Sentenza del 24/10/2022 n. 828 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
IRPEF - redditi di lavoro dipendente - trasferte - indennità - rimborso - rilevanza a fini fiscali e contributivi - nella misura di un terzo - conclusioni del verbale INPS - rilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAppello parzialmente accolto: la CTR ha ritenuto sussistente il carattere forfettario delle indennità e ha disposto che solo due terzi dell'importo accertato siano assoggettati a imposizione. Le spese del primo grado restano compensate; le spese di appello sono parzialmente compensate e liquidate, a carico del contribuente appellante, in € 500,00 oltre accessori per ciascun appellante soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imputazione fiscale integrale delle indennità di trasferta erogate in modalità forfettaria (46,48 € giornalieri) per l'anno 2010: l'Agenzia ha ritenuto tali somme interamente imponibili ai fini IRPEF e contributivi; i contribuenti contestano l'accertamento sostenendo che si tratta di rimborsi forfettari di trasferta assoggettabili per legge solo per 2/3, con 1/3 esente. Durante il procedimento è stato acquisito un verbale INPS (25/03/2015) che riconosceva la rilevanza contributiva solo per 2/3 delle indennità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 51
Il rimborso forfettario di trasferta (indennità giornaliera prestabilita) gode di una esenzione pari a un terzo; pertanto, ai fini fiscali e contributivi l'imponibile aumenta solo per i restanti due terzi.
Verbale INPS
verbale INPS notificato in data 25/03/2015
L'INPS ha verificato le trasferte e la fruizione del pasto (ticket restaurant) e ha ridotto la rilevanza contributiva delle indennità di trasferta ad un terzo esente, riconoscendo dunque solo due terzi come soggetti a contribuzione.
D.Lgs. 27/07/1992 n. 546
Richiamato dall'Ufficio per questioni processuali; il giudice ha ritenuto però che la domanda di riduzione dell'accertamento sia implicitamente ricompresa nella domanda di annullamento e che l'eccezione dell'Ufficio sia infondata.
Codice di Procedura Civile
Norma applicata per la liquidazione e compensazione delle spese di lite nel grado di appello; la CTR ha disposto parziale compensazione e liquidazione ridotta a carico del contribuente appellante.
Massime di principio
- Se le indennità di trasferta sono erogate con metodo 'forfettario' (somma fissa giornaliera indipendente dalle spese effettive), la normativa fiscale (art. 51 TUIR, comma 5) prevede una esenzione pari a 1/3: solo 2/3 risultano imponibili sia ai fini IRPEF sia contributivi.
- Per ottenere il trattamento agevolato è fondamentale dimostrare l'effettività delle trasferte e la fruizione dei benefit collegati (es. pasti tramite ticket restaurant); l'acquisizione di documentazione probatoria (cedolini, fatture, convenzioni) è determinante.
- Un verbale INPS anche successivo all'avviso di accertamento può rilevare ai fini della determinazione della quota contributiva ed essere assunto dal giudice come elemento significativo per l'allineamento tra fiscale e contributivo.
- Se le indennità vengono erogate per la quasi totalità dei giorni lavorativi o con modalità che lasciano dubbi sulla continuità dell'extra-sede, l'Amministrazione può contestare la natura di rimborso; è quindi opportuno conservare evidenze che attestino la reale esistenza delle trasferte.
- Dal punto di vista processuale, è prudente formulare in primo grado una domanda comprensiva sia di annullamento dell'accertamento sia, alternativamente, di riduzione: il giudice può comunque ritenere implicita la domanda di riduzione nell'azione principale, ma una richiesta esplicita evita contestazioni procedurali.
- In caso di successo parziale, il regime della soccombenza porta spesso a parziale compensazione delle spese: prevedere e valutare i costi processuali quando si decide di impugnare un avviso.
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