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Sentenza

Sentenza del 24/10/2022 n. 31407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20642/2021 che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in seguito alla definizione agevolata di una controversia fiscale. L'Ufficio ha sostenuto che la definizione agevolata riguardava soltanto l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 e non anche quello relativo al 2006, mentre l'ordinanza aveva erratamente estinto anche la parte riferita al 2006. Nella fase rescissoria l'Agenzia aveva inoltre chiesto la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 1796/14/2017 con cui erano state attribuite le plusvalenze al 2005 (invece che al 2006), deducendo violazione delle norme fiscali (artt. 86 e 109 TUIR) e omesso esame di fatti decisivi (pagamenti intervenuti solo nel 2006 e nota integrativa del 2005).

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per revocazione e ha accertato l'errore di fatto dell'ordinanza che aveva estinto anche la parte relativa al 2006 non coperta dalla definizione agevolata. Ha pertanto revocato parzialmente l'ordinanza impugnata e ha rimesso la controversia alla fase rescissoria. In sede rescissoria la Corte, esaminati i motivi dell'Agenzia attinenti alla competenza temporale delle plusvalenze e all'omesso esame di fatti decisivi, ha rigettato il ricorso per cassazione erariale: ha condiviso il principio secondo cui, per cessioni onerose di crediti pro soluto, la plusvalenza si realizza con il perfezionamento del negozio (principio di competenza) e non è posticipata dal pagamento effettuato successivamente dal debitore ceduto, né dall'eventuale obbligo di garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c., salvo diversa previsione contrattuale. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 391 bis c.p.c.; art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; artt. 365, 366, 369, 371 c.p.c.

    Gli istituti processuali sono stati applicati per revocare un'ordinanza che conteneva un errore di fatto decisivo (art. 391 bis e 395). Le censure di cassazione sono valutate con i criteri di cui all'art. 360 (violazione di norma e omesso esame di fatti decisivi); il controricorso può assumere valore di ricorso incidentale solo se contiene i requisiti degli artt. 365/371 c.p.c.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 86, comma 1; art. 109, comma 1

    Per i componenti positivi di reddito si applica il principio di competenza: la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa pro soluto di un credito si realizza con il perfezionamento del negozio e non con il successivo incasso da parte del debitore ceduto, salvo che sussistano elementi obiettivi che rendano incerta l'esistenza o la determinabilità dell'ammontare.

  • Codice civile

    art. 1264 c.c.; art. 1266 c.c.; art. 1267 c.c.

    La disciplina della cessione di credito (e la garanzia per esistenza del credito) non, di per sé, impedisce il riconoscimento immediato della plusvalenza in capo al cedente se la cessione è pro soluto e i rischi e benefici sono trasferiti. L'art. 1266 configura la garanzia di esistenza, ma la sua mera esistenza non determina automaticamente un'incertezza tale da posticipare la competenza fiscale.

  • D.L. n. 119 del 2018, conv. L. n. 136/2018

    Consente la definizione agevolata di specifiche controversie fiscali; l'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere può produrre estinzione del giudizio solo nei limiti in cui la definizione si è effettivamente perfezionata e riguarda le posizioni dedotte.

  • Principi contabili nazionali e internazionali

    OIC 15 (paragrafi D.VII e E); IAS 39

    Per la contabilizzazione delle cessioni di crediti pro soluto è decisivo il trasferimento dei rischi e benefici: se il trasferimento è effettivo la cedente cancella il credito e contabilizza l'utile; la nota integrativa non è di per sé sufficiente a dimostrare incertezza della realizzazione della plusvalenza.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere per definizione agevolata opera solo rispetto agli atti e agli anni d'imposta effettivamente definiti; non può estendersi automaticamente ad altre annualità non oggetto di definizione.
  • L'errore di fatto documentale nell'ordinanza che incide in modo decisivo sull'esito può giustificare la revocazione ai sensi degli artt. 391 bis e 395 c.p.c.; l'errore deve risultare dagli atti e avere rilevanza sulla decisione.
  • Per le cessioni onerose di crediti qualificate pro soluto, ai fini fiscali la plusvalenza si considera realizzata nell'esercizio in cui si perfeziona il negozio di cessione (principio di competenza), non nel momento del pagamento da parte del debitore ceduto.
  • La mera esistenza di un obbligo legale di garanzia dell'esistenza del credito (art. 1266 c.c.) non è sufficiente, senza elementi contrattuali o di fatto che ne limitino sostanzialmente il trasferimento di rischi e benefici, a posticipare il realizzo fiscale della plusvalenza.
  • Le informative in nota integrativa (anche se indicano incertezze operative) non sostituiscono elementi contrattuali che dimostrino la mancanza del trasferimento dei rischi e benefici; per posticipare la competenza fiscale serve prova concreta di rischio residuo in capo al cedente.
  • In sede di impugnazione, il contenuto e i limiti degli atti processuali (istanze di estinzione, controricorsi, ecc.) vanno valutati con attenzione: il controricorso non può essere usato per chiedere qualcosa incompatibile con la funzione difensiva svolta se non contiene gli specifici requisiti di un ricorso incidentale.

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