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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1624

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

Normativa europea32016R1624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce la guardia di frontiera e costiera europea, composta dall'Agenzia Frontex e dalle autorità nazionali degli Stati membri, con l'obiettivo di garantire una gestione integrata ed efficace delle frontiere esterne dell'Unione. Amplia in modo significativo i poteri operativi dell'Agenzia in materia di analisi del rischio, valutazione della vulnerabilità, interventi rapidi, squadre di sostegno nei punti di crisi, rimpatri e cooperazione con paesi terzi. Il testo introduce anche un rafforzato sistema di garanzie per i diritti fondamentali, compreso un responsabile dedicato e un meccanismo di denuncia, oltre a regole dettagliate su personale, attrezzature, bilancio e protezione dei dati.

Istituzione della guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) e rafforzamento della gestione integrata delle frontiere esterne e dei rimpatri.

Ambito di applicazione

Si applica alle frontiere esterne degli Stati membri cui si applica l'acquis di Schengen, nonché alle attività connesse di controllo di frontiera, sorveglianza marittima, analisi del rischio, valutazione della vulnerabilità, operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, rimpatri e cooperazione con paesi terzi. Coinvolge l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, le autorità nazionali di gestione delle frontiere, le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, e, per specifiche attività, altri organi e agenzie dell'UE. Si applica agli Stati membri Schengen; la Danimarca non partecipa né è vincolata, mentre Regno Unito e Irlanda non partecipano salvo specifiche forme di cooperazione previste; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein il regolamento costituisce sviluppo dell'acquis di Schengen secondo i rispettivi accordi; l'applicazione alle frontiere di Gibilterra è sospesa.

Istituzione della guardia di frontiera e costiera europea

Il regolamento istituisce la guardia di frontiera e costiera europea, composta dall'Agenzia Frontex e dalle autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, incluse le guardie costiere quando svolgono funzioni di controllo di frontiera. La finalità dichiarata è rafforzare la gestione europea integrata delle frontiere esterne, garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen, affrontare le sfide migratorie e le minacce transfrontaliere, tutelando al contempo i diritti fondamentali.

Ambito materiale e definizioni

Il testo copre il controllo delle frontiere esterne, la sorveglianza marittima, l'analisi del rischio, la valutazione della vulnerabilità, il sostegno operativo in situazioni ordinarie e di crisi, i rimpatri e la cooperazione con paesi terzi. L'articolo 2 fornisce le definizioni operative essenziali, tra cui quelle di frontiere esterne, operazione congiunta, intervento rapido, punto di crisi, rimpatrio, rimpatriando e criminalità transfrontaliera.

Gestione integrata delle frontiere e riparto di responsabilità

Gli articoli 3, 4 e 5 configurano la gestione integrata come responsabilità condivisa, ma con responsabilità primaria degli Stati membri per le rispettive sezioni di frontiera esterna. L'Agenzia elabora una strategia tecnica e operativa comune, mentre le strategie nazionali devono essere coerenti con quella europea. La gestione integrata include anche ricerca e soccorso in mare, cooperazione inter-agenzia, cooperazione con paesi terzi, uso di tecnologie avanzate e meccanismi di solidarietà.

Compiti dell'Agenzia e strumenti operativi

L'articolo 8 amplia il mandato di Frontex e le attribuisce compiti molto più articolati rispetto al passato: monitoraggio dei flussi migratori, analisi del rischio, valutazione della vulnerabilità, impiego di funzionari di collegamento, coordinamento di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, sostegno ai punti di crisi e supporto al rimpatrio. L'Agenzia può inoltre dispiegare squadre, attrezzature tecniche, esperti propri, sviluppare sistemi informativi, favorire la cooperazione con Europol ed Eurojust e contribuire alla formazione, alla ricerca e all'innovazione.

Monitoraggio e valutazione della vulnerabilità

Gli articoli 11, 12 e 13 introducono un sistema strutturato di raccolta delle informazioni e di controllo preventivo. Gli Stati membri devono trasmettere tempestivamente dati completi e accurati; l'Agenzia sviluppa un modello comune di analisi integrata del rischio e valutazioni della vulnerabilità almeno annuali. Se emergono carenze, il direttore esecutivo può formulare raccomandazioni con termini di adeguamento; in caso di inadempimento, il consiglio di amministrazione adotta una decisione vincolante e può attivare ulteriori misure ai sensi dell'articolo 19.

Interventi alle frontiere esterne e gestione delle crisi

Gli articoli 14, 15, 16, 17 e 19 regolano gli strumenti di reazione operativa: operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, piani operativi dettagliati, squadre di sostegno per la gestione della migrazione e una procedura di emergenza per i casi in cui il controllo delle frontiere esterne rischi di compromettere Schengen. I termini sono stringenti: il direttore esecutivo decide sulla richiesta di intervento rapido entro due giorni lavorativi; il piano operativo va predisposto entro tre giorni lavorativi; la riserva di reazione rapida deve essere dispiegata entro cinque giorni lavorativi, con eventuali squadre aggiuntive entro sette giorni. Se uno Stato membro non coopera, il Consiglio può adottare misure vincolanti su proposta della Commissione.

Risorse umane e attrezzature

Il regolamento disciplina in modo puntuale il personale operativo e i mezzi tecnici. L'articolo 20 istituisce una riserva di reazione rapida di almeno 1 500 unità; l'allegato I ripartisce i contributi degli Stati membri, con 125 unità per l'Italia. Gli articoli 38 e 39 regolano acquisto, noleggio, immatricolazione, interoperabilità e disponibilità del parco attrezzature tecniche, incluse le riserve per interventi rapidi. Sono previsti termini di preavviso per la messa a disposizione dei mezzi e una copertura finanziaria specifica da parte dell'Agenzia.

Rimpatrio e riserve specializzate

La sezione rimpatri, agli articoli 27-33, conferisce all'Agenzia un ruolo di coordinamento, assistenza tecnica e operativa, organizzazione e finanziamento o cofinanziamento delle operazioni. Vengono create riserve di osservatori, scorte ed esperti per i rimpatri forzati, nonché squadre europee di intervento per i rimpatri. Le operazioni devono rispettare la direttiva 2008/115/CE, il diritto internazionale, il non-refoulement, i diritti dei minori e la proporzionalità dell'uso della forza.

Diritti fondamentali e meccanismo di controllo

Il regolamento dedica ampio spazio alla tutela dei diritti fondamentali: strategia dedicata, codici di condotta, forum consultivo, responsabile dei diritti fondamentali e meccanismo di denuncia accessibile alle persone direttamente interessate dalle attività dell'Agenzia. Le denunce possono comportare effetti disciplinari e, nei casi più gravi, l'allontanamento del personale responsabile. Il testo insiste su accesso alla protezione internazionale, non discriminazione, interesse superiore del minore e divieto di respingimento.

Protezione dei dati e trasparenza

Gli articoli 44-50 disciplinano lo scambio di informazioni, la protezione dei dati personali, le categorie di dati trattabili, i limiti di finalità, le durate massime di conservazione, e le garanzie per le informazioni classificate. L'Agenzia è soggetta al regolamento (CE) n. 45/2001, al regolamento (CE) n. 1049/2001 per l'accesso ai documenti e a specifiche regole di sicurezza sulle informazioni classificate e sensibili.

Cooperazione internazionale e con altre agenzie UE

Gli articoli 52-55 consentono una cooperazione strutturata con Commissione, altre istituzioni e agenzie dell'UE, organizzazioni internazionali e paesi terzi, con approvazione preventiva della Commissione per gli accordi di lavoro. È prevista cooperazione in materia di guardia costiera, scambio di informazioni, formazione, funzionari di collegamento nei paesi terzi e accordi sullo status quando le squadre operano fuori dall'Unione con poteri esecutivi.

Governance, bilancio e controlli

Gli articoli 56-79 disciplinano natura giuridica, sede a Varsavia, organi di governance, nomina del direttore esecutivo, bilancio autonomo, controllo della Corte dei conti, audit OLAF, prevenzione dei conflitti di interesse e regole finanziarie. Il consiglio di amministrazione ha poteri ampi su programmazione, bilancio, risorse umane, strategie operative, decisioni sulla vulnerabilità e accordi con paesi terzi.

Modifiche al codice frontiere Schengen e disposizioni finali

L'articolo 80 modifica l'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 per consentire il ripristino dei controlli alle frontiere interne in caso di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne o mancata esecuzione di una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 19. L'articolo 81 prevede una valutazione esterna indipendente entro il 7 ottobre 2019 e poi ogni quattro anni; l'articolo 82 abroga i precedenti atti istitutivi di Frontex; l'articolo 83 regola l'entrata in vigore e le applicazioni differite di alcune norme.

Disposizioni principali

Istituzione della guardia di frontiera e costiera europea

L'articolo 1 istituisce la guardia di frontiera e costiera europea per assicurare la gestione europea integrata delle frontiere esterne, gestire gli attraversamenti, affrontare le sfide migratorie e le minacce future, contrastare la criminalità transfrontaliera grave e garantire un elevato livello di sicurezza interna nel rispetto dei diritti fondamentali e della libera circolazione.

Definizioni e nozioni operative

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, frontiere esterne, controllo di frontiera, guardia di frontiera, squadre della guardia di frontiera e costiera europea, Stato membro ospitante, Stato membro di appartenenza, punto di crisi, rimpatrio, decisione di rimpatrio, rimpatriando, operazione di rimpatrio, intervento di rimpatrio e criminalità transfrontaliera.

Strategia europea e responsabilità condivisa

Gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono che l'Agenzia e le autorità nazionali costituiscono insieme la guardia di frontiera e costiera europea; l'Agenzia definisce una strategia operativa e tecnica, mentre gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria delle rispettive frontiere esterne. La gestione integrata comprende controllo di frontiera, ricerca e soccorso in mare, analisi del rischio, cooperazione tra Stati membri e con altre istituzioni, cooperazione con paesi terzi, misure nello spazio Schengen, rimpatrio, tecnologie avanzate, meccanismi di qualità e strumenti di solidarietà.

Mandato e compiti dell'Agenzia

Gli articoli 6, 7 e 8 ampliano il mandato di Frontex, che assume il nuovo nome di Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. L'Agenzia è responsabile verso Parlamento europeo e Consiglio e svolge compiti di analisi dei flussi migratori, valutazione della vulnerabilità, monitoraggio tramite funzionari di collegamento, coordinamento di operazioni congiunte e interventi rapidi, supporto al soccorso in mare, dispiegamento di squadre e attrezzature, supporto nei punti di crisi, sviluppo di sistemi informativi, cooperazione con Europol ed Eurojust, formazione, ricerca e innovazione, cooperazione con paesi terzi e supporto al rimpatrio.

Monitoraggio, scambio di informazioni e funzionari di collegamento

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 impongono un dovere di leale collaborazione e scambio tempestivo di informazioni tra Agenzia e Stati membri. L'Agenzia monitora i flussi migratori e sviluppa un modello comune di analisi integrata del rischio; gli Stati membri devono fornire dati completi e aggiornati. I funzionari di collegamento negli Stati membri favoriscono la cooperazione, raccolgono informazioni per il risk assessment, monitorano misure alle frontiere ad alto impatto e riferiscono al direttore esecutivo.

Valutazione della vulnerabilità e misure correttive

L'articolo 13 introduce una metodologia comune di valutazione della vulnerabilità per verificare capacità, preparazione, attrezzature, personale, infrastrutture, risorse finanziarie e piani di emergenza degli Stati membri. Il direttore esecutivo può formulare raccomandazioni con termini di attuazione; se lo Stato membro non si conforma, il consiglio di amministrazione adotta una decisione vincolante. L'esito è trasmesso almeno annualmente a Parlamento, Consiglio e Commissione.

Assistenza alle frontiere esterne, operazioni congiunte e interventi rapidi

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 disciplinano le forme di assistenza tecnica e operativa dell'Agenzia: operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, coordinamento con paesi terzi e impiego di squadre e attrezzature. Sono previsti piani operativi dettagliati e termini stringenti: decisione del direttore esecutivo entro due giorni lavorativi sulla richiesta di intervento rapido, piano operativo entro tre giorni, dispiegamento della riserva di reazione rapida entro cinque giorni e delle squadre aggiuntive entro sette giorni.

Squadre di sostegno per la gestione della migrazione e hotspot

L'articolo 18 disciplina il rinforzo tecnico e operativo nei punti di crisi per flussi migratori misti e sproporzionati. Le squadre di sostegno possono svolgere screening, identificazione, registrazione, debriefing, rilevamento delle impronte, informazione preliminare sulle domande di protezione internazionale e assistenza al rimpatrio, con il coordinamento della Commissione e il coinvolgimento di EASO, Europol e altre agenzie.

Situazioni che richiedono un'azione urgente e procedura di sicurezza Schengen

L'articolo 19 prevede, in caso di inefficacia grave del controllo alle frontiere esterne, una decisione di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Agenzia. La decisione può imporre interventi rapidi, squadre di sostegno, cooperazione con paesi terzi, uso di attrezzature e operazioni di rimpatrio; se lo Stato membro non si conforma entro 30 giorni, la Commissione può attivare l'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399 sul ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Composizione della riserva di reazione rapida e contributi nazionali

L'articolo 20 istituisce una riserva di reazione rapida di almeno 1 500 guardie di frontiera o altro personale competente, con contributi nazionali fissati in allegato I. Il consiglio di amministrazione decide sui profili e sul numero del personale; sono previsti negoziati bilaterali annuali, contributi minimi, regole di sostituzione in caso di situazione eccezionale e possibilità di integrazione con squadre aggiuntive.

Istruzioni operative, identità, poteri e uso della forza

Gli articoli 21, 22, 23 e 24 stabiliscono che lo Stato membro ospitante impartisce istruzioni conformi al piano operativo, con il supporto del funzionario di coordinamento. I membri delle squadre devono rispettare i diritti fondamentali, il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione; restano soggetti alla disciplina del proprio Stato di appartenenza. È previsto un punto di contatto nazionale in ciascuno Stato membro e la copertura integrale di taluni costi da parte dell'Agenzia, incluse viaggio, vaccinazioni, assicurazioni, assistenza sanitaria, diaria e alloggio.

Sospensione e valutazione delle attività

L'articolo 25 consente la cessazione, sospensione o revoca del finanziamento se non sussistono più le condizioni operative, se il piano operativo non è rispettato o in presenza di gravi e persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale. L'articolo 26 impone una valutazione dei risultati di operazioni, progetti pilota, squadre di sostegno e cooperazione con paesi terzi, con relazione entro 60 giorni dal termine delle attività.

Mandato in materia di rimpatrio

Gli articoli 27, 28 e 33 rafforzano il ruolo dell'Agenzia nel rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. L'Agenzia coordina, organizza e finanzia o cofinanzia operazioni e interventi di rimpatrio, supporta gli Stati membri nella cooperazione consolare e nell'acquisizione dei documenti di viaggio, redige piani operativi dinamici e può proporre operazioni di propria iniziativa. È previsto il rispetto della direttiva 2008/115/CE, dei diritti fondamentali, del non-refoulement e del principio di non discriminazione.

Riserve per il rimpatrio e squadre europee di intervento

Gli articoli 29, 30, 31 e 32 istituiscono riserve di osservatori del rimpatrio forzato, scorte per i rimpatri forzati ed esperti in materia di rimpatrio, tutte formate dall'Agenzia. Tali riserve confluiscono in squadre europee ad hoc di intervento per i rimpatri, cui si applicano mutatis mutandis le regole su istruzioni, coordinamento e costi.

Diritti fondamentali, codici di condotta e meccanismo di denuncia

Gli articoli 34, 35, 70, 71 e 72 rafforzano le garanzie fondamentali: strategia specifica sui diritti fondamentali, codici di condotta per controllo di frontiera e rimpatrio, forum consultivo, responsabile dei diritti fondamentali e meccanismo di denuncia individuale. Le denunce devono riguardare violazioni concrete, sono gestite dal responsabile dei diritti fondamentali e possono determinare azioni disciplinari o l'allontanamento del personale responsabile.

Formazione, ricerca, innovazione e attrezzature

Gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 disciplinano formazione obbligatoria e avanzata del personale, ricerca e innovazione, acquisto o noleggio di attrezzature, parco attrezzature tecniche e competenze operative dei membri delle squadre. Sono previsti standard tecnici, riserve di attrezzatura di reazione rapida, termini per la messa a disposizione dei mezzi e regole dettagliate su uniformi, armi, consultazione delle banche dati e uso della forza.

Responsabilità civile e penale

Gli articoli 42 e 43 disciplinano la responsabilità civile dello Stato membro ospitante per i danni causati dai membri delle squadre, salvo regresso in caso di negligenza grave o dolo, e assimilano i membri delle squadre al personale dello Stato ospitante quanto ai reati commessi o subiti durante le operazioni.

Protezione dei dati, informazioni classificate e scambio informativo

Gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 regolano lo scambio di informazioni e la protezione dei dati personali. Si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 per l'Agenzia, la direttiva 95/46/CE per gli Stati membri e, per talune attività di sicurezza interna, la decisione quadro 2008/977/GAI. Sono previsti limiti stringenti su categorie di dati, finalità, trasmissioni a terzi, conservazione e cancellazione, oltre alle regole di sicurezza per informazioni classificate e sensibili.

Cooperazione con Irlanda, Regno Unito, paesi terzi e altre agenzie

Gli articoli 51, 52, 53, 54 e 55 disciplinano la cooperazione operativa con Irlanda e Regno Unito, con altre istituzioni e agenzie dell'UE, con organizzazioni internazionali e con paesi terzi. Sono previsti accordi di lavoro approvati preventivamente dalla Commissione, cooperazione in materia di guardia costiera e funzioni marittime, possibilità di invitare osservatori e funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché accordi di status quando i membri delle squadre operano in territorio di paesi terzi con poteri esecutivi.

Natura giuridica, sede, organi e governance

Gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 definiscono l'Agenzia come organismo dell'Unione con personalità giuridica, sede a Varsavia, autonomia operativa, bilancio proprio e struttura di governance basata su consiglio di amministrazione, direttore esecutivo, forum consultivo e responsabile dei diritti fondamentali. Sono disciplinate nomina, mandato e revoca dei vertici, composizione e votazioni del consiglio, programmazione pluriennale e annuale, responsabilità, privilegi e immunità.

Disposizioni finanziarie e lotta antifrode

Gli articoli 75, 76, 77, 78 e 79 stabiliscono le entrate dell'Agenzia, l'equilibrio di bilancio, la procedura di approvazione e controllo, la riserva finanziaria operativa per interventi rapidi e di rimpatrio pari almeno al 4 % della dotazione per attività operative, e le regole di audit, OLAF, Corte dei conti e prevenzione dei conflitti di interesse. Il bilancio e le regole finanziarie devono essere adottati dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione.

Modifica del codice frontiere Schengen

L'articolo 80 modifica l'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/399, prevedendo il ripristino dei controlli alle frontiere interne in circostanze eccezionali legate a carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne o alla mancata conformità a una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento.

Valutazione, abrogazione e applicazione

L'articolo 81 prevede una valutazione esterna indipendente entro il 7 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni. L'articolo 82 abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE. L'articolo 83 dispone l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita di alcune norme: articoli 20, paragrafi 5 e 6, e 39, paragrafo 7, dal 7 dicembre 2016; articoli 29, 30, 31 e 32 dal 7 gennaio 2017.

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