Sentenza del 24/10/2022 n. 31416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Revocazione dell'ordinanza n. 13306/2020 (1/7/2020) che aveva dichiarato estinto il ricorso per cassazione per mancata riassunzione dopo una presunta sospensione; il ricorrente contestava che la Corte aveva erroneamente ritenuto che egli avesse aderito al condono del D.L. n.193/2016 e che l'ordinanza interlocutoria n.10765/2017 avesse disposto la sospensione del giudizio. In realtà il processo era stato rinviato a nuovo ruolo, e il contribuente aveva successivamente adottato la definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 (deposito dell'istanza e pagamento della prima rata) e aveva richiesto la sospensione fino al 31/12/2020; pertanto l'estinzione per mancata riassunzione era basata su un'errata percezione dei fatti processuali
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato accolto. La Corte ha rilevato l'errore di percezione dei fatti (riconfermato dalle ammissioni dell'Agenzia circa l'adesione alla definizione del D.L. n.119/2018) e ha revocato l'ordinanza impugnata. In via rescissoria ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6. Le spese della fase rescindente sono compensate; le spese della fase rescissoria restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del D.Lgs. n.546/1992, art.46 e del D.L. n.119/2018, art.6, comma 13.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma esperibile per la revocazione per errore di fatto; qui utilizzata dal ricorrente come rimedio contro l'ordinanza che aveva dichiarato estinto il ricorso.
art. 395 c.p.c., comma 1, n.4
Prevede i casi di revocazione; richiamata in combinato con l'art. 391-bis per fondare la revocazione dell'ordinanza impugnata.
D.L. n. 193/2016, convertito con L. n.225/2016, art.6 (rottamazione)
Disciplina la c.d. rottamazione delle cartelle (periodo 2000-2016). Nel caso specifico la Corte aveva erroneamente ritenuto che il contribuente avesse aderito a questa procedura, mentre il ricorrente non l'aveva mai attivata.
D.L. 23/10/2018 n.119, convertito con L. 17/12/2018 n.136, art.6
Prevede la definizione delle controversie pendenti: l'adesione e il perfezionamento (es. pagamento della prima rata) determinano l'estinzione del giudizio. Inoltre la disciplina contiene disposizioni sull'assorbimento dei costi del processo (cfr. comma 13). Nel caso concreto l'adesione effettiva del contribuente a questa definizione ha comportato l'estinzione del giudizio.
D.L. n.50/2017
Norma richiamata nella motivazione come possibile fonte di confusione; nel caso non è stata attivata dal contribuente ma la Corte aveva in precedenza confuso procedure diverse.
D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art.46
Richiamato in relazione al regime delle spese processuali; applicato nel senso che le spese della fase rescissoria restano a carico di chi le ha anticipate.
D.L. 28/10/2020 n.137, art.23, comma 8-bis
Norma richiamata incidentalmente in relazione all'istanza di discussione orale proposta dal ricorrente (istanza che non è stata seguita dalla comparizione).
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra 'rinvio a nuovo ruolo' e 'sospensione' del processo: il rinvio non impone l'onere di riassunzione, mentre la sospensione derivante da specifiche procedure può richiedere atti ulteriori per non far estinguere il giudizio.
- Quando il contribuente perfeziona una definizione agevolata delle controversie (es. D.L. n.119/2018, art.6) mediante l'istanza e il pagamento previsti, questo fatto può estinguere il giudizio pendente senza necessità di riassunzione; il giudice deve verificare dagli atti se la definizione è stata effettivamente perfezionata.
- Gli errori di percezione di fatti processuali (e non la valutazione in fatto o in diritto) sono rimediabili con la revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395 c.p.c.; la parte interessata deve documentare l'erronea percezione e la circostanza sopravvenuta.
- Le ammissioni o le certificazioni dell'Amministrazione (es. nota dell'Agenzia che attesta il pagamento della prima rata) sono elementi decisivi per valutare se la definizione è perfezionata e per determinare l'estinzione del giudizio.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, il contenuto della definizione può assorbire i costi del processo (vedi comma 13 D.L. n.119/2018); la ripartizione delle spese va valutata in funzione della fase (rescindente vs rescissoria) e delle condotte processuali.
- Prima di dichiarare l'estinzione per mancata riassunzione, il giudice deve verificare l'esistenza di atti e istanze che possano aver sospeso o estinto il processo: una decisione basata su una lettura incompleta degli atti è suscettibile di revocazione.
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