Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 8572/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 17.11.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.43498, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita ai periodi 2001/2002 e 2002/2003, inviata al ricorrente a mezzo pec il 18.11.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02” e nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2002/03” (entrambe indicate come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).

Giustizia amministrativa202301563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione Agea del 17 novembre 2022 relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per le campagne lattiero-casearie 2001/2002 e 2002/2003, con relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Agea aveva trasmesso l'esito del ricalcolo del prelievo supplementare, dichiaratamente eseguito in ottemperanza a sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato precedenti provvedimenti relativi alle campagne lattiero-casearie 2001/2002 e 2002/2003. Sono stati contestati anche gli atti amministrativi concernenti il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, riepilogati nelle relazioni illustrative allegate alla comunicazione. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, rilevando l'intervenuta inefficacia ex lege del provvedimento impugnato per effetto della sopravvenuta disciplina normativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che l'art. 10-bis, comma 4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, ha previsto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell'entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 18 novembre 2022, esso è divenuto inefficace ex lege; l'Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta. È stata disposta la compensazione integrale delle spese, con formula "nulla spese".

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo di Agea già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenuta disposizione normativa priva ex lege di efficacia l'atto amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento dell'atto originario, con conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • L'inefficacia ex lege di una comunicazione amministrativa non equivale all'accertamento giudiziale della sua originaria illegittimità: il giudizio sull'impugnazione dell'atto divenuto inefficace non deve proseguire quando non residua un'utilità concreta per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.