Cassazione Penale, Sentenza n. 22412/2026 del 17/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato di calunnia (relativo al disconoscimento della sottoscrizione di una ricognizione di debito e l'attribuzione a terzi dei reati di truffa e falso in scrittura privata). I motivi principali erano: (i) intervenuta prescrizione non dichiarata dalla Corte d'appello; (ii) vizio di motivazione e errata valutazione della prova tecnica (contestata la scientificità del consulente di parte avversaria e il trattamento del documento, es. passaggi in stampante); (iii) contraddittorietà della motivazione in ordine al significato del disconoscimento e delle dichiarazioni rese dall'imputato; (iv) diversa valutazione della testimonianza della dipendente Raffaella Abbate e mancata risposta alle censure di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio pronunciando che il fatto non sussiste. La Corte ha ritenuto che, per come accertata nei giudizi di merito, la condotta contestata non integra il delitto di calunnia: il disconoscimento della sottoscrizione era stato effettuato dal difensore e non dalla parte personalmente (mancando il requisito della "personalità" dell'atto), l'atto denunciato non aveva ad oggetto un fatto configurabile come reato rilevante ai fini della calunnia (il falso in scrittura privata era stato abrogato e trasferito in una fattispecie sanzionatoria civile dal d.lgs. n. 7/2016; la fattispecie di truffa processuale non è assimilabile alla truffa penale richiesta per la calunnia), e pertanto la falsa accusa non poteva costituire calunnia. Per questi motivi la condanna è stata annullata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal difensore in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione; non è stata la ragione principale dell'annullamento, ma il PG aveva invocato la prescrizione come motivo di annullamento.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dal difensore in rapporto alla prescrizione; il periodo di sospensione e decorrenze della prescrizione è stato oggetto di censura, ma la Corte ha deciso la causa sul merito della sussistenza del reato.
art. 214 cod. proc. civ.
Norma sul disconoscimento della sottoscrizione in sede civile: la Corte ha rimarcato che il disconoscimento operato dal solo difensore, e non dall'interessato personalmente, difetta del carattere di 'personalità' richiesto perché l'atto si configuri come 'denuncia' idonea a integrare la calunnia.
art. 368 cod. pen.
Norma che punisce la calunnia: la Corte ha interpretato i requisiti oggettivi e soggettivi del reato richiedendo che la falsa incolpazione riguardi un fatto effettivamente previsto dalla legge come reato e che l'accusa sia attribuita personalmente e in modo idoneo a far sorgere un procedimento penale.
artt. 485 e 486 cod. pen.
Precedenti disposizioni sul falso in scrittura privata: la Corte ha osservato che l'art. 485 è stato abrogato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, per cui la fattispecie non era più penalmente rilevante alla data dei fatti contestati; pertanto una falsa incolpazione relativa a tale fatto non può costituire calunnia.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1 comma 1 lett. a)
Ha abrogato il reato di falso in scrittura privata trasformandolo in illecito civilistico con sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto che perciò non possa costituire oggetto di calunnia penale.
art. 374 cod. pen.
Norma citata nella disamina sulle fattispecie di falso in atti giudiziari: la Corte ha precisato che la riserva dell'art. 374 non rende automaticamente ravvisabile la condotta come truffa processuale o altro reato penale rilevante ai fini della calunnia.
art. 374-bis cod. pen.
Norma sulle false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria: la Corte ha ricordato che questa fattispecie riguarda la falsità ideologica e non la falsità materiale, per cui non è ricompresa nell'accusa di calunnia fondata su materiale apocrifo.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di esaminare d'ufficio la corretta qualificazione giuridica del fatto quando la questione non richiede accertamenti di fatto: la Corte l'ha applicata per decidere che, comunque accertati i fatti di merito, la fattispecie non integra il reato di calunnia.
Massime di principio
- Il disconoscimento di una sottoscrizione in un atto processuale integra calunnia solo se l'accusa è formulata personalmente dalla parte e assume la forma di una 'denuncia' idonea a far sorgere un procedimento penale; il mero disconoscimento operato dal difensore senza la firma/manifestazione diretta della parte non ha il carattere di 'personalità' richiesto.
- Per configurare la calunnia occorre imputare a terzi fatti che, così come prospettati, corrispondano a una fattispecie penale effettiva; non è calunnia l'attribuzione di fatti non previsti dal codice penale o relativi a condotte che siano state depenalizzate o ricondotte a profili civilistici.
- La depenalizzazione di una fattispecie (es. falso in scrittura privata) esclude che una sua asserita commissione costituisca oggetto di calunnia penale dopo l'abrogazione: bisogna verificare la normativa vigente alla data dei fatti e alla data del disconoscimento.
- La qualificazione di una condotta come truffa processuale non implica automaticamente che una sua denuncia costituisca calunnia; la calunnia richiede l'attribuzione di un reato penalmente sanzionato nella forma richiesta dalla legge.
- La Corte di cassazione può, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, rivedere d'ufficio la qualificazione giuridica del fatto e disporre l'annullamento senza rinvio se rileva che il fatto non integra il reato contestato.
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