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Interpello

Risposta n. 186 del 16/10/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istante ritiene che la soglia di 50.000 euro vada verificata sui redditi da lavoro dipendente del 2025, escludendo le pensioni; che l’imposta sostitutiva si applichi fino a 800 euro e l’eccedenza sia tassata ordinariamente; e che le somme soggette a tassazione separata restino escluse dall’agevolazione.

Imposta sostitutiva del 15% sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici nel 2026.

Il quesito

Il sostituto d’imposta chiede a quale periodo riferire la soglia reddituale di 50.000 euro e se vi vadano incluse le pensioni; come operi il limite agevolabile di 800 euro quando i compensi accessori lo superano; e se il regime sia compatibile con la tassazione separata.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia chiarisce che la soglia di 50.000 euro va verificata sui redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2026, anche da più rapporti, includendo le pensioni e gli assegni equiparati ai sensi dell’articolo 49, comma 2, TUIR, ma non i redditi assimilati di cui all’articolo 50. L’aliquota sostitutiva del 15% si applica complessivamente fino a 800 euro di compensi accessori erogati nel 2026; l’eccedenza è tassata ordinariamente. Il regime si applica salvo rinuncia scritta del lavoratore; in caso di rinuncia, la tassazione separata può operare, ricorrendone le condizioni dell’articolo 17, comma 1, lettera a), TUIR.

Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici

La risposta n. 186/2026 esamina l’applicazione, per il periodo d’imposta 2026, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per trattamento economico accessorio corrisposti al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. L’Agenzia chiarisce il periodo di riferimento della soglia reddituale, il funzionamento del limite di 800 euro e il rapporto con la tassazione separata.

Disciplina e destinatari

L’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) prevede che, per l’anno 2026, i compensi per il trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, siano assoggettati, entro un imponibile massimo di 800 euro, a un’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.

Il regime riguarda anche il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico e opera salvo rinuncia scritta del lavoratore. Sono esclusi i dipendenti delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure richiamate dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e dall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio si aggiunge a tali misure.

Quesiti del sostituto d’imposta

L’Istante chiede se il limite reddituale di 50.000 euro debba essere verificato sul reddito da lavoro dipendente del 2025 o del 2026 e se nel calcolo vadano comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati ai redditi di lavoro dipendente dall’articolo 49, comma 2, lettera a), TUIR.

Chiede inoltre se, una volta superati 800 euro di compensi accessori, l’intero importo debba essere tassato ordinariamente oppure se l’imposta sostitutiva resti applicabile fino a 800 euro, con tassazione ordinaria della sola eccedenza. Infine, domanda se il beneficio possa riguardare somme potenzialmente soggette a tassazione separata.

Soluzione prospettata dall’Istante

L’Istante propone di riferire la soglia reddituale al 2025, in analogia con la misura per i premi di produttività del settore privato, e di escludere dal calcolo le pensioni. Ritiene che l’imposta sostitutiva si applichi fino a 800 euro e che l’eventuale eccedenza sia tassata ordinariamente. Considera infine escluse dal beneficio le somme soggette a tassazione separata, applicando il regime sostitutivo, entro il limite, ai compensi accessori assoggettati a tassazione ordinaria.

Chiarimenti dell’Agenzia sul limite reddituale e sugli 800 euro

Richiamando la risposta a interpello n. 173, pubblicata il 15 settembre 2026, l’Agenzia conferma che la soglia di 50.000 euro va verificata con riferimento al periodo d’imposta 2026. Il limite si calcola considerando i redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e comprende le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, TUIR, equiparati ai redditi di lavoro dipendente. L’agevolazione non si estende invece ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 TUIR.

L’imposta sostitutiva interessa i compensi agevolabili erogati nel 2026 fino a un ammontare complessivo annuo di 800 euro. Se i compensi accessori superano tale importo, la sola parte eccedente è assoggettata a tassazione ordinaria.

Rinuncia e tassazione separata

Il sostituto applica l’imposta sostitutiva quando ricorrono i requisiti, salvo che il lavoratore vi rinunci espressamente per iscritto. In caso di rinuncia, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), TUIR, se ne ricorrono le condizioni. La tassazione separata discende dunque dalla rinuncia al regime sostitutivo e dal ricorrere dei presupposti previsti dalla norma; non è il regime che il sostituto applica in via ordinaria in presenza dei requisiti dell’agevolazione.

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