Risposta n. 181 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Società ritiene applicabile l’aliquota del 10% sull’intero corrispettivo, in quanto il BESS costituisce un’infrastruttura fisica unitaria, destinata anche all’integrazione funzionale dell’impianto fotovoltaico; la modalità ibrida di carica non ne modificherebbe la qualificazione e non giustificherebbe un trattamento IVA frazionato. La destinazione sarebbe attestabile con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Aliquota IVA sull’acquisto e installazione di un sistema di accumulo elettrochimico presso un impianto fotovoltaico già operativo.
Il quesito
La Società chiede se l’acquisto e l’installazione di un BESS, parzialmente integrato con un impianto fotovoltaico esistente e alimentato sia dall’impianto sia dalla rete, possano beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-sexies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972, oppure siano soggetti all’aliquota ordinaria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’aliquota ordinaria del 22%. Il sistema di accumulo, pur funzionalmente collegato al fotovoltaico, è tecnicamente distinto dall’impianto di generazione: immagazzina energia, ma non la produce e non è un componente finito impiegato per realizzare o ampliare l’impianto fotovoltaico già in esercizio. Non ricorrono quindi i presupposti dell’agevolazione prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-sexies).
Aliquota IVA per un sistema di accumulo abbinato a un impianto fotovoltaico esistente
La risposta n. 181/2026 esamina il trattamento IVA dell’acquisto e dell’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) presso un impianto fotovoltaico già operativo. L’Agenzia conclude che la cessione è soggetta all’aliquota ordinaria, poiché il sistema di accumulo non costituisce un impianto di produzione fotovoltaica né un componente utilizzato per la sua costruzione o il suo ampliamento.
Fattispecie rappresentata
La Società Alfa produce energia elettrica da fonte solare mediante un impianto fotovoltaico autorizzato, allacciato e in esercizio, con produzione annua attesa di circa 8.069 MWh. Intende acquistare dalla Società Beta, con un unico contratto di fornitura e installazione, un sistema BESS composto da due unità XGRID da 5 MWh in container da 20 piedi e da due PCS Station da 2,5 MW ciascuna, con i relativi sistemi e componenti tecnici.
Il sistema verrebbe installato presso il sito fotovoltaico e opererebbe in modalità ibrida. I quantitativi annui indicati dall’Istante sono circa 700 MWh di energia prodotta dal fotovoltaico e immagazzinata nelle batterie e circa 2.500 MWh prelevati dalla rete e accumulati. L’energia confluisce nello stesso apparato ed è destinata ai medesimi servizi, tra cui time shifting, partecipazione ai mercati elettrici MGP e MI e servizi ancillari. La gestione sarebbe affidata a un sistema di Energy Management System (EMS), che determinerebbe quando e in quale misura caricare l’accumulatore dall’impianto o dalla rete e quando immettere energia o renderla disponibile su segnale di dispacciamento. Il fornitore prospettava l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
Quesito e tesi della Società
La Società domanda se all’acquisto e all’installazione del BESS possa applicarsi l’aliquota agevolata del 10% prevista dai numeri 127-quinquies) e 127-sexies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo l’Istante, l’aliquota ridotta dovrebbe applicarsi all’intero imponibile perché il BESS è oggetto di un’unica cessione, riguarda un’infrastruttura fisica unitaria e indivisibile ed è destinato anche all’integrazione funzionale dell’impianto fotovoltaico. La modalità ibrida di funzionamento non ne altererebbe la destinazione e, considerata l’unitarietà dell’apparato, non sarebbe possibile o giustificato separare fiscalmente le componenti in base alla fonte dell’energia accumulata. La Società considera la carica da rete accessoria rispetto alla funzione di ottimizzazione della produzione fotovoltaica e dichiara di poter attestare la destinazione del sistema mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando codice POD, potenza fotovoltaica e ubicazione.
A sostegno della propria tesi richiama il principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020, la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, l’ordinanza della Cassazione n. 11690 del 5 maggio 2021 e i principi sull’operazione IVA unica affermati dalla Corte di giustizia UE nelle cause C-349/96, Card Protection Plan, e C-41/04, Levob, nonché dalla Cassazione n. 11085 del 13 maggio 2009.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
Il numero 127-quinquies) della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972 prevede l’aliquota IVA del 10%, tra l’altro, per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica. Il numero 127-sexies) estende la medesima aliquota ai beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione degli impianti indicati; il numero 127-septies) la prevede per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla loro costruzione.
L’Agenzia richiama il carattere tassativo dell’elenco di opere e impianti agevolati, già affermato, tra l’altro, nelle risoluzioni n. 22/E del 30 marzo 1998 e n. 2/E del 20 gennaio 2000. Trattandosi di disposizioni agevolative, non è possibile estenderle per analogia a fattispecie diverse da quelle contemplate (risoluzione n. 149/E del 19 ottobre 2005).
In base alla risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007, l’agevolazione del numero 127-sexies) riguarda beni finiti, ossia beni il cui processo produttivo è completato e che sono acquistati per essere direttamente impiegati nella costruzione dell’impianto. La prassi ha inoltre escluso la semplice miglioria o modifica di impianti esistenti, anche se ne comporta il potenziamento (risoluzione del Ministero delle Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008). Per gli appalti, l’ampliamento di impianti contemplati dal numero 127-quinquies) può essere considerato una nuova costruzione parziale, secondo le risoluzioni n. 352338 del 9 agosto 1982 e n. 430523 del 23 dicembre 1991.
L’Agenzia richiama anche la Cassazione n. 30138 del 2019 e la n. 11690 del 2021, secondo cui i componenti finiti devono essere concretamente impiegati per realizzare l’impianto, l’opera o l’edificio. Precisa però che il principio di diritto n. 15/2020 riguardava un impianto termico a energia solare capace di produrre energia elettrica tramite il calore, mentre la circolare n. 7/E/2018 concerneva un diverso ambito impositivo, relativo alla detrazione per lavori su unità immobiliari e parti comuni finalizzati al risparmio energetico: entrambi sono quindi ritenuti non pertinenti al caso.
Qualificazione del sistema di accumulo
L’Agenzia considera decisiva la distinzione tra produzione e stoccaggio dell’energia. La definizione ARERA contenuta nella deliberazione 20 novembre 2014, n. 574/2014/R/eel, descrive il sistema di accumulo come un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo funzionali ad assorbire e rilasciare energia elettrica, operante in parallelo con la rete o idoneo ad alterare i profili di immissione e prelievo. Sono esclusi dalla definizione i sistemi di emergenza attivati solo in caso di interruzione dell’alimentazione per cause indipendenti dalla volontà dell’utilizzatore.
La direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 distingue la generazione di energia elettrica, definita come produzione, dallo stoccaggio, che consiste nel differire l’utilizzo dell’energia a un momento successivo alla generazione o nel convertirla in una forma immagazzinabile, conservarla e successivamente riconvertirla o utilizzarla come altro vettore energetico. La stessa distinzione è recepita dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, attuativo della direttiva.
Parere dell’Agenzia e conclusione
Sulla base dei fatti e dei documenti rappresentati, assunti come veritieri e completi, il BESS è funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico, ma costituisce un’infrastruttura tecnicamente distinta dall’impianto di generazione. La sua funzione è immagazzinare e rilasciare energia, non produrla. Inoltre, l’impianto fotovoltaico è già in esercizio e resta idoneo a produrre energia anche senza l’accumulatore; il BESS non è pertanto qualificabile come componente finito utilizzato per la realizzazione dell’impianto né come ampliamento o nuova costruzione parziale dello stesso.
L’Agenzia precisa che non basta che un bene sia utile, connesso o funzionale all’attività del soggetto che realizza o utilizza l’impianto: deve essere un componente o elemento necessario alla realizzazione dell’impianto agevolato. Ne consegue che la cessione del sistema di accumulo non beneficia dell’aliquota del 10% prevista dal numero 127-quinquies), in combinato disposto con il numero 127-sexies), della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972 e sconta l’aliquota IVA ordinaria. Il parere è reso sulla base delle informazioni fornite, restando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
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