Regolamento (UE) 2016/1669
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1669 della Commissione, del 15 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari del settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1o-7 settembre 2016 per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016. Inoltre, individua i quantitativi non richiesti che devono essere aggiunti al quantitativo del sottoperiodo successivo 1o gennaio-31 marzo 2017. L’atto è immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Regolamento di esecuzione che fissa il coefficiente di attribuzione per alcune domande di titoli di importazione nel settore del pollame e trasferisce al sottoperiodo successivo i quantitativi non richiesti.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per i contingenti tariffari annui nel settore del pollame, limitatamente al sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016. Riguarda i quantitativi richiesti dal 1o al 7 settembre 2016 per alcuni contingenti specifici indicati nell’allegato. Non introduce esclusioni ulteriori, ma disciplina due casi: domande eccedenti i quantitativi disponibili e quantitativi disponibili non oggetto di domanda, da riportare al sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2017.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1669 sulla gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame
Il regolamento interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per prodotti del settore del pollame. La Commissione, constatata la presenza sia di domande eccedenti i quantitativi disponibili sia di quantitativi non domandati, disciplina il riparto dei quantitativi richiesti e il riporto al sottoperiodo successivo.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 188, e richiama le norme comuni di gestione dei contingenti tariffari contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006. La finalità è garantire una gestione uniforme ed efficace dei contingenti nel settore avicolo, assicurando il rilascio dei titoli di importazione solo nei limiti e secondo le regole di attribuzione previste.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 settembre 2016 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2016, nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007. L’effetto della disciplina è circoscritto ad alcuni numeri d’ordine indicati nell’allegato e incide sia sui quantitativi richiesti sia sui quantitativi disponibili non oggetto di domanda.
Coefficiente di attribuzione
Per i contingenti in cui le domande superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti. L’allegato riporta i coefficienti per i numeri d’ordine interessati:
- 09.4067: 1,600004%
- 09.4068: 0,459349%
- 09.4069: 0,166975%
Per il numero d’ordine 09.4070 non è indicato un coefficiente di attribuzione, poiché il dato rilevante è il quantitativo non richiesto.
Riporto dei quantitativi non richiesti
Quando, per un contingente, i quantitativi richiesti risultano inferiori ai quantitativi disponibili, la parte non richiesta viene trasferita al sottoperiodo successivo. L’allegato indica, per il numero d’ordine 09.4070, un quantitativo non richiesto pari a 890 500 kg, da aggiungere al quantitativo disponibile per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2017.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da assicurare l’immediata operatività della misura. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, e serve a gestire operativamente contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame.
Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo 1o ottobre-31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato. I coefficienti riportati sono: 09.4067 = 1,600004%; 09.4068 = 0,459349%; 09.4069 = 0,166975%; 09.4070 = nessun coefficiente indicato.
Trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione devono essere aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo 1o gennaio-31 marzo 2017. Nell’allegato è indicato un quantitativo non richiesto di 890 500 kg per il numero d’ordine 09.4070.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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