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Interpello

Risposta n. 184 del 15/10/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istante ritiene che le somme mantengano natura pensionistica anche dopo il subentro mortis causa nel piano e siano qualificabili come pensioni di ogni genere ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR; di conseguenza, reputa applicabile il regime dell’articolo 24-ter.

Regime dell’articolo 24-ter del TUIR per le distribuzioni di un IRA statunitense ereditato.

Il quesito

L’Istante chiede se le distribuzioni periodiche ricevute quale erede e beneficiaria di un Individual Retirement Account (IRA) statunitense, alimentato con contributi volontari dal padre, siano redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e consentano l’accesso al regime agevolato dell’articolo 24-ter dal trasferimento della residenza fiscale in Italia previsto per il 2027.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia concorda: le prestazioni periodiche dell’IRA ereditato costituiscono redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, senza che rilevi che il piano fosse stato alimentato con contributi volontari del padre. L’Istante può quindi accedere al regime dell’articolo 24-ter dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia, nel caso concreto il 2027, purché rispetti tutte le ulteriori condizioni previste, non esaminate nell’interpello.

Qualificazione delle distribuzioni di un IRA statunitense ereditato

L’interpello esamina il trattamento, ai fini dell’accesso al regime agevolato dell’articolo 24-ter del TUIR, delle somme periodiche percepite da un’erede subentrata in un Individual Retirement Account (IRA) statunitense. L’Agenzia riconduce tali somme ai redditi da pensione, pur essendo il piano stato originariamente costituito e finanziato dal padre della beneficiaria.

Fattispecie e quesito

L’Istante, cittadina italiana residente all’estero, riferisce che il padre era titolare di un IRA statunitense presso un intermediario finanziario residente negli Stati Uniti e gestito da una società americana. La posizione era stata alimentata, nel corso della vita lavorativa svolta negli Stati Uniti, con versamenti volontari aventi finalità di previdenza complementare.

Dopo il decesso del padre, l’Istante è subentrata mortis causa nella titolarità del piano secondo la normativa e le modalità contrattuali applicabili. In qualità di beneficiaria ha poi percepito, e dichiara che continuerà a percepire, somme periodiche a titolo di rendita o distribuzione annuale.

L’Istante domanda se tali somme siano redditi da pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e consentano di applicare il regime dell’articolo 24-ter a partire dal 2027, anno in cui prevede di trasferire la propria residenza fiscale in Italia.

Soluzione interpretativa dell’Istante

Secondo l’Istante, l’IRA conserva natura pensionistica anche dopo il trasferimento mortis causa agli eredi. Le distribuzioni ricevute dalla beneficiaria sarebbero quindi riconducibili alle «pensioni di ogni genere e agli assegni ad esse equiparati» previste dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e rilevanti per accedere al regime dell’articolo 24-ter.

Normativa e prassi richiamate

L’articolo 24-ter, comma 1, del TUIR consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza fiscale in determinati comuni italiani, di optare per l’imposta sostitutiva del 7 per cento sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del TUIR. I comuni ammessi sono quelli appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, nonché quelli individuati dalla disposizione con riferimento agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ai comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.

In base al comma 2, l’opzione è riservata a chi non è stato fiscalmente residente in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti e trasferisce la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa con l’Italia. Ai sensi dei commi 4 e 5, l’opzione è valida per i primi nove periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento, diviene efficace nello stesso periodo d’imposta e deve essere esercitata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità applicative sono state stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878. L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020.

La risposta n. 21 del 29 gennaio 2024 ha chiarito che il regime richiede redditi pensionistici erogati da soggetti esteri e comprende trattamenti di ogni genere, emolumenti dovuti dopo la cessazione di un’attività lavorativa anche se collegati a rapporti di lavoro diversi da quello dipendente, nonché determinate prestazioni una tantum erogate in ragione dei contributi versati.

La risposta n. 290 del 12 novembre 2025, relativa alla liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato con contributi volontari del de cuius e percepita da un erede, ha qualificato l’importo come pensione ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. In tale occasione è stato richiamato anche l’articolo 7, comma 3, del TUIR: i redditi imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti sono tassati nei confronti degli eredi e legatari secondo le regole della categoria di appartenenza, come se fossero stati corrisposti al de cuius. La risposta ha inoltre distinto tali emolumenti dalla previdenza complementare italiana disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le cui prestazioni sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del TUIR e soggette all’articolo 52, comma 1, lettera d).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ritiene applicabili al caso dell’IRA le conclusioni della risposta n. 290 del 2025. Poiché il piano è stato alimentato con contributi volontari versati dal padre e l’Istante vi è subentrata in qualità di beneficiaria, le distribuzioni periodiche derivanti dall’IRA rientrano tra le «pensioni di ogni genere» di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. La provenienza ereditaria della posizione e la circostanza che i contributi fossero volontari non modificano tale qualificazione.

Di conseguenza, l’Istante potrà beneficiare del regime dell’articolo 24-ter a partire dal periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia, indicato nell’istanza nel 2027, a condizione che sussistano anche tutti gli altri requisiti previsti dalla norma. Queste ulteriori condizioni non sono state oggetto di valutazione. Il parere si fonda sui fatti esposti nell’istanza, assunti come veritieri e concretamente attuati, e lascia impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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