Regolamento (UE) 2016/1625
Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel regolamento istitutivo dell’EMSA una disposizione specifica sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. La disciplina rafforza il coordinamento tra EMSA, Frontex e l’Agenzia europea di controllo della pesca per sostenere le autorità nazionali tramite scambio di informazioni, servizi di sorveglianza, formazione, migliori prassi e operazioni multifunzionali. Restano espressamente salve le competenze degli Stati membri, gli obblighi internazionali e i compiti già attribuiti all’Agenzia.
Modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 per disciplinare la cooperazione europea tra l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia europea di controllo della pesca in materia di funzioni di guardia costiera.
Ambito di applicazione
Si applica all’Agenzia europea per la sicurezza marittima e, in collaborazione con essa, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all’Agenzia europea di controllo della pesca, nonché alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera. Riguarda attività di supporto a livello nazionale, dell’Unione e, ove opportuno, internazionale, con riferimento a sicurezza marittima, sorveglianza, ricerca e soccorso, controllo di frontiera, controllo della pesca, controllo doganale, applicazione della legge e protezione dell’ambiente. Il regolamento non incide sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri né sugli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia marittima; salva inoltre la titolarità dei dati degli Stati membri e i compiti e diritti degli Stati di bandiera, di approdo e costieri.
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
Il regolamento (UE) 2016/1625 modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), per introdurre una base giuridica specifica alla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Il contesto normativo è quello di un rafforzamento del coordinamento tra le agenzie dell’Unione competenti in ambito marittimo e di controllo delle frontiere e della pesca, al fine di sostenere in modo più efficace le autorità nazionali.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera possono essere chiamate a occuparsi di sicurezza marittima, sicurezza, ricerca e soccorso, controllo di frontiera, controllo della pesca, controllo doganale, applicazione della legge e protezione dell’ambiente. Per questo motivo l’EMSA, Frontex e l’Agenzia europea di controllo della pesca devono rafforzare la cooperazione reciproca e quella con le autorità nazionali, così da migliorare la conoscenza della situazione marittima e favorire azioni coerenti ed economicamente efficienti.
Ambito e limiti della disciplina
Il regolamento precisa espressamente che la sua applicazione non incide sulla ripartizione delle competenze tra Unione e Stati membri né sugli obblighi derivanti da convenzioni internazionali rilevanti, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, SOLAS, SAR, MARPOL e la Convenzione STCW. Inoltre, la disciplina opera nel rispetto della titolarità dei dati da parte degli Stati membri e non altera i diritti e gli obblighi degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.
Contenuto dell’articolo 2 ter inserito nel regolamento (CE) n. 1406/2002
L’articolo 2 ter stabilisce che l’EMSA, in collaborazione con Frontex e con l’Agenzia europea di controllo della pesca, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale, dell’Unione e, se del caso, internazionale. Il sostegno si articola in cinque direttrici principali:
- condivisione, integrazione e analisi delle informazioni presenti nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi informativi accessibili alle agenzie, nel rispetto delle rispettive basi giuridiche;
- fornitura di servizi di sorveglianza e comunicazione fondati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori installati su qualunque piattaforma;
- rafforzamento delle capacità attraverso orientamenti, raccomandazioni, migliori prassi, formazione e scambio di personale;
- miglioramento dello scambio di informazioni e della cooperazione, anche mediante l’analisi delle sfide operative e dei rischi emergenti nel settore marittimo;
- condivisione delle capacità tramite pianificazione e realizzazione di operazioni multifunzionali e messa in comune di risorse e altre capacità, purché tali attività siano coordinate dalle agenzie e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Accordo di lavoro tra le agenzie
Le modalità operative dettagliate della cooperazione devono essere definite in un accordo di lavoro tra le tre agenzie, conforme ai rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili. L’accordo richiede l’approvazione del consiglio di amministrazione dell’EMSA, del consiglio di amministrazione di Frontex e di quello dell’Agenzia europea di controllo della pesca. È inoltre espressamente preservato il ruolo del consiglio di amministrazione dell’EMSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento istitutivo.
Manuale pratico della Commissione
La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e con le tre agenzie, deve mettere a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Il manuale deve contenere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni e viene adottato dalla Commissione sotto forma di raccomandazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
L’articolo 2 ter inserito nel regolamento (CE) n. 1406/2002 prevede che l’Agenzia, in collaborazione con Frontex e con l’Agenzia europea di controllo della pesca, sostenga le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale, dell’Unione e, se opportuno, internazionale.
Strumenti di supporto operativi e informativi
La cooperazione comprende: condivisione, integrazione e analisi delle informazioni provenienti dai sistemi di segnalazione delle navi e da altri sistemi informativi; servizi di sorveglianza e comunicazione basati su tecnologie avanzate, incluse infrastrutture terrestri e spaziali e sensori su qualsiasi piattaforma; elaborazione di orientamenti, raccomandazioni, migliori prassi, formazione e scambio di personale; miglioramento dello scambio di informazioni e dell’analisi di sfide operative e rischi emergenti; pianificazione e realizzazione di operazioni multifunzionali e condivisione di risorse e capacità, previo coordinamento delle agenzie e approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Accordo di lavoro tra le agenzie
Le modalità dettagliate della cooperazione sono fissate in un accordo di lavoro conforme ai rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili. L’accordo deve essere approvato dai consigli di amministrazione dell’Agenzia, di Frontex e dell’Agenzia europea di controllo della pesca, fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Manuale pratico della Commissione
La Commissione, in stretta collaborazione con Stati membri e agenzie coinvolte, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Il manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni ed è adottato dalla Commissione sotto forma di raccomandazione.
Clausole di salvaguardia
Le nuove funzioni non pregiudicano i compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1406/2002 e non incidono sui diritti e obblighi degli Stati membri, in particolare in qualità di Stati di bandiera, di approdo o costieri.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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