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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20846/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal deposito, da parte della società debitrice, di una domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi dopo che il Pubblico Ministero aveva già chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Treviso aveva aperto la liquidazione giudiziale e la Corte d’Appello di Venezia aveva respinto il reclamo, ritenendo che la società si trovasse in stato di insolvenza conclamata e che il ricorso alla composizione negoziata fosse strumentale a ritardare gli effetti della crisi; aveva inoltre ritenuto inefficaci le misure protettive e valutato non credibile il piano di risanamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione di legge sul punto dell’ammissibilità della composizione negoziata in pendenza di ricorso per apertura della liquidazione giudiziale; 2) violazione di norme del CCII e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte escluso la sussistenza di concrete possibilità di ritorno alla normalità e di risanamento; 3) ulteriori violazioni di legge e dei criteri ermeneutici, contestando la valutazione di non risanabilità, la lettura della disponibilità dei soci finanziatori, la stima dei crediti e la considerazione di alcuni asset e crediti della società; 4) omessa pronuncia sul motivo relativo alla tempistica ragionevole del piano di risanamento; 5) violazione delle norme sulle misure protettive e sul reclamo cautelare, sostenendo che la decisione sul reclamo ex art. 19 CCII dovesse precedere e impedire la pronuncia sull’apertura della liquidazione giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, in sostanza, non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare ha osservato che la Corte d’Appello non aveva escluso in astratto l’accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale, ma aveva fondato il proprio giudizio sulla concreta impossibilità di risanamento; ha inoltre chiarito che il giudizio sulla concreta risanabilità dell’impresa è un apprezzamento di merito. Il quinto motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata affermando che, una volta aperta la liquidazione giudiziale, veniva meno ogni potere del tribunale di statuire sul reclamo relativo alle misure protettive connesse alla composizione negoziata, poiché tali misure hanno senso solo in pendenza di quella procedura. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è esclusa quando la questione risulti assorbita dalla decisione su un distinto profilo decisivo della lite.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti il modo in cui le prove sono state apprezzate.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o si discosta dalla regola del prudente apprezzamento nei casi previsti dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto forma di vizio di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è esclusa quando il motivo sia assorbito da una diversa statuizione decisiva.

  • artt. 12, 18, 19, 20, 25 quinquies e 37 CCII

    La Corte afferma che la composizione negoziata e le misure protettive presuppongono una concreta prospettiva di risanamento e non possono proseguire utilmente quando l’impresa è in insolvenza conclamata; dopo l’apertura della liquidazione giudiziale viene meno ogni utilità/potere sul contenzioso cautelare ancillare.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    Il reclamo cautelare sulle misure protettive perde rilevanza quando sopravviene l’apertura della liquidazione giudiziale, che rende inutiliter data la decisione sulla revoca o revoca della revoca.

  • art. 2358 c.c.

    Il collegamento tra finanziamento e acquisto di azioni in violazione del divieto comporta nullità della sola parte del finanziamento effettivamente correlata all’acquisto azionario, restando valido l’obbligo restitutorio per la parte non collegata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare, sotto le spoglie della violazione di legge, un apprezzamento di merito sulla concreta possibilità di risanamento dell’impresa o sulla attendibilità delle prove poste a base di tale giudizio.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la questione dedotta sia implicitamente assorbita da una statuizione decisiva che ne rende inutile l’esame autonomo.
  • La composizione negoziata della crisi e le misure protettive richiedono una concreta prospettiva di risanamento; se il giudice di merito accerta una situazione di insolvenza conclamata e l’assenza di ragionevoli chances di successo, può escluderne l’utilità e la praticabilità concreta.
  • Una volta aperta la liquidazione giudiziale, vengono meno i presupposti funzionali delle misure protettive collegate alla composizione negoziata, sicché le decisioni cautelari su tali misure possono diventare prive di oggetto.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
  • In materia di operazioni finanziarie collegate all’acquisto di azioni in violazione del divieto di assistenza finanziaria, la nullità colpisce soltanto la porzione di finanziamento causalmente collegata all’acquisto delle azioni, non necessariamente l’intero mutuo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeConcordato preventivoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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