Sentenza n. 1736/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione della sentenza civile attributiva della Carta elettronica del docente, liquidando le spese di primo grado in 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente aveva ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della Carta elettronica del docente, con accredito di 1.000 euro. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva costituito il profilo e la carta elettronica, impedendo l’accesso alla piattaforma e l’utilizzo del beneficio. Il TAR aveva integralmente accolto il ricorso, ma aveva liquidato le spese di lite in soli 500 euro. L’appello riguardava esclusivamente tale capo della sentenza. L’appellante ha dedotto che la liquidazione fosse meramente simbolica, contraria ai parametri ministeriali e ai minimi tariffari, richiamando l’asserita inderogabilità della riduzione massima del 50% dei valori medi prevista dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, nonché l’art. 2233 c.c. e la normativa sull’ordinamento della professione forense.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR esclusivamente quanto alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese e può compensarle, in tutto o in parte, in presenza di giusti motivi. Tuttavia, quando condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando le caratteristiche, la difficoltà, il valore e l’importanza della controversia, l’attività svolta e gli altri criteri normativi. I valori medi tabellari possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%, ma non esiste più un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, essendo state abrogate le tariffe professionali. L’unico limite è costituito dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva liquidato 500 euro senza motivare adeguatamente lo scostamento dai parametri e senza esplicitare una compensazione parziale. Considerata la natura seriale e la limitata complessità della controversia, il Consiglio di Stato ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa, fissando in 800 euro le spese del primo grado, oltre agli oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Per il grado d’appello ha compensato parzialmente le spese e ha posto a carico dell’amministrazione 300 euro, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni era decorso prima della proposizione del ricorso per l’esecuzione.
artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014
tenuto conto “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” e degli eventuali “contrasti giurisprudenziali”
La liquidazione giudiziale delle spese deve considerare i parametri generali e i valori medi tabellari, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50%, salva motivazione dello scostamento.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Il compenso professionale non previamente determinato per iscritto è liquidato dal giudice sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 2233, comma 2, c.c.
Resta vietata la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione, quale limite alla discrezionalità giudiziale nella liquidazione delle spese.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari previsto dal previgente sistema.
art. 24 l. n. 794/1942
La disciplina previgente sui minimi tariffari inderogabili non è più applicabile dopo l’abrogazione delle tariffe professionali.
art. 93 c.p.c.
La liquidazione delle spese è stata distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo conserva ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite, compresa la compensazione totale o parziale, purché la relativa decisione sia coerente con le circostanze concrete della controversia.
- Quando il giudice condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando i criteri generali relativi alla natura, al valore, alla difficoltà e all’importanza della causa, nonché all’attività difensiva svolta.
- L’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali non impediscono quindi al giudice di discostarsi dai valori medi, purché lo scostamento sia motivato e non conduca alla liquidazione di somme simboliche.
- In caso di scostamento apprezzabile dai valori medi dei parametri ministeriali, il giudice deve indicare le ragioni concrete della liquidazione; il mero richiamo alla natura seriale della controversia non è sufficiente se l’importo risulta manifestamente esiguo e non è esplicitata una compensazione parziale.
- Il limite inderogabile alla liquidazione giudiziale delle spese è costituito dal divieto, previsto dall’art. 2233, comma 2, c.c., di riconoscere somme simboliche non consone al decoro della professione forense.
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