Regolamento (UE) 2016/1667
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1667 della Commissione, del 15 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1667 fissa i valori forfettari all'importazione per specifici prodotti ortofrutticoli, da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto tecnico e applicativo adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina di esecuzione del regolamento (UE) n. 543/2011. I valori sono aggiornati sulla base di dati giornalieri e il regolamento produce effetti dal giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, classificati secondo i codici NC elencati nel regolamento, provenienti dai paesi terzi indicati con i relativi codici paese. I valori fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato per il settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1667 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di determinati prodotti ortofrutticoli. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione degli esiti dell'Uruguay Round e che, ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011, essi vengono determinati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli individuati nell'allegato tramite codici NC e codici paese terzo. I valori si applicano ai prodotti e alle origini specificati, inclusi i casi contrassegnati dal codice "ZZ", che indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Disposizione sostanziale
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la fissazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascun paese di origine, il relativo importo in EUR/100 kg. Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri, merci classificate ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati in funzione dell'origine.
Entrata in vigore e natura giuridica
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice del paese terzo di origine, includendo anche il codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
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