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Sentenza

Sentenza del 24/10/2022 n. 31413 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto gli appelli dei contribuenti che avevano dedotto la decadenza dell'accertamento IRPEF relativo al 2002. L'Ufficio sosteneva che dagli accertamenti risultava un versamento sui conti correnti di somme eccedenti i redditi dichiarati, integrando gli estremi del reato di dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000, art. 4); pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, art. 43 (come modificato dal D.L. n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006), doveva applicarsi il raddoppio dei termini decadenziali e gli avvisi notificati il 28 aprile 2011 erano tempestivi. La CTR aveva invece escluso il raddoppio ritenendo che non risultasse l'iscrizione di notizia di reato a carico dei contribuenti e che l'Amministrazione non avesse provato l'obbligo di denuncia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti di A.A. per perfezionamento della definizione agevolata. Quanto a B.B. e C.C., ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rilevando che la CTR aveva errato nel non valutare l'operatività del raddoppio dei termini in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele (D.Lgs. n. 74/2000, art. 4) e nel fondare la decisione sull'assenza di iscrizione di notizia di reato. La Corte ha precisato che l'obbligo di denuncia (art. 331 c.p.p.) sussiste quando vi siano elementi tali da determinare l'obbligo, senza che sia necessaria l'effettiva presentazione della denuncia o la sua iscrizione; altresì la prescrizione o cause di non punibilità non escludono l'obbligo di denuncia valutabile solo dall'autorità giudiziaria. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR regionale per nuovi accertamenti di fatto conformi ai principi esposti, demandando alla stessa di decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43

    In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione

    Il raddoppio dei termini decadenziali opera quando sussiste l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati tributari anche se la denuncia non è poi effettivamente presentata o iscritta; l'onere di allegazione e prova della sussistenza del presupposto spetta all'Amministrazione finanziaria.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 26 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)

    Modifica normativa che ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini per ipotesi di reato tributario; richiamata per il criterio ratione temporis applicabile al caso.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Norma che configura il reato di dichiarazione infedele: la Corte ha ritenuto che la presenza di elementi tali da integrare tale fattispecie può fondare l'obbligo di denuncia e, quindi, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Riferito dalla CTR e dall'Amministrazione in ipotesi fattuali (documenti per operazioni inesistenti); la qualificazione penale specifica non è necessaria ai fini della validità dell'avviso impositivo.

  • art. 331 c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di denuncia del pubblico ufficiale; la Corte ha affermato che l'obbligo sorge quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare con sufficiente certezza gli elementi del reato, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia.

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 6

    Norma che disciplina la definizione agevolata e la sospensione; qui è stata utilizzata per dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del contribuente che ha perfezionato la definizione agevolata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Richiamato per il principio sulla liquidazione delle spese di lite (spese anticipate restano a carico della parte che le ha anticipate), coerente con l'assorbimento del costo del processo dalla definizione agevolata.

  • Corte Cost. sentenza n. 247 del 2011

    Giurisprudenza costituzionale che ha chiarito che il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia e non l'effettiva presentazione della stessa; inoltre l'obbligo sorge anche ove siano presenti cause di non punibilità la cui valutazione resta riservata all'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini decadenziali per accertamento (DPR 600/1973 art. 43) opera quando sussiste l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati tributari; non è necessaria l'effettiva presentazione o l'iscrizione della notizia di reato.
  • L'onere probatorio grava sull'Amministrazione: nella difesa in giudizio l'Ufficio deve allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti che giustificano il raddoppio (esistenza di seri indizi/informazioni che determinano l'obbligo di denuncia).
  • La qualificazione specifica del reato nella motivazione dell'avviso non è necessaria ai fini della validità formale dell'atto impositivo e non vincola l'Amministrazione nelle fasi successive del giudizio.
  • La valutazione dell'anno d'imposta rilevante per il raddoppio è basata sull'anno di riferimento fiscale (qui 2002), non sull'anno di presentazione della dichiarazione (2003).
  • La presenza di cause estintive o di prescrizione non esclude automaticamente l'obbligo di denuncia; tali cause sono valutabili solo dall'autorità giudiziaria penale e non impediscono l'operatività del raddoppio se sussistono gli elementi del reato.
  • Quando il contribuente eccepisca la decadenza, la sua strategia difensiva deve mirare a contestare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (e quindi del raddoppio), non a riesaminare in sede tributaria la configurazione definitiva del reato, riservata al giudice penale.
  • La definizione agevolata perfezionata dal contribuente determina l'estinzione del giudizio nei suoi confronti e assorbe il costo del processo; le spese anticipate restano a carico di chi le ha anticipate secondo D.Lgs. 546/1992 art.46.

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