Regolamento (UE) 2016/1626
Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 768/2005 per integrare nel mandato dell'Agenzia europea di controllo della pesca compiti di cooperazione con le altre agenzie dell'Unione competenti in materia marittima e di frontiera. L'obiettivo è rafforzare il sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, migliorando lo scambio di informazioni, la sorveglianza e il coordinamento operativo. Viene inoltre previsto un articolo specifico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera e la predisposizione di un manuale pratico della Commissione.
Modifica il regolamento (CE) n. 768/2005 per rafforzare il coordinamento tra l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle funzioni di guardia costiera.
Ambito di applicazione
Si applica all'Agenzia europea di controllo della pesca e, in via coordinata, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e all'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera negli Stati membri. Rileva per le attività di cooperazione, scambio di informazioni, sorveglianza, formazione e coordinamento di operazioni multifunzionali in ambito marittimo; non introduce una disciplina generale della pesca, ma interviene sul quadro istituzionale e operativo della cooperazione tra agenzie. È applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 in materia di cooperazione tra agenzie marittime e di frontiera
Il regolamento interviene sul quadro istitutivo dell'Agenzia europea di controllo della pesca per rafforzarne il ruolo nella cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. La finalità è quella di migliorare la consapevolezza della situazione marittima e assicurare un'azione più coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi, facendo leva sulla collaborazione tra le tre agenzie dell'Unione competenti in ambito marittimo e di frontiera.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono chiamate a operare in più settori tra loro connessi, tra cui sicurezza marittima, ricerca e soccorso in mare, controllo di frontiera, controllo della pesca, controllo doganale, applicazione della legge e protezione dell'ambiente. In questo contesto, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono chiamate a rafforzare la cooperazione reciproca e il coordinamento con le autorità nazionali.
Modifiche al regolamento (CE) n. 768/2005
Il regolamento modifica il testo originario del 2005 in due direzioni principali:
- aggiorna la denominazione dell'Agenzia nel titolo e nell'articolo 1;
- inserisce un nuovo compito operativo all'articolo 3, consistente nella cooperazione con le altre due agenzie UE per sostenere le autorità nazionali nello svolgimento delle funzioni di guardia costiera.
Questa cooperazione include la fornitura di servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché il coordinamento di operazioni multifunzionali. Il richiamo ai rispettivi mandati delle agenzie e alle regole finanziarie applicabili delimita l'ambito dell'intervento e impedisce sovrapposizioni con competenze non conferite.
Nuovo articolo 7 bis: cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
L'articolo 7 bis costituisce il cuore sostanziale dell'intervento. Esso prevede che l'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostenga le autorità nazionali a livello nazionale e dell'Unione e, se opportuno, internazionale.
Le modalità di sostegno sono articolate come segue:
- condivisione, integrazione e analisi delle informazioni contenute nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi informativi ospitati o accessibili alle agenzie, nel rispetto delle basi giuridiche applicabili e della titolarità dei dati da parte degli Stati membri;
- fornitura di servizi di sorveglianza e comunicazione mediante tecnologie avanzate, incluse infrastrutture terrestri e spaziali e sensori su diverse piattaforme;
- rafforzamento delle capacità tramite orientamenti, raccomandazioni, migliori prassi, formazione e scambio di personale;
- miglioramento dello scambio di informazioni e della cooperazione, anche mediante l'analisi delle sfide operative e dei rischi emergenti nel settore marittimo;
- condivisione delle capacità e realizzazione di operazioni multifunzionali mediante risorse e altre capacità condivise, purché le attività siano coordinate dalle agenzie e approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Modalità attuative e strumenti di coordinamento
Le modalità dettagliate della cooperazione sono rimesse a un accordo di lavoro tra le tre agenzie, che deve essere coerente con i rispettivi mandati e con le regole finanziarie applicabili. L'accordo richiede l'approvazione dei consigli di amministrazione delle tre agenzie, a conferma del carattere istituzionalmente coordinato dell'intervento.
Inoltre, la Commissione, in stretta collaborazione con Stati membri e agenzie, deve mettere a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale deve contenere orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni ed è adottato dalla Commissione sotto forma di raccomandazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Ridenominazione dell'Agenzia e adeguamento del testo istitutivo
L'articolo 1 modifica il regolamento (CE) n. 768/2005 sostituendo nel titolo e all'articolo 1 la denominazione dell'Agenzia con quella aggiornata, coerente con il nuovo assetto della cooperazione europea in ambito costiero.
Nuovo compito di cooperazione con le altre agenzie UE
All'articolo 3 è aggiunta la lettera j), che attribuisce all'Agenzia il compito di cooperare con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nei rispettivi mandati, per assistere le autorità nazionali nello svolgimento delle funzioni di guardia costiera, fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione e coordinando operazioni multifunzionali.
Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera
È inserito l'articolo 7 bis, che disciplina il sostegno congiunto delle tre agenzie alle autorità nazionali a livello nazionale, dell'Unione e, se opportuno, internazionale. La cooperazione copre condivisione e analisi di informazioni, servizi di sorveglianza e comunicazione con tecnologie avanzate, potenziamento delle capacità tramite orientamenti, raccomandazioni, migliori prassi, formazione e scambio di personale, miglioramento dello scambio di informazioni e condivisione di capacità per operazioni multifunzionali.
Condivisione delle informazioni e uso dei sistemi di segnalazione
L'articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera a), consente di condividere, integrare e analizzare informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati o accessibili alle agenzie, nel rispetto delle rispettive basi giuridiche e della titolarità dei dati da parte degli Stati membri.
Accordo di lavoro tra le agenzie
Le modalità dettagliate della cooperazione sono demandate a un accordo di lavoro tra le tre agenzie, da adottare nel rispetto dei rispettivi mandati e delle regole finanziarie applicabili, con approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione.
Manuale pratico della Commissione
La Commissione, in stretta collaborazione con Stati membri e agenzie interessate, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni; il manuale è adottato dalla Commissione sotto forma di raccomandazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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