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Sentenza

Sentenza del 14/11/2018 n. 29306 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" internazionale - Ricarico modesto del cessionario - Valenza indiziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, ai fini IRES e IVA per l'anno 2004, i prezzi applicati dalla società italiana R. C. s.p.a. nelle cessioni infragruppo di polimero 66 alla società collegata olandese con branch svizzera. Secondo l'Amministrazione, i prezzi erano talvolta inferiori ai costi o caratterizzati da un ricarico irrisorio e non rispettavano il valore normale di mercato previsto dagli artt. 9 e 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986. L'accertamento era fondato soprattutto sui prezzi riportati da una rivista privata specializzata e su ulteriori elementi indiziari, tra cui la successiva rivendita con ricarico estremamente modesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale delle società. È stata confermata la decisione favorevole alle contribuenti, ritenendo non sufficientemente attendibili e pertinenti i dati della rivista privata: essa non costituiva un listino o una mercuriale ufficiale delle Camere di commercio e riguardava prezzi riferiti a piccoli clienti o consumatori, non necessariamente comparabili con vendite tra produttore e distributore. La Corte ha tuttavia precisato che il ricarico estremamente modesto applicato dal cessionario nella successiva rivendita è, in astratto, un elemento indiziario rilevante per determinare il valore normale. Nel caso concreto, però, la Commissione regionale aveva valutato tale elemento insieme ad altri fattori, tra cui la congiuntura sfavorevole, le vendite sotto costo motivate dal ciclo produttivo continuo, le perdite societarie e dati doganali più bassi. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti [...] sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti.

    Nelle operazioni infragruppo internazionali l'Amministrazione può rettificare i componenti reddituali se il corrispettivo pattuito è inferiore al valore normale, senza dover dimostrare necessariamente un intento elusivo o un concreto risparmio d'imposta.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 2

    Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi [...] si applicano [...] le disposizioni dell'art. 9.

    Il valore normale nelle operazioni disciplinate dal transfer pricing deve essere determinato secondo i criteri previsti dall'art. 9 del Testo unico delle imposte sui redditi.

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3

    Per valore normale [...] si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

    Il confronto deve riguardare beni comparabili, condizioni di libera concorrenza, stesso stadio commerciale, tempo e luogo dell'operazione. I listini e le mercuriali delle Camere di commercio costituiscono riferimenti privilegiati; dati privati possono essere utilizzabili solo se pertinenti, affidabili e adeguatamente comparabili.

  • codice civile, artt. 2727-2729

    Gli elementi presuntivi devono essere valutati secondo gravità, precisione e concordanza. Un dato di mercato non ufficiale, non omogeneo per clienti, quantità, area geografica o condizioni di consegna, non è sufficiente da solo a dimostrare il valore normale.

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 14

    La questione relativa alla determinazione del valore normale ai fini IVA è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque utilizzata per criticare, in modo non consentito, la valutazione motivazionale del giudice di merito.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La Corte distingue la disciplina specifica del transfer pricing dall'operazione antielusiva generale: per l'art. 110, comma 7, non occorre provare l'assenza di valide ragioni economiche o il risparmio fiscale concreto.

Massime di principio

  • Nelle operazioni infragruppo internazionali l'Amministrazione deve provare l'esistenza dell'operazione con soggetti collegati e la divergenza del prezzo dal valore normale; non deve necessariamente provare un intento elusivo.
  • Il ricarico molto basso applicato dal rivenditore collegato può costituire un indizio significativo per individuare il valore normale, soprattutto quando il rivenditore svolge una mera attività di commercializzazione.
  • La vendita sotto costo o con margini ridotti non dimostra automaticamente il transfer pricing illegittimo: deve essere valutata nel contesto economico concreto, considerando ciclo produttivo, mercato di destinazione, volumi, condizioni di consegna, qualità del prodotto e situazione finanziaria.
  • Listini e mercuriali ufficiali sono normalmente più probanti dei dati di pubblicazioni private. Una fonte privata può avere valore solo se dimostra attendibilità e comparabilità rispetto allo stesso prodotto, mercato, livello commerciale, quantità e condizioni contrattuali.
  • La consegna spontanea di un documento durante una verifica non equivale, da sola, ad ammissione del contribuente circa l'applicazione dei prezzi ivi indicati.
  • Per sostenere o contestare una rettifica di transfer pricing è essenziale documentare le differenze tra vendite a società del gruppo e vendite a terzi, nonché le condizioni economiche e logistiche delle singole transazioni.
  • Il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni singolo argomento, purché fornisca una motivazione complessiva, logica e coerente che renda comprensibili le ragioni della decisione.

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