Sentenza n. 637/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 4209/2024 pubblicata il 27.09.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 8413/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano che aveva condannato il Ministero al rilascio della carta elettronica del docente, del valore di 500 euro, per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Milano, Sezione lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro, riferita all'anno scolastico 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione, chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso. Ha verificato la produzione della copia asseverata della sentenza e dell'attestazione del passaggio in giudicato, nonché la notificazione del titolo esecutivo, rilevando il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inottemperanza era incontestata e risultavano determinati sia l'an sia il quantum dell'obbligazione, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante rilascio della carta elettronica del docente e accredito dell'importo di 500 euro. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua la condanna a un'ulteriore somma di denaro, in considerazione della funzione della carta del docente quale contributo per l'aggiornamento e la formazione, e non quale corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è utilizzata quale base processuale per l'azione di ottemperanza volta a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR la applica per ordinare l'esecuzione del giudicato e per nominare il commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo alla funzione dell'obbligazione da eseguire, la condanna a un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
La disposizione costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, qualificata dal TAR come contributo e non come corrispettivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto tempestivamente proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare i presupposti formali dell'azione; il ricorso deve inoltre rispettare il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'inadempimento né dimostra l'esecuzione del giudicato, e risultano determinati l'an e il quantum dell'obbligazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento, indicando modalità e termine per l'esecuzione.
- In caso di ulteriore inottemperanza rispetto all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi alla comunicazione dell'inadempimento e fissando un termine per provvedere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione dell'obbligazione da eseguire, la condanna a un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua.
- La carta elettronica del docente, essendo destinata a finanziare l'aggiornamento e la formazione professionale, è qualificata come contributo e non come corrispettivo; tale natura rileva nella valutazione di equità dell'astreinte richiesta nel giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →