Cassazione Civile, Ordinanza n. 01056/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (medico)
La controversia
Un medico di medicina generale, convenzionato con il servizio sanitario pubblico e operante anche in forma associata con altri medici, aveva agito per far accertare il diritto a trattenere integralmente l'indennità per il collaboratore di studio che l'azienda sanitaria gli aveva pagato e poi chiesto in parte restituzione, sostenendo che il collaboratore fosse stato assunto anche dagli altri medici del gruppo nell'ambito della medicina di gruppo. Il tribunale e la corte d'appello avevano accolto la domanda del medico, ritenendo che, sulla base della contrattazione collettiva richiamata, l'indennità spettasse per intero a ciascun medico anche se operante in forma associata. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione a diverse fonti normative e contrattuali collettive, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente interpretato le clausole che disciplinavano l'indennità del collaboratore di studio; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 414, n. 4, c.p.c. La Cassazione ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e promiscuo, senza indicare in modo specifico dove e come le norme invocate sarebbero state violate, e ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile. Ha infine evidenziato che il ricorso non individuava alcuna disposizione della contrattazione collettiva che imponesse una ripartizione pro quota dell'indennità tra i medici associati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto i motivi non autosufficienti e privi di una specifica e intelligibile critica alla sentenza impugnata, sia quanto alla dedotta violazione di legge sia quanto alla censura sull'interpretazione delle clausole collettive. Ha inoltre ribadito che, a fronte di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il ricorso non può essere fondato sul vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il vizio di violazione di legge richiede una critica specifica e intelligibile alla ratio decidendi; il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione in caso di doppia conforme nei limiti indicati dalla disciplina processuale richiamata
art. 348-ter c.p.c.
in caso di doppia decisione conforme nei due gradi di merito, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
art. 1362 c.c.
norma di interpretazione del contratto invocata dalla ricorrente, ma senza specifica dimostrazione della sua violazione
art. 1363 c.c.
norma di interpretazione sistematica del contratto invocata dalla ricorrente, ma senza specifica dimostrazione della sua violazione
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la sentenza impugnata non avrebbe deciso facendo applicazione delle regole di riparto probatorio
art. 414 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, senza che fosse spiegato in che modo la sentenza d'appello lo avesse violato
art. 45 d.P.R. n. 484/1996
richiamato tra le fonti collettive e regolamentari invocate a sostegno della pretesa del ricorrente
art. 45 d.P.R. n. 370/2000
richiamato tra le fonti invocate a sostegno della pretesa del ricorrente
art. 45 Accordo Integrativo Regionale Campania
richiamato tra le fonti invocate a sostegno della pretesa del ricorrente
art. 45, punto 2, CCNL 2008/2009
richiamato tra le fonti collettive invocate; la Corte osserva che la violazione di contratti collettivi nazionali può essere dedotta, ma non di accordi integrativi regionali
artt. 54 e 59 A.C.N. Medicina Generale
Anno 2004/2005 del 2005 e 2008-2009 del 2009
richiamati dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina dell'indennità
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 360 c.p.c.
richiamato come risultante dalla trasfusione della disciplina dell'art. 348-ter ad opera del d.lgs. n. 149/2022
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non basta indicare le disposizioni asseritamente violate: è necessario sviluppare argomentazioni specifiche e intelligibili che spieghino in che modo la sentenza impugnata si ponga in contrasto con tali norme o con la giurisprudenza di legittimità.
- In presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti ordinari previsti dalla disciplina processuale applicabile.
- La deduzione di violazioni della contrattazione collettiva nazionale è ammissibile in cassazione, ma occorre individuare con precisione le clausole rilevanti e il contrasto con la decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo generico a fonti collettive o regolamentari.
- Quando la sentenza di merito abbia interpretato in modo lineare e coerente le clausole contrattuali, la parte che impugna deve confrontarsi direttamente con quella ratio interpretativa e indicare la clausola che imporrebbe una diversa soluzione, non potendo limitarsi a prospettare letture alternative astratte.
- La censura sull'onere della prova è inammissibile se la decisione impugnata non ha fondato il proprio ragionamento sulle regole di riparto probatorio o se il ricorrente non spiega specificamente quale sia stato l'errore nella loro applicazione.
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