Cassazione Penale, Sentenza n. 31978/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna del Tribunale di Ravenna (6 mesi di arresto ed Euro 1.000,00) per il reato di cui all'art. 4 L. 110/75. I motivi principali sono: 1) violazione degli artt. 420-bis, commi 1 e 2, e 420-quater, commi 1 e 2, c.p.p., in relazione alla dichiarazione di assenza nel processo di primo grado (si contesta che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981. Dagli atti: l'imputato fu fermato e perquisito, elesse domicilio e nominò un difensore di fiducia; è stato emesso un decreto penale poi revocato perché l'imputato risultò irreperibile; fu notificato avviso ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. al difensore di fiducia (ex art. 161, comma 4 c.p.p.); il difensore di fiducia rinunciò; fu nominato difensore d'ufficio e notificata la citazione a giudizio; il Tribunale ritenne che la nomina del difensore di fiducia nel corso delle indagini bastasse a ritenere che l'imputato avesse avuto conoscenza del processo e respinse l'eccezione sulla regolarità della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura sulla dichiarazione di assenza non fosse manifestamente infondata alla luce dei principi delle Sezioni Unite citate, ma ha rilevato che il termine di prescrizione del reato era integralmente decorso. Essendo impossibile pronunciare una diversa e più favorevole decisione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 L. 110/1975
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato; in sentenza è il capo di accusa originale oggetto della condanna
art. 420-bis cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di assenza e le condizioni per procedere in contumacia; richiede che il giudice accerti la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede le garanzie e gli effetti della dichiarazione di assenza, inclusa la possibilità di revoca se l'assenza è inconsapevole; impone al giudice di valutare la concreta conoscenza del processo
art. 53 L. 689/1981
Norma richiamata in relazione alla richiesta di conversione della pena; riguarda la conversione di sanzioni amministrative o misure in casi previsti dalla legge e la relativa discrezionalità del giudice
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso di fissazione dell'udienza e le modalità di comunicazione degli atti processuali; nel caso è stato utilizzato per la notifica delle successive attività processuali
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica degli atti al difensore di fiducia quando l'imputato ha nominato un difensore, con effetti sulla conoscenza degli atti da parte dell'imputato se la notifica è regolare
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo per il giudice di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione quando il termine è decorso e l'impossibilità di sostituire la sentenza con una più favorevole impone la dichiarazione dell'estinzione
Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019 (Ismail Darwish) e Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019 (Innaro)
Giurisprudenza di legittimità delle Sezioni Unite richiamata: il sistema processuale richiede che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e il giudice deve accertare con certezza tale conoscenza prima di dichiarare l'assenza e procedere in contumacia
Massime di principio
- La nomina di un difensore nel corso delle indagini non è automaticamente sufficiente a provare, per tutte le fasi successive, l'effettiva conoscenza dell'imputato del processo; il giudice deve valutare caso per caso se la conoscenza sia stata reale e riferita alla fase processuale e non solo alle indagini preliminari
- Prima di dichiarare l'assenza e procedere in contumacia occorre che il giudice abbia certezze sulla conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'accusa e della data e luogo dell'udienza, in linea con i principi delle Sezioni Unite
- Se il termine di prescrizione è completamente decorso, il giudice ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., anche se sussistono questioni procedurali rilevanti: l'estinzione prevale e comporta l'annullamento senza rinvio
- La difesa che contesta la regolarità delle notifiche deve documentare l'assenza di conoscenza effettiva del processo (es. prova di irreperibilità o di notifica irregolare) per ottenere la revoca degli atti adottati in contumacia
- Le richieste di conversione della pena ex art. 53 L. 689/1981 sono valutate alla luce della gravità del fatto e della normativa applicabile; tuttavia la dichiarazione di estinzione per prescrizione impedisce qualunque pronuncia sostitutiva favorevole
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