo il 31 dicembre 1997. Le domande possono essere presentate direttamente alla struttura o alle S.A.P., utilizzando i modelli V01 e SO1 con l’indicazione che il richiedente è iscritto al soppresso Fondo; le domande di vecchiaia vanno presentate non prima del mese di compimento dell’età pensionabile.

Pensioni ai superstiti e regole del Regolamento

Le domande di pensione presentate da superstiti di pensionato sono definite direttamente dalle sedi che hanno in carico il trattamento diretto, applicando gli articoli 28 e 29 del Regolamento del Fondo. Vengono richiamate le aliquote di reversibilità del 60% per un superstite, 80% per due e 100% per tre o più superstiti, oltre alle regole su composizione del nucleo, requisiti dei superstiti, cause di perdita del diritto e decorrenza della pensione ai superstiti.

Ricorsi e tutela giurisdizionale

È ammesso il ricorso contro i provvedimenti dell’Istituto relativi alle pensioni in questione. Il ricorso deve essere presentato alla struttura o alla sede che ha emanato il provvedimento entro 90 giorni dalla comunicazione; esso è deciso dal Consiglio di Amministrazione. Se trascorrono inutilmente 90 giorni dalla presentazione del ricorso, gli interessati possono adire l’autorità giudiziaria.

Indennità di buonuscita: istruzioni operative rinviate

Per le domande di indennità di buonuscita la circolare rinvia al messaggio n. 10793 del 7 marzo 1998, che dispone il ritiro delle domande presso le sedi e il loro invio alla struttura stralcio di Roma. Viene ribadito che il requisito essenziale per la liquidazione è il conseguimento della pensione o, comunque, il compimento dell’età pensionabile ordinaria del Fondo: 63 anni dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998, 64 anni dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, 65 anni dal 1° gennaio 2000 in poi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.