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Interpello

Risposta n. 185 del 15/10/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene deducibili nell’esercizio di imputazione tutti gli interessi, perché inerenti all’attività d’impresa e autonomi rispetto al tributo cui si riferiscono; ritiene inoltre che non siano soggetti all’articolo 96 TUIR, non derivando da rapporti finanziari.

Deducibilità IRES e applicazione dell’articolo 96 TUIR agli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso.

Il quesito

ALFA chiede se gli interessi versati per la conciliazione relativa al periodo N e per i ravvedimenti operosi relativi ai periodi N+1-N+6 siano deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a conto economico e se siano soggetti ai limiti dell’articolo 96 TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia distingue le due categorie: gli interessi da conciliazione giudiziale, con funzione compensativa, sono autonomi rispetto al tributo, deducibili secondo le regole generali IRES e fuori dall’articolo 96 TUIR. Gli interessi da ravvedimento operoso, di natura moratoria e risarcitoria, sono invece accessori al tributo e ne condividono il trattamento, risultando indeducibili ai fini IRES; per questi ultimi la questione dell’articolo 96 è assorbita.

Interessi da conciliazione giudiziale e ravvedimento: trattamento IRES

La risposta n. 185/2026 esamina la deducibilità degli interessi sostenuti da una società nell’ambito della definizione di contestazioni IVA, distinguendo tra interessi corrisposti in conciliazione giudiziale e interessi versati per ravvedimento operoso. L’Agenzia riconosce trattamenti fiscali diversi in ragione della distinta funzione e qualificazione dei due tipi di interessi.

Fattispecie e contesto

ALFA, società residente in Italia che redige il bilancio in forma ordinaria secondo i principi contabili nazionali, è stata sottoposta a controlli IVA riguardanti i rapporti con i fornitori per le annualità da N a N+6. Per il periodo N era stata contestata l’indebita detrazione dell’imposta e la società aveva impugnato l’accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.

A seguito di un processo verbale di contraddittorio tenutosi nel novembre N+7, la società ha definito la controversia relativa al periodo N mediante conciliazione giudiziale e ha regolarizzato con ravvedimento operoso le posizioni relative ai periodi N+1, N+2, N+5 e N+6. In data 11 dicembre N+7 ha versato, per la conciliazione, IVA, sanzioni e interessi; per i periodi oggetto di ravvedimento ha versato imposte, sanzioni e interessi secondo l’istituto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Gli importi relativi a imposte, sanzioni e interessi sono stati iscritti per intero nella voce “C17 – Oneri finanziari” del conto economico dell’esercizio 2025.

Quesito e soluzione prospettata dalla società

ALFA chiede se gli interessi, sia da conciliazione sia da ravvedimento, siano deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a conto economico e se ricadano nei limiti di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR.

La società sostiene che gli interessi siano componenti negativi inerenti all’attività d’impresa e autonomi rispetto al regime fiscale del tributo cui si riferiscono, anche quando il tributo sia indeducibile o, come nel caso dell’IVA contestata, non detraibile. A suo avviso, l’articolo 96 TUIR non sarebbe applicabile perché gli interessi non derivano da rapporti aventi causa finanziaria.

A supporto richiama le risposte dell’Agenzia n. 541 del 31 ottobre 2022 e n. 172 del 20 agosto 2024, relative a interessi da accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, nonché la risoluzione n. 178/E del 9 novembre 2001. Ritiene invece non pertinente la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, riguardante il reddito di lavoro autonomo. Invoca inoltre la rilevanza della classificazione contabile e il principio di derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 TUIR.

Normativa e prassi richiamate

Per il ravvedimento operoso rileva l’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Il comma 2 prevede, ai fini della regolarizzazione spontanea, il pagamento di interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. La circolare 10 luglio 1998, n. 180/E, descrive gli interessi moratori come forma generalizzata di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari.

L’Agenzia richiama inoltre l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28740 del 4 ottobre 2022, secondo cui gli interessi moratori per omesso o tardivo pagamento del tributo hanno funzione risarcitoria e, per il loro rapporto di accessorietà con l’obbligazione principale, ne condividono il trattamento di non deducibilità. Sono richiamati anche i precedenti della Cassazione n. 11766 del 20 maggio 2009, n. 8135 dell’11 aprile 2011 e n. 24930 del 25 novembre 2011.

Per gli interessi da conciliazione, l’Agenzia si riferisce agli orientamenti espressi nelle risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, che attribuiscono loro una funzione compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi.

Parere dell’Agenzia: interessi da conciliazione giudiziale

Gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale per il periodo N compensano il ritardo nell’esazione del tributo. Non sono considerati strettamente accessori all’obbligazione tributaria e non condividono, quindi, necessariamente il trattamento fiscale dell’imposta cui si riferiscono. Devono essere valutati autonomamente nella determinazione del reddito d’impresa.

In assenza di una specifica disposizione che ne preveda l’indeducibilità, tali interessi sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali del reddito d’impresa. L’Agenzia precisa inoltre che non rientrano nell’ambito dell’articolo 96 TUIR, non derivando da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria.

Parere dell’Agenzia: interessi da ravvedimento operoso

Gli interessi versati per i periodi oggetto di ravvedimento hanno natura moratoria: derivano dall’inadempimento consistente nel ritardato pagamento delle imposte e svolgono una funzione risarcitoria. Per tale ragione sono accessori rispetto all’obbligazione principale di pagamento del tributo e ne condividono il trattamento fiscale.

L’Agenzia non ritiene estensibili a questi interessi i chiarimenti delle risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, perché quelle risposte riguardano interessi di funzione compensativa da accertamento con adesione o conciliazione, mentre gli interessi da ravvedimento hanno funzione risarcitoria. Ne consegue la loro indeducibilità ai fini IRES.

La questione dell’applicazione dell’articolo 96 TUIR agli interessi da ravvedimento è dichiarata assorbita: la loro indeducibilità discende già dalla qualificazione giuridico-fiscale e dall’accessorietà rispetto al debito tributario.

Limiti della risposta e conclusioni

Il parere è reso sulla base degli elementi e della documentazione forniti, presupposti veritieri e concretamente attuati. Non conferma la regolarità della conciliazione o dei ravvedimenti, la cui verifica compete agli uffici di controllo. Restano inoltre esclusi dalla risposta la corretta qualificazione, classificazione e imputazione temporale delle poste secondo i principi contabili, nonché la verifica della loro quantificazione.

In conclusione, gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili secondo le regole generali IRES e non soggetti all’articolo 96 TUIR; gli interessi da ravvedimento sono indeducibili perché accessori al tributo.

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