Risposta n. 183 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe istanti ritengono che la fusione, in quanto operazione riorganizzativa e non alienazione dei singoli fondi, non determini decadenza, purché l’incorporante prosegua la coltivazione diretta e mantenga i requisiti soggettivi previsti.
Mantenimento delle agevolazioni PPC e per fondi rustici montani in caso di fusione per incorporazione nel quinquennio.
Il quesito
Le società chiedono se la fusione per incorporazione, prima del decorso di cinque anni dagli acquisti agevolati effettuati dall’incorporata, comporti alienazione volontaria dei fondi o cessazione della coltivazione/conduzione diretta, determinando la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici montani.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la fusione non provochi di per sé la decadenza: l’incorporante succede universalmente nei fondi e nei vincoli residui. Le agevolazioni si conservano se l’incorporante mantiene la qualifica di società agricola IAP e prosegue effettivamente la coltivazione o conduzione diretta sino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto. In sede di registrazione della fusione va indicato nel quadro C il codice negozio C000.
Fusione per incorporazione e mantenimento delle agevolazioni agricole
La risposta n. 183/2026 esamina gli effetti di una fusione per incorporazione, prevista entro il 2026, su fondi acquistati dall’incorporata con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e per i trasferimenti di fondi rustici situati in territori montani. L’Agenzia valuta se il subentro dell’incorporante prima della scadenza del quinquennio determini una causa di decadenza.
Fattispecie e acquisti agevolati
Le società agricole (A) e (L), appartenenti al medesimo gruppo e qualificate come imprenditori agricoli professionali (IAP) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, svolgono attività di coltivazione, vinificazione e commercializzazione di uve. Intendono incorporare (L) in (A) per razionalizzare la struttura del gruppo, concentrando le attività agricole ed evitando duplicazioni e diseconomie. L’incorporante dichiara che continuerà a coltivare direttamente i fondi di entrambe le società e a vinificare le uve, senza dismissioni o ridimensionamenti dell’attività.
L’incorporata ha acquistato tre fondi agricoli:
- il 16 febbraio 2023, fruendo dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina;
- il 29 maggio 2023 e il 16 dicembre 2024, fruendo dell’agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani.
La fusione interverrebbe prima del decorso di cinque anni da tali acquisti.
Quesito
Le istanti chiedono se il passaggio dei fondi all’incorporante per effetto della fusione sia assimilabile all’alienazione volontaria e se l’estinzione dell’incorporata determini l’interruzione della coltivazione o conduzione diretta, con conseguente decadenza dalle agevolazioni. La domanda riguarda sia l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, sia l’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Normativa e prassi richiamate
L’articolo 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 prevede, per gli acquisti agevolati di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e IAP iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale, l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1 per cento. La decadenza si verifica se, prima di cinque anni dalla stipula, i beneficiari alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente. La risoluzione n. 36/E del 17 maggio 2010 individua in questi termini le cause di decadenza.
L’articolo 9, secondo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973 assoggetta a imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, ed esenta dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani a favore di coltivatori diretti e IAP in possesso dei requisiti previsti. Il beneficio può essere riconosciuto anche a soggetti non iscritti alla gestione previdenziale e assistenziale che si impegnino nell’atto a coltivare o condurre direttamente il fondo per cinque anni. Anche per questo regime la decadenza consegue all’alienazione volontaria o alla cessazione della coltivazione o conduzione diretta prima del quinquennio.
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 227/E del 18 agosto 2009 e la risoluzione n. 455/E del 1° dicembre 2008, che hanno ricondotto il conferimento di terreni a una forma di alienazione per la sua natura traslativa, distinguendolo dalla fusione e dalla scissione, caratterizzate dalla successione a titolo universale. La risposta a interpello n. 309 del 30 aprile 2021 ha escluso la decadenza in caso di scissione parziale quando la beneficiaria subentra nelle posizioni soggettive e continua la conduzione, mantenendo gli altri requisiti.
Sono inoltre richiamate la sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 8 febbraio 2006, n. 2637, e la sentenza 30 luglio 2021, n. 21970, sulla natura della fusione quale successione universale e prosecuzione dei rapporti giuridici in un diverso assetto organizzativo, ai sensi dell’articolo 2504-bis, primo comma, del codice civile. L’ordinanza della Cassazione 27 settembre 2022, n. 28169, ha escluso che la scissione integri alienazione ai fini della decadenza dalla PPC, purché restino i requisiti agevolativi. La sentenza 3 febbraio 2003, n. 1546, afferma che il successore universale subentra nei vincoli connessi alle agevolazioni; la sentenza 17 febbraio 2016, n. 3108, precisa che la successione non esonera dall’obbligo di coltivazione. L’Agenzia richiama anche la risposta n. 74 del 10 marzo 2026 e l’ordinanza della Cassazione 13 settembre 2025, n. 25135, in tema di effettiva partecipazione alla conduzione e di concessione dei fondi a terzi.
Quanto alla qualifica IAP delle società, l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 richiede, tra l’altro, che lo statuto preveda l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e, per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore (socio, nel caso delle cooperative) possieda la qualifica di IAP.
Valutazione dell’Agenzia: assenza di alienazione
La fusione determina l’estinzione dell’incorporata e la successione universale dell’incorporante nel patrimonio unitariamente considerato. Il subentro nella titolarità dei fondi non costituisce alienazione volontaria dei singoli terreni, ma effetto legale della fusione, che non interrompe i rapporti trasferendoli come singoli beni a un soggetto distinto, bensì ne assicura la prosecuzione nel nuovo assetto organizzativo.
L’incorporante subentra tuttavia anche nei vincoli relativi ai benefici fruiti dall’incorporata. Dovrà quindi rispettare, per il periodo residuo, il divieto di alienazione e l’obbligo di coltivazione o conduzione diretta. Un successivo atto dispositivo compiuto durante il periodo vincolato potrà determinare la decadenza.
Valutazione dell’Agenzia: continuità della coltivazione e requisiti
L’estinzione dell’incorporata non equivale, di per sé, alla cessazione della coltivazione o conduzione diretta. In continuità con la risposta n. 309 del 2021, il requisito può considerarsi rispettato se l’incorporante prosegue effettivamente l’attività agricola sui fondi per il periodo residuo del quinquennio e possiede i requisiti soggettivi previsti.
Non è sufficiente il mantenimento meramente formale della qualifica o la sola titolarità dei terreni: è necessaria l’effettiva prosecuzione della coltivazione o conduzione diretta. La mera concessione in godimento a terzi, come l’affitto, comporta in via generale la decadenza. L’incorporante deve inoltre mantenere la qualifica di società agricola IAP; non è necessario che tale qualifica permanga attraverso il medesimo amministratore IAP dell’incorporata.
Esito e adempimento di registrazione
Sulla base della fattispecie rappresentata e a condizione che l’operazione sia attuata nei termini descritti, la fusione non determina la decadenza dalle agevolazioni PPC e per i trasferimenti di fondi rustici montani. La conservazione dei benefici è subordinata al mantenimento della qualifica di società agricola IAP da parte dell’incorporante e alla prosecuzione effettiva della coltivazione o conduzione diretta fino al completamento del quinquennio decorrente dalla data di ciascun acquisto agevolato.
Per la registrazione dell’atto di fusione, nel quadro C deve essere indicato il codice negozio «C000 – Atto di fusione di società di qualunque tipo», previsto dall’Allegato 5 al decreto del Ministero delle Finanze 15 dicembre 1977, n. 13348.
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