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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1661

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio, del 15 settembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32016R1661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che contiene l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto prende atto del riesame delle singole designazioni e sostituisce o aggiunge numerose voci all’elenco, con indicazione dei motivi e delle date di inserimento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiornando l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive relative all’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Incide sulle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi già inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, limitatamente all’aggiornamento delle designazioni e delle relative motivazioni; non introduce un regime sanzionatorio autonomo, ma modifica l’elenco delle soggettività colpite dalle misure restrittive esistenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1661 del Consiglio

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione nei confronti di persone ed entità responsabili o sostenitrici di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, a seguito del riesame delle designazioni effettuato dal Consiglio.

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento richiamando il TFUE e, in particolare, l’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014. Nei considerando si afferma che il regolamento del 17 marzo 2014 è stato riesaminato nelle sue singole designazioni e che occorre modificare conseguentemente l’allegato I.

Ambito di applicazione

L’atto si applica nel territorio dell’Unione, con efficacia generale, obbligatoria e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già iscritti o da iscrivere nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014; il contenuto dell’intervento è circoscritto all’aggiornamento delle designazioni, delle informazioni identificative e dei motivi di inserimento.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo quanto indicato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce o aggiorna numerose voci dell’elenco, sia per persone fisiche sia per entità, mantenendo per ciascuna l’indicazione dei dati identificativi, dei motivi della designazione e della data di inserimento.

Persone fisiche incluse o aggiornate nell’allegato

L’allegato riporta un ampio numero di designazioni riferite, in particolare, a soggetti coinvolti nelle vicende della Crimea e dell’Ucraina orientale. Le motivazioni ricorrenti riguardano:

  • partecipazione a decisioni o iniziative volte al referendum in Crimea e alla successiva annessione;
  • sostegno pubblico allo schieramento di forze russe in Ucraina;
  • ruoli di comando o supporto in strutture separatiste di Donetsk e Lugansk;
  • organizzazione di elezioni o referendum ritenuti illegali secondo il diritto ucraino;
  • funzioni governative o amministrative nelle entità separatiste o nelle autorità di occupazione;
  • coordinamento di attività militari, di intelligence, di propaganda o di reclutamento a sostegno delle forze separatiste.

Tra le designazioni figurano, tra gli altri, esponenti delle istituzioni russe, autorità e funzionari della Crimea annessa, leader politici e militari delle aree separatiste di Donetsk e Lugansk, nonché soggetti legati a strutture armate o di supporto logistico e propagandistico.

Entità incluse o aggiornate nell’allegato

L’allegato aggiorna anche diverse entità e gruppi armati. Tra questi rientrano, in particolare:

  • il «Grande esercito del Don» e la correlata «Guardia nazionale cosacca»;
  • il «Battaglione Vostok»;
  • vari battaglioni e brigate separatiste, tra cui «Sparta», «Somali», «Zarya», «Prizrak», «Oplot», «Kalmius» e «Death»;
  • un’impresa statale della Repubblica di Crimea collegata all’istituto enologico «Magarach», menzionata con riferimento alla confisca o nazionalizzazione in violazione del diritto ucraino.

Per queste entità il motivo ricorrente è il sostegno attivo, operativo o logistico ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché, in taluni casi, una minaccia per la stabilità o la sicurezza del Paese.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è quindi immediatamente operativo dal punto di vista applicativo, in coerenza con la natura del regolamento di esecuzione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo quanto riportato nell’allegato al regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce o aggiorna numerose voci dell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive, includendo dati identificativi, motivazioni e date di inserimento.

Riesame delle designazioni e motivazione dell’intervento

Nei considerando si afferma che il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 e che, pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’elenco. Il regolamento si fonda sull’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aggiornamento delle persone ed entità elencate

L’allegato contiene un ampio aggiornamento dell’elenco di persone ed entità, con sostituzione di molte voci relative a soggetti coinvolti in attività separatiste, annessione della Crimea, sostegno a operazioni militari o amministrative a danno dell’Ucraina, nonché a gruppi armati ed entità connesse alle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk o alle autorità di Crimea.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliucraina

Testo integrale

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