Cassazione Civile, Ordinanza n. 10049/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto convenzionale tra medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale e azienda sanitaria locale, in relazione ai compensi previsti dagli accordi collettivi nazionali e integrativi regionali. Il Tribunale aveva riconosciuto ai medici il pagamento integrale di varie voci economiche, tra cui l'indennità di rischio, l'indennità H24 in rete, le festività di particolare rilevanza, l'attivazione 118, l'attivazione guardia medica e la reperibilità. La Corte d'appello ha poi riformato parzialmente la decisione: ha negato l'indennità di rischio ritenendo nulla la clausola dell'accordo integrativo regionale che la prevedeva, perché in contrasto con l'accordo nazionale e perché riconosciuta in modo generalizzato a tutti i medici di continuità assistenziale; al tempo stesso ha confermato il diritto degli altri compensi, contestando la riduzione unilaterale operata dall'azienda sanitaria in funzione del contenimento della spesa. I medici hanno proposto ricorso principale deducendo: nullità del rilievo officioso in appello della clausola relativa all'indennità di rischio; violazione dei requisiti di specificità dell'appello; errata interpretazione della disciplina collettiva; erronea valorizzazione dell'affidamento e del comportamento delle parti; e ulteriori censure sul diritto ai compensi. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la riduzione unilaterale dei compensi e aveva escluso che i vincoli del piano di rientro potessero legittimare l'intervento dell'azienda sui trattamenti economici previsti dagli accordi collettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dei medici sia il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria. Ha confermato il principio per cui la contrattazione integrativa regionale non può introdurre previsioni economiche in contrasto con l'accordo collettivo nazionale e, dunque, ha ritenuto nulla la clausola sull'indennità di rischio prevista in modo generalizzato. Ha inoltre ribadito che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e i piani di rientro non consentono alla singola azienda sanitaria di ridurre unilateralmente i compensi fissati dalla contrattazione collettiva, dovendo eventuali interventi avvenire nelle sedi negoziali competenti e non mediante atti unilaterali. Conseguentemente, entrambe le impugnazioni sono state respinte e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per soccombenza reciproca; è stato anche dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Le impugnazioni proposte dalle parti sono state trattate congiuntamente.
art. 360 c.p.c.
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di nullità processuale nei motivi di ricorso.
art. 437 c.p.c.
Invocato per contestare la dedotta introduzione in appello della questione di nullità.
art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio del contraddittorio e alla rilevabilità officiosa delle nullità.
artt. 342 e 434 c.p.c.
Richiamati per lamentare la asserita carenza di specificità dei motivi di appello.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato dalla Corte per richiamare la motivazione delle decisioni precedenti conformi.
art. 40 d.lgs. 165/2001
La Corte ha escluso che consenta alla ASL di modificare unilateralmente i compensi; la nullità riguarda le clausole contrattuali in contrasto con il contratto nazionale, mentre l'intervento unilaterale è ammesso solo nei limiti e alle condizioni eccezionali previste dalla legge.
art. 52 L. 289/2002
Richiamato come norma di rinvio all'art. 40 d.lgs. 165/2001.
art. 8 Accordo Collettivo Nazionale del 23.5.2005
È stato interpretato nel senso di consentire alla contrattazione regionale solo interventi selettivi e coerenti con i limiti posti dal livello nazionale.
art. 14 Accordo Collettivo Nazionale del 23.5.2005
La previsione su parametri di disagio e difficoltà non consente un compenso automatico e generalizzato per tutti i medici, ma richiede criteri selettivi e specifici.
art. 72 Accordo Collettivo Nazionale del 23.5.2005
Richiamato insieme agli altri articoli dell'ACN nella ricostruzione della disciplina economica del rapporto convenzionale.
art. 13, co. 1, Accordi Integrativi Regionali approvati con delibera G.R. n. 916 del 2006
La previsione dell'indennità di rischio è stata ritenuta nulla perché contrastante con l'ACN e generalizzata in modo incompatibile con la disciplina nazionale.
art. 48 l. n. 833/1978
È stato richiamato come fondamento dell'uniformità del rapporto convenzionale sul territorio nazionale.
art. 8 d.lgs. n. 502/1992
Richiamato per la disciplina del rapporto convenzionale e per distinguere tale rapporto dalle strutture accreditate.
art. 2-nonies d.l. n. 81/2004 conv. in l. n. 138/2004
Considerato disposizione che rimette agli accordi nazionali la disciplina della contrattazione di ambito regionale ed aziendale, impedendo previsioni decentrate contrastanti con il livello nazionale.
art. 4, comma 9, l. n. 412/1991
Richiamato quale base del sistema della contrattazione nel rapporto convenzionale.
l. n. 311/2004
Le norme sul contenimento della spesa non sono state lette come autorizzazione a interventi unilaterali sui compensi, ma come riferite ad atti normativi e amministrativi di programmazione sanitaria.
l. n. 191/2009
La riduzione della spesa deve essere perseguita mediante il ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa e nel rispetto delle procedure negoziali, non con riduzioni unilaterali del trattamento economico.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
L. n. 228/2012
Richiamata quale norma modificativa del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- La contrattazione collettiva decentrata non può validamente introdurre discipline economiche o normative contrastanti con i limiti fissati dal contratto collettivo nazionale; in caso di contrasto, la clausola integrativa è nulla.
- Nel rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il SSN, le esigenze di contenimento della spesa pubblica non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dagli accordi collettivi; l'adeguamento deve avvenire tramite le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
- Il giudice di appello e di cassazione può rilevare d'ufficio la nullità contrattuale anche se non rilevata in primo grado; correlativamente, la parte appellante può dedurre in impugnazione la nullità della clausola su cui si fonda la decisione di primo grado.
- La previsione di compensi aggiuntivi per condizioni di disagio o difficoltà può essere legittima solo se costruita in modo selettivo e coerente con la disciplina nazionale; un riconoscimento automatico e generalizzato a tutti gli appartenenti alla categoria eccede l'ambito consentito alla contrattazione integrativa.
- L'atto con cui l'azienda sanitaria riduce unilateralmente il compenso del professionista convenzionato non esprime potestà autoritativa, ma incide su un rapporto di natura privatistica e va valutato secondo le regole dell'autonomia contrattuale e dell'adempimento obbligatorio.
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