Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7352/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 15/09/2023 che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 13/10/2021. Ha dedotto che la sentenza irrevocabile è viziata perché la dichiarazione di domicilio resa il 27/07/2017 non conteneva alcun riferimento al fatto contestato, agli articoli di reato o al numero di procedimento, riguardava un fatto temporalmente distante e menzionava una querela presentata in un luogo diverso (Frosinone). Da ciò, secondo il ricorrente, non poteva desumersi la consapevolezza dell'esistenza del processo né una volontaria sottrazione alle notificazioni; la Corte d'appello avrebbe invece ritenuto la mancata conoscenza come dovuta a negligenza e l'avrebbe qualificata come volontaria sottrazione senza indicare condotte positive idonee a dimostrare consapevolezza e volontarietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato il principio secondo cui la conoscenza effettiva del processo deve riferirsi all'accusa contenuta in un atto formale di vocatio in iudicium e non può essere desunta dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio resa nelle indagini preliminari quando non sia seguita dalla notifica dell'atto introduttivo in quel luogo. Ha inoltre affermato che la semplice negligenza nel non comunicare il cambiamento di domicilio non equivale automaticamente a una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto insufficienti le notificazioni eseguite per assicurare la conoscenza del processo da parte di Corsico e ha constatato l'assenza di prove di una deliberata sottrazione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia la sentenza del Tribunale del 13/10/2021 e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente; norma che individua le ragioni di annullamento per violazione di legge.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di eseguire notificazioni in luogo diverso dal domicilio dichiarato tramite consegna al difensore quando la notifica nel domicilio non è possibile; la Corte osserva che tale modalità non garantisce di per sé la conoscenza del processo da parte dell'imputato se la notifica non è stata effettuata nel domicilio dichiarato.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la norma presuppone che la mancata conoscenza sia non deliberata per consentire la rescissione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma citata a riferimento per il principio secondo cui solo la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento impedisce la rescissione del giudicato; non tipizza condotte specifiche e non consente presunzioni automatiche da elementi come elezione di domicilio o negligenza.

  • Giurisprudenza CEDU, sentenze Somogyi e Sejdovic

    Somogyi c. Italia, 18/05/2004; Sejdovic c. Italia, 10/11/2004

    La Corte EDU richiede che la mancata conoscenza del processo osti al diritto a un giusto processo solo se l'imputato si sia deliberatamente sottratto; solo la sottrazione volontaria rende 'colpevole' il mancato avviso.

  • Sentenza Sezioni Unite Ismail, Sez. U n. 23948 del 28/11/2019

    Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019

    Principio secondo cui la volontaria sottrazione richiede condotte positive e la prova di consapevolezza e volontarietà; la mera indicazione di domicilio, la negligenza o l'irreperibilità non possono essere automaticamente interpretate come volontaria sottrazione.

  • Sentenza Cappelli, Sez. 6 n. 21997 del 18/06/2020

    Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020

    Conferma che la dichiarazione di domicilio nella fase delle indagini non vale, senza notifica successiva dell'atto introduttivo, a provare la conoscenza dell'accusa.

  • Sentenza Luraschi, Sez. 1 n. 27919 del 30/09/2020

    Sez. 1, n. 27919 del 30/09/2020

    Stabilisce che non è legittimo interpretare la mancata comunicazione di un cambiamento di domicilio come prova automatica di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.

Massime di principio

  • La mera dichiarazione o elezione di domicilio nelle indagini preliminari non prova di per sé la conoscenza dell'accusa; è necessaria la notifica formale dell atto introduttivo nel domicilio indicato.
  • La semplice negligenza nell'aggiornare il domicilio o la mancata ricezione di notifiche non equivalgono automaticamente a una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo.
  • Per escludere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza occorre dimostrare condotte positive e consapevoli di sottrazione alla conoscenza del procedimento.
  • La notifica effettuata mediante consegna al difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, non garantisce automaticamente che l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza del processo.
  • Se il processo si è svolto in assenza illegittima dell'imputato per mancata conoscenza non intenzionale, il giudicato va annullato e gli atti restituiti per nuovo giudizio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.