Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MASE sull’istanza di VIA statale relativa a un progetto di parco agrivoltaico da 51,03 MW

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il procedimento di VIA statale per la realizzazione di un parco agrivoltaico nei Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi. Dopo la verifica di completezza documentale e la dichiarazione di procedibilità dell’istanza, nonché l’avvio del procedimento unico e la formulazione del parere regionale favorevole in materia di beni culturali, il procedimento non è stato concluso. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, ritenuti perentori, evidenziando il mancato intervento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, l’omessa adozione del provvedimento finale da parte del MASE e il mancato esercizio del potere sostitutivo. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del MASE ad adottare un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio del MASE. Ha ricostruito la scansione temporale dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica; il MASE avrebbe dovuto adottare il giudizio di VIA entro i successivi 30 giorni; in caso di inerzia delle autorità consultate, il titolare del potere sostitutivo avrebbe dovuto intervenire entro un ulteriore termine di 30 giorni. Nel caso concreto tali termini risultavano ampiamente decorsi. Il giudice ha affermato che l’obbligo del MASE di concludere il procedimento è autonomo e non viene meno per il ritardo o l’omissione della Commissione Tecnica o delle altre amministrazioni coinvolte. Ha inoltre escluso che i criteri di priorità previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 possano derogare ai termini perentori di conclusione della VIA, qualificandoli come strumenti meramente organizzativi. Il MASE è stato onerato di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, acquisendo i pareri necessari o esercitando i poteri sostitutivi. È stato nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il MASE è stato condannato al pagamento di 1.500 euro per spese legali, oltre accessori e contributo unificato se dovuto; le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica; il Ministero della Cultura esprime il proprio parere entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria; il MASE adotta il giudizio di VIA entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria.

    I termini previsti per la scansione del procedimento di VIA sono tassativi e devono essere rispettati. L’obbligo del MASE di concludere il procedimento permane anche quando la Commissione Tecnica o altre amministrazioni coinvolte non abbiano tempestivamente svolto i propri compiti.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Il titolare del potere sostitutivo interviene entro l’ulteriore termine di 30 giorni.

    In caso di inerzia delle autorità consultate o degli organi coinvolti, il titolare del potere sostitutivo deve intervenire tempestivamente, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l’inerzia.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    I criteri di priorità introdotti dai commi 1 e 1-bis, nonché le ulteriori disposizioni di cui al comma 1-ter, devono essere intesi esclusivamente come strumenti organizzativi valevoli per la pubblica amministrazione.

    Le priorità organizzative nella trattazione dei progetti non costituiscono una deroga ai termini perentori stabiliti dall’art. 25 per la conclusione dei procedimenti di VIA, anche con riguardo ai progetti non prioritari.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

    La sentenza favorevole sul silenzio deve essere trasmessa telematicamente alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza in materia di responsabilità amministrativa o danno erariale.

  • art. 2, comma 9, l. 241/1990

    La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

    Il ritardo o l’omissione nella conclusione del procedimento può rilevare sul piano della valutazione della performance e della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il commissario ad acta deve presentare la parcella entro il termine previsto dalla disposizione, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di VIA statale disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, i termini assegnati alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, al MASE e al titolare del potere sostitutivo sono tassativi e funzionali a garantire la tempestiva conclusione del procedimento.
  • L’obbligo del MASE di adottare un provvedimento espresso di VIA è autonomo e non viene meno per la mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, per l’omessa espressione di un parere o per il ritardo delle altre amministrazioni coinvolte.
  • La mancata espressione dei pareri nel termine previsto, così come l’espressione di pareri negativi, non elimina l’obbligo del MASE di pronunciarsi espressamente sull’istanza di VIA.
  • I criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 non derogano ai termini perentori stabiliti dall’art. 25 per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti non prioritari.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per la riattivazione e la conclusione del procedimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.