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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1668

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1668 della Commissione, del 15 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

Normativa europea32016R1668

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate nella finestra 1°-7 settembre 2016. La misura si rende necessaria perché i quantitativi domandati per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 superano le quantità disponibili per alcuni contingenti. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione relative ad alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per prodotti del settore del pollame. Riguarda i quantitativi richiesti per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 e opera solo per i contingenti indicati nell’allegato. Non introduce esclusioni espresse, ma per il contingente 09.4421 l’allegato riporta il segno "—", indicando che non è fissato alcun coefficiente di attribuzione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1668 della Commissione

Il regolamento disciplina la ripartizione, tramite coefficienti di attribuzione, dei quantitativi richiesti con domande di titoli di importazione presentate nella prima settimana di settembre 2016 per alcuni contingenti tariffari del settore del pollame. La Commissione interviene perché, per alcuni contingenti, le domande superano le quantità disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016.

Contesto normativo

La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1385/2007, che ha aperto contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame. La Commissione richiama altresì il regolamento (CE) n. 1301/2006, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, quale base per il calcolo del coefficiente di attribuzione quando le domande eccedono le disponibilità.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 settembre 2016 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007. La disciplina opera per i contingenti elencati nell’allegato e non introduce una regolazione generale del mercato, ma una misura tecnica di riparto delle quantità disponibili.

Coefficienti di attribuzione fissati

L’articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande si applichi il coefficiente indicato nell’allegato. I valori riportati sono:

  • 09.4410: 0,152133
  • 09.4411: 0,153652
  • 09.4412: 0,157135
  • 09.4420: 0,161564
  • 09.4421: "—"
  • 09.4422: 0,159085

Il segno "—" per il contingente 09.4421 indica che nell’allegato non è fissato un coefficiente di attribuzione per tale voce.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento richiama inoltre il carattere obbligatorio e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato per la gestione delle domande interessate.

Disposizioni principali

Determinazione del coefficiente di attribuzione

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato del regolamento. I coefficienti riportati sono: 09.4410 = 0,152133; 09.4411 = 0,153652; 09.4412 = 0,157135; 09.4420 = 0,161564; 09.4421 = "—"; 09.4422 = 0,159085.

Presupposto della misura e criterio di calcolo

La Commissione rileva che, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti nelle domande presentate dal 1° al 7 settembre 2016 superano i quantitativi disponibili. Il coefficiente di attribuzione è quindi fissato in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, al fine di determinare la quota effettivamente assegnabile.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato comune dei prodotti agricoliimportazionicontingenti tariffarisettore del pollame

Testo integrale

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