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Interpello

Risposta n. 185 del 15/10/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ritiene deducibili entrambi i tipi di interessi nell’esercizio d’imputazione, in quanto inerenti e autonomi rispetto al trattamento fiscale dei tributi cui si riferiscono; ritiene inoltre inapplicabile l’articolo 96 perché gli interessi non derivano da rapporti di finanziamento.

Deduzione IRES e applicazione dell’articolo 96 del TUIR agli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso.

Il quesito

ALFA chiede se gli interessi pagati per la conciliazione giudiziale relativa all’anno N e per il ravvedimento operoso relativo agli anni N+1-N+6 siano deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a conto economico e se siano soggetti ai limiti dell’articolo 96 del TUIR.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia riconosce la deducibilità IRES degli interessi da conciliazione giudiziale, secondo le regole generali e fuori dall’articolo 96, poiché hanno funzione compensativa e non sono strettamente accessori al tributo. Gli interessi da ravvedimento operoso sono invece moratori, risarcitori e accessori al debito tributario: ne condividono il trattamento e sono indeducibili. Per questi ultimi la questione dell’articolo 96 è assorbita.

Interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso

La risposta n. 185/2026 esamina il trattamento IRES degli interessi sostenuti da una società in occasione della definizione di contestazioni IVA. L’Agenzia distingue gli interessi corrisposti in conciliazione giudiziale da quelli versati tramite ravvedimento operoso, attribuendo loro natura e conseguenze fiscali differenti.

Fattispecie e contesto

ALFA è una società residente in Italia che redige il bilancio ordinario secondo i principi contabili nazionali. Dopo un controllo fiscale avviato il 26 luglio N+6 sui rapporti con i fornitori e sulle annualità da N a N+6, la società aveva impugnato l’accertamento relativo all’anno N, con cui era stata contestata l’indebita detrazione dell’IVA.

A seguito di un processo verbale di contraddittorio tenutosi presso la Direzione Regionale nel novembre N+7, la società ha definito la contestazione dell’anno N mediante conciliazione giudiziale e ha regolarizzato con ravvedimento operoso le ulteriori posizioni relative agli anni successivi. In particolare, ha versato gli importi dovuti per gli anni N+1, N+2, N+5 e N+6. Gli importi per imposte, sanzioni e interessi sono stati imputati integralmente alla voce C17 – Oneri finanziari del conto economico dell’esercizio 2025.

Quesito e posizione della società

La società domanda se gli interessi corrisposti in conciliazione e quelli versati con ravvedimento siano deducibili ai fini IRES nell’esercizio di imputazione a conto economico e se siano soggetti ai limiti dell’articolo 96 del TUIR.

Secondo ALFA, entrambi i gruppi di interessi sono componenti negativi inerenti all’attività d’impresa, autonomi rispetto al trattamento fiscale dell’IVA cui si riferiscono e deducibili secondo le regole generali. La società sostiene inoltre che l’articolo 96 del TUIR riguardi gli interessi derivanti da rapporti con causa finanziaria, non quelli connessi alla definizione di una posizione fiscale. Richiama, tra l’altro, le risposte n. 541 del 31 ottobre 2022 e n. 172 del 20 agosto 2024, e ritiene non pertinente la risposta n. 56 del 3 marzo 2025, riferita al reddito di lavoro autonomo.

Normativa e prassi richiamate

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il comma 2 prevede, ai fini del perfezionamento della regolarizzazione spontanea, il pagamento di interessi moratori al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Per gli interessi da conciliazione, l’Agenzia richiama le risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, che ne qualificano la funzione come compensativa del ritardo nell’esazione dei tributi. Per gli interessi da ravvedimento richiama il preambolo della circolare 10 luglio 1998, n. 180/E, e l’ordinanza della Cassazione 4 ottobre 2022, n. 28740, oltre alle sentenze della Cassazione 20 maggio 2009, n. 11766, 11 aprile 2011, n. 8135, e 25 novembre 2011, n. 24930.

Interessi da conciliazione giudiziale

Gli interessi versati per la conciliazione relativa all’anno N hanno, secondo l’Agenzia, funzione compensativa del ritardo nell’esazione. Pur collegati al pagamento tardivo dei tributi, non sono strettamente accessori all’obbligazione tributaria e non ne condividono automaticamente il trattamento fiscale.

In mancanza di una specifica disposizione che ne stabilisca l’indeducibilità, tali interessi sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d’impresa. Non ricadono nell’articolo 96 del TUIR, poiché non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma sono componenti negativi di diversa natura connessi alla definizione della posizione fiscale.

Interessi da ravvedimento operoso

Diversamente, gli interessi versati con ravvedimento sono interessi moratori, dovuti per il ritardato pagamento delle imposte e calcolati al tasso legale giorno per giorno. L’Agenzia ne individua la funzione risarcitoria, diretta a compensare il danno derivante dal ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari.

In ragione di tale natura, gli interessi da ravvedimento sono accessori all’obbligazione principale tributaria e ne condividono il trattamento fiscale. Ne consegue la loro indeducibilità ai fini IRES. L’Agenzia non estende a questa fattispecie i chiarimenti delle risposte n. 541/2022 e n. 172/2024, riferiti agli interessi compensativi corrisposti in sede di accertamento con adesione o conciliazione giudiziale. Per gli interessi da ravvedimento, la questione dell’applicabilità dell’articolo 96 del TUIR è assorbita dall’indeducibilità derivante dalla loro qualificazione e accessorietà.

Ambito e limiti del parere

La risposta si fonda sugli elementi e sulla documentazione forniti, presupposti veritieri e concretamente attuati. Non conferma la regolarità della conciliazione giudiziale né dei ravvedimenti, la cui verifica resta affidata agli uffici competenti. Sono inoltre esclusi dal parere la verifica della corretta qualificazione, classificazione e imputazione temporale contabile delle poste, nonché la valutazione e quantificazione dei valori rappresentati; resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

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