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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31263/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo degli eredi contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico degli eredi soccombenti.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di una contribuente deceduta avevano chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'imposta sostitutiva di euro 49.221,00 versata dalla de cuius come prima rata dell'imposta dovuta per la rivalutazione delle quote di partecipazione in una società in nome collettivo. L'Ufficio aveva negato il rimborso sul presupposto che il relativo diritto spettasse solo al soggetto che aveva effettuato l'opzione fiscale e non agli eredi, poiché la successiva vicenda successoria non poteva incidere sugli effetti già prodotti dall'originaria scelta del contribuente. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in appello davanti alla CTR, che aveva ritenuto trasferito agli eredi il diritto al rimborso in forza della successione mortis causa. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della L. n. 448/2001 e dell'art. 7 del D.L. n. 70/2011, sostenendo che la rivalutazione e il versamento dell'imposta sostitutiva costituiscono opzione personale e irretrattabile, non revocabile per effetto del successivo decesso del contribuente, e che il diritto al rimborso spetta, in caso di nuova rivalutazione, solo a chi abbia effettuato sia la prima sia la seconda rivalutazione rimanendo in possesso del bene.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate è un'opzione fiscale volontaria e irretrattabile; l'obbligazione tributaria si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini previsti, anche se non segue una successiva cessione del bene.

  • art. 4 L. 28 dicembre 2001, n. 448

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 5 quale base normativa della disciplina della rivalutazione, senza specifiche ulteriori affermazioni decisive nel testo.

  • art. 7 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106

    comma 2, lett. ee) ed ff)

    le riaperture normative dei termini per la rivalutazione consentono, al soggetto che abbia già effettuato una prima rivalutazione e sia ancora titolare del bene, di chiedere rimborso o compensazione della precedente imposta nei limiti dovuti sulla base della nuova rivalutazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1428 c.c.

    l'atto di opzione fiscale, in quanto dichiarazione di volontà irretrattabile, può essere corretto solo se l'errore è obiettivamente riconoscibile ed essenziale.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • L'imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione di partecipazioni non quotate deriva da un'opzione fiscale volontaria e personale, che si perfeziona con il pagamento dell'imposta nei termini di legge ed è, di regola, irretrattabile.
  • Il successivo decesso del contribuente, intervenuto prima della cessione delle partecipazioni, non elimina né rende reversibili gli effetti fiscali già prodotti dall'opzione di rivalutazione.
  • Il diritto al rimborso della prima imposta sostitutiva non si trasferisce agli eredi quando essi non siano i soggetti che hanno effettuato la precedente opzione e quando il rimborso presupponga una nuova rivalutazione operata dal medesimo soggetto ancora in possesso del bene.
  • La successione mortis causa comporta il subentro degli eredi nelle posizioni giuridiche del de cuius, ma solo nei limiti in cui il diritto sia già entrato nel patrimonio del defunto; non può invece trasferirsi un diritto che sorge soltanto al verificarsi di un diverso presupposto impositivo successivo e personale.
  • In materia di rivalutazione dei titoli, la nuova rivalutazione e il versamento della relativa imposta possono far sorgere una nuova obbligazione tributaria e un nuovo presupposto impositivo, senza che ciò consenta agli eredi di far valere il rimborso della precedente imposta versata dal de cuius.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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