Cassazione Civile, Ordinanza n. 11458/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo emesso in dipendenza di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella per complessivi euro 43.774,23, dovuti a titolo di imposta di registro, IVA e accessori, conseguente alla revoca dell'agevolazione "prima casa" su un atto notarile del 28 febbraio 2006. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha riformato la decisione, ritenendo ritualmente notificate e non impugnate la cartella e l'intimazione di pagamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, documentando l'integrale pagamento del debito e rinunciando al ricorso. La Corte ha preso atto della rinuncia quale adempimento conclusivo della definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese, ritenendo che la disciplina speciale sulla definizione agevolata comporti una deroga alla regola ordinaria della condanna alle spese in caso di rinuncia al ricorso. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato, perché l'estinzione per cessazione della materia del contendere non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi esattoriali e aveva rinunciato al ricorso dopo aver integralmente pagato il debito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della disciplina speciale della definizione agevolata che implica la rinuncia ai giudizi pendenti e deroga alla regola generale della condanna alle spese prevista per la rinuncia al ricorso. È stato inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La disposizione sulla definizione agevolata dei carichi esattoriali richiede che il contribuente indichi i giudizi pendenti relativi ai carichi da definire e assuma l'impegno a rinunciare a tali giudizi; questa previsione è letta come causa della cessazione della materia del contendere e come eccezione alla regola ordinaria sulle spese.
legge 1 dicembre 2016, n. 225
conversione del d.l. n. 193 del 2016
È richiamata quale legge di conversione della disciplina della definizione agevolata.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il processo e, in via ordinaria, può comportare la condanna alle spese della parte che vi ha dato causa.
art. 391 c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti; nel caso concreto la rinuncia non risultava espressamente accettata, sicché la Corte ha escluso l'applicazione di questa ipotesi.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere derivante dalla definizione agevolata, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato rispetto al quale si calcola l'eventuale ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto non accettizio, produce l'estinzione del processo anche senza adesione delle controparti e fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione.
- Quando la rinuncia al giudizio di legittimità deriva dall'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi esattoriali, la disciplina speciale costituisce deroga alla regola ordinaria sulle spese e impone la compensazione delle spese di lite.
- La definizione agevolata dei carichi esattoriali, che presuppone l'impegno alla rinuncia dei giudizi pendenti, è incompatibile con la condanna del contribuente alle spese del giudizio di cassazione, poiché ciò aggraverebbe l'onere della definizione oltre quanto previsto dalla legge.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata, perché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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