Regolamento (UE) 2020/688
Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2016/429 dettando un quadro dettagliato per i movimenti intra-Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e di uova da cova. Stabilisce requisiti di biosicurezza, permanenza, isolamento, test diagnostici, vaccinazioni, certificazione sanitaria e notifiche preventive, con un sistema di deroghe per specifiche categorie e destinazioni (macellazione, circhi, esposizioni, stabilimenti confinati, movimenti connessi alla febbre catarrale degli ovini, ecc.). Il testo consolida e aggiorna precedenti discipline settoriali, coordinandosi con gli atti attuativi e delegati collegati al nuovo quadro europeo di sanità animale.
Prescrizioni sanitarie per i movimenti intra-UE di animali terrestri detenuti e selvatici e di uova da cova, con regole su trasporto, raccolta, certificazione, notifica e deroghe per specifiche specie e destinazioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli animali terrestri detenuti e selvatici, alle uova da cova, agli stabilimenti che li detengono o li raccolgono, agli operatori che li detengono o trasportano e alle autorità competenti degli Stati membri. Disciplina principalmente i movimenti tra Stati membri; alcune disposizioni si applicano anche ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro (articoli 4-6 e 63). Non riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, salvo quanto espressamente previsto per cani, gatti e furetti nei movimenti disciplinati dal regolamento. Si applica dal 21 aprile 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini SEE.
Regolamento delegato (UE) 2020/688: prescrizioni sanitarie per i movimenti intra-UE di animali terrestri e uova da cova
Il regolamento integra il quadro della normativa in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429, fissando condizioni uniformi per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti e selvatici e di uova da cova. La logica normativa è chiaramente risk-based: le prescrizioni variano in funzione della specie, della destinazione, dello status sanitario dello Stato membro o della zona interessata, dell’eventuale presenza di programmi di eradicazione e della tipologia di movimento (allevamento, raccolta, macellazione, esposizione, circo, stabilimenti confinati, export via UE). Il testo sostituisce e aggiorna una pluralità di regimi settoriali precedenti, mantenendone gli elementi ritenuti efficaci ma coordinandoli in un unico atto di applicazione generale.
Ambito di applicazione e struttura del regolamento
L’articolo 1 delimita l’oggetto alle norme integrative per i movimenti intra-UE di animali terrestri detenuti, animali selvatici terrestri e uova da cova. L’articolo 2 estende l’applicazione agli animali, agli stabilimenti, agli operatori che li detengono o trasportano e alle autorità competenti; la parte II riguarda i movimenti tra Stati membri, con alcune disposizioni applicabili anche ai movimenti interni allo Stato membro (articoli 4-6 e 63). Il regolamento è strutturato in modo settoriale: una disciplina generale, poi capitoli specifici per ungulati, pollame, altre specie, certificazione/notifica e movimenti di animali selvatici terrestri.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 introduce definizioni operative fondamentali per l’interpretazione delle prescrizioni. Tra le più importanti figurano il mezzo di trasporto e il contenitore, lo stabilimento indenne da malattia, lo status di indenne da malattia, il programma di eradicazione approvato, lo stabilimento protetto dai vettori e il periodo libero da vettori. Per il pollame, sono definiti pollame riproduttore, pollame da reddito, pulcini di un giorno e gruppo; per le altre categorie sono definiti equino registrato, primati, api mellifere, bombi, cani, gatti, furetti, altri carnivori, circo itinerante, esibizione di animali e colombo viaggiatore. Tali definizioni sono essenziali perché molte deroghe e molte regole certificate dipendono proprio dalla categoria dell’animale o dalla destinazione del movimento.
Regole generali su trasporto, mezzi e contenitori
Gli articoli 4 e 5 impongono requisiti minimi di biosicurezza per i trasporti di animali terrestri detenuti e di uova da cova. I mezzi di trasporto devono impedire fuga o caduta degli animali o delle uova, consentire l’ispezione visiva dello spazio di trasporto, minimizzare la fuoriuscita di mangime, lettiera, deiezioni e, per pollame e volatili in cattività, piume; inoltre devono essere puliti e disinfettati appena possibile dopo ogni trasporto e asciugati prima di nuovi carichi. I contenitori devono rispettare requisiti analoghi, contenere animali o uova della stessa specie, categoria e stato sanitario e, salvo siano monouso, essere puliti, disinfettati e asciugati prima del riutilizzo. Per pollame e uova da cova sono previste indicazioni identificative specifiche sul contenitore.
L’articolo 6 prevede importanti esenzioni: in particolare per i movimenti di animali terrestri detenuti in circhi itineranti e destinati a esibizioni, per alcuni movimenti non commerciali di animali da compagnia e, con limiti, per i movimenti interni di equini non destinati alla macellazione. Api mellifere e bombi sono in larga parte esclusi dalle prescrizioni generali di cui agli articoli 4 e 5.
Requisiti sanitari per ungulati e altre specie da reddito
Per bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi e altri ungulati il regolamento impone un insieme di condizioni pre-movimento e di condizioni sanitarie dello stabilimento di origine. In linea generale sono richiesti un periodo minimo di permanenza nello stabilimento, assenza di contatti con animali di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni, isolamento di eventuali animali entrati da paesi terzi nei 30 giorni precedenti, e assenza di segnalazioni di determinate malattie per periodi predefiniti.
Per i bovini, l’articolo 10 richiede 30 giorni di permanenza continuativa, assenza di contatti a rischio e condizioni specifiche relative a brucellosi, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, malattia emorragica epizootica, carbonchio ematico, surra e febbre catarrale degli ovini. Per alcune destinazioni occorrono ulteriori condizioni su leucosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e diarrea virale bovina (articoli 11-13). I bovini destinati alla macellazione sono oggetto di una deroga specifica (articolo 14), con requisiti più snelli ma comunque fondati su assenza di determinate malattie nello stabilimento o sull’esito negativo di prove diagnostiche.
Per ovini e caprini, l’articolo 15 stabilisce requisiti analoghi, con ulteriori condizioni per gli ovini maschi non castrati e con una disciplina specifica per la sorveglianza del complesso Mycobacterium tuberculosis nei caprini. Le deroghe degli articoli 16 e 17 concernono in particolare la brucellosi e la febbre catarrale degli ovini. La deroga dell’articolo 18 per la macellazione richiede, tra l’altro, identificazione individuale o permanenza continuativa di almeno 21 giorni, oltre a requisiti sanitari su brucellosi, rabbia, carbonchio e febbre catarrale.
Per i suini, gli articoli 19-21 richiedono permanenza continuativa di almeno 30 giorni, controllo su rabbia, malattia di Aujeszky, carbonchio e brucellosi, con disciplina specifica per movimenti verso Stati membri o zone indenni o con programmi di eradicazione per la malattia di Aujeszky. La deroga per la macellazione è molto più limitata: l’articolo 21 consente il movimento solo se lo stabilimento non ha registrato casi recenti di rabbia e carbonchio e, per l’Aujeszky, se gli animali sono trasportati direttamente al macello senza raccolta.
Per equini, camelidi, cervidi e altri ungulati si ritrovano prescrizioni molto dettagliate sui tempi di assenza di casi di surra, durina, anemia infettiva equina, encefalomielite equina venezuelana, rabbia, carbonchio, brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, malattia emorragica epizootica e febbre catarrale degli ovini. Le deroghe legate al "bluetongue" (sierotipi 1-24) sono particolarmente sviluppate e ricorrono in più sezioni, con un meccanismo di autorizzazione dell’autorità competente quando lo Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri l’apertura di tali movimenti alle condizioni dell’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
Macelli e tempi di macellazione
Gli articoli 8 e 9 fissano un termine massimo di 72 ore dall’arrivo al macello per ungulati e pollame detenuti provenienti da un altro Stato membro. Per animali elencati per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) si applicano inoltre termini più stringenti: 24 ore dall’arrivo al macello quando non siano soddisfatte alcune specifiche condizioni del regolamento delegato 2020/689 o quando il trasporto avvenga attraverso uno Stato membro e non siano rispettate determinate condizioni di protezione contro i vettori. Queste disposizioni mirano a ridurre il tempo di permanenza degli animali in ambienti potenzialmente esposti e a contenere il rischio di diffusione delle malattie.
Pollame e uova da cova
La sezione dedicata al pollame disciplina in modo autonomo pollame riproduttore, da reddito, destinato alla macellazione, pulcini di un giorno e uova da cova. L’articolo 34 richiede soggiorno continuativo in stabilimenti riconosciuti, assenza di Salmonella pullorum, S. gallinarum e S. arizonae, assenza di micoplasmosi aviarie, assenza di segni clinici delle malattie pertinenti e, per anatre e oche, un esito negativo a prova per influenza aviaria ad alta patogenicità. L’articolo 35 semplifica i requisiti per il pollame da macellazione, mentre l’articolo 36 regola i pulcini di un giorno, compreso il caso in cui nascano da uova entrate nell’Unione da paesi terzi.
L’articolo 37 introduce una deroga per partite inferiori a 20 capi di pollame diversi dai ratiti, ma solo se sono rispettati requisiti di stabilità sanitaria, assenza di contatti a rischio, esiti negativi a prove per Salmonella e micoplasmosi aviarie e prescrizioni vaccinali. L’articolo 38 disciplina le uova da cova di pollame, richiedendo provenienza da stabilimenti riconosciuti, permanenza dei gruppi d’origine per 42 giorni, marchiatura, disinfezione e condizioni vaccinali. Gli articoli 39 e 40 prevedono rispettivamente una deroga per meno di 20 uova da cova e una disciplina speciale per uova esenti da organismi patogeni specifici.
La vaccinazione contro la malattia di Newcastle è regolata dagli articoli 41 e 42 e dall’allegato VI. Per i movimenti verso Stati membri o zone indenni da malattia di Newcastle senza vaccinazione sono previsti requisiti aggiuntivi: assenza di vaccinazione, isolamento pre-partenza, prove sierologiche o virologiche negative e, per le uova da cova, specifiche condizioni di provenienza e di separazione in incubatoio.
Operazioni di raccolta, circhi itineranti ed esposizioni
Il capitolo 4 disciplina le operazioni di raccolta degli ungulati e del pollame detenuti. L’articolo 43 limita a tre il numero di operazioni di raccolta in un medesimo movimento e richiede che il trasferimento al luogo finale di destinazione avvenga entro 20 giorni dall’uscita dallo stabilimento di origine, con un intervallo massimo di 14 giorni tra la partenza dallo stabilimento di origine e la partenza dallo stabilimento di raccolta. L’articolo 44 vieta che il mezzo di trasporto entri nei locali di stabulazione durante il carico in caso di raccolta su veicolo. L’articolo 45 impone pulizia e disinfezione periodica degli stabilimenti di raccolta e disinfezione degli pneumatici.
L’articolo 46 esenta i movimenti di ungulati per esposizioni, eventi sportivi o culturali ed eventi analoghi dalle condizioni di raccolta e da talune prescrizioni dell’articolo 126, paragrafo 2, e dell’articolo 134, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429; inoltre, per gli equini registrati, non è richiesta l’autorizzazione dello Stato membro per la condivisione del mezzo di trasporto ai fini di tali attività.
Per i circhi itineranti e le esibizioni di animali, gli articoli 65 e 66 prevedono una disciplina specifica: obbligo di comunicare l’itinerario con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, aggiornamento dei documenti di trasporto e di identificazione, controlli veterinari entro 10 giorni lavorativi prima della partenza, e eventuali ulteriori garanzie per i movimenti di specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini. L’articolo 70 esonera tali movimenti dagli obblighi ordinari di certificazione sanitaria.
Specie non ungulate/non avicole: primati, api, bombi, cani, gatti, furetti e altri carnivori
Per i primati, l’articolo 47 richiede che il trasferimento avvenga verso uno stabilimento confinato e nel rispetto delle regole di quarantena; si tratta di una disciplina raccordata alle norme OIE e alle autorizzazioni delle autorità competenti. Per le api mellifere, l’articolo 48 richiede assenza di peste americana, Aethina tumida e Tropilaelaps spp., oltre a condizioni geografiche di sicurezza; l’articolo 49 introduce una deroga speciale per le regine, con requisiti ulteriori di sorveglianza e contenimento. L’articolo 50 prevede regole specifiche per la Varroa spp. quando la destinazione è uno Stato membro o una zona indenni da tale infestazione. Per i bombi, l’articolo 51 richiede l’assenza di segni di Aethina tumida e una fascia di sicurezza di 100 km; l’articolo 52 prevede una deroga per bombi provenienti da stabilimenti di produzione ambientalmente isolati.
Per cani, gatti e furetti, l’articolo 53 richiede identificazione individuale, documento di identificazione individuale e vaccinazione antirabbica valida; per i cani può inoltre essere richiesto il trattamento contro Echinococcus multilocularis. Le deroghe degli articoli 54 e 56 riguardano cuccioli giovani o animali non ancora pienamente validati sul piano vaccinale, se lo Stato membro di destinazione ha autorizzato tali movimenti e sono rispettate condizioni di sicurezza specifiche. L’articolo 55 disciplina i movimenti di animali da compagnia in abitazioni private quando non ricorrono i requisiti per i movimenti non commerciali del regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 57 impone agli Stati membri di rendere pubbliche le informazioni sull’accettazione di tali animali giovani non ancora validamente vaccinati.
Gli altri carnivori sono disciplinati dall’articolo 58: identificazione individuale o di gruppo, vaccinazione antirabbica, eventuale trattamento contro Echinococcus multilocularis per i canidi e misure ulteriori per altre malattie eventualmente elencate. Sono previste deroghe per movimenti diretti verso stabilimenti confinati o stabilimenti di animali da pelliccia.
Certificati sanitari, controlli ufficiali e validità
Gli articoli 71 e 72 stabiliscono che determinati movimenti di animali e di uova da cova richiedono certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine: in particolare volatili in cattività, api mellifere, bombi, primati, cani, gatti, furetti, altri carnivori e uova da cova di volatili in cattività. Gli articoli 73-88 dettagliano il contenuto dei certificati per ciascuna categoria, richiamando sempre l’allegato VIII e attestando il rispetto delle pertinenti condizioni materiali.
L’articolo 89 disciplina i casi di operazioni di raccolta, imponendo che i controlli e gli esami siano eseguiti prima del rilascio del primo certificato e che il certificato sia basato sulle informazioni ufficiali disponibili presso il veterinario ufficiale. L’articolo 90 regola il transito verso paesi terzi attraverso altri Stati membri: i certificati devono attestare almeno il rispetto delle prescrizioni applicabili alla macellazione nello Stato membro di uscita e, per la febbre catarrale degli ovini, le condizioni aggiuntive dell’articolo 33 quando necessario.
L’articolo 91 descrive in dettaglio le verifiche che il veterinario ufficiale deve compiere prima della firma del certificato: controlli documentali, d’identità e, secondo la specie, esami clinici o ispezioni cliniche, prove sullo stato sanitario del gruppo di origine e degli animali o delle uova da cova. L’articolo 91 fissa anche i tempi massimi tra controlli e partenza: 24 ore per molti ungulati, 48 ore per equini, pollame, volatili, api, bombi, primati e carnivori, 5 giorni per il pollame da macellazione, 24 ore per i pulcini di un giorno, 72 ore o 31 giorni per le uova da cova di pollame a seconda del tipo di verifica, e 48 ore per le uova da cova di volatili in cattività. Il certificato ha una validità ordinaria di 10 giorni, prorogabile per trasporto marittimo o fluviale; per alcuni equini registrati si applica una validità di 30 giorni (articolo 92).
Notifiche preventive e sistema IMSOC
Gli articoli 93-100 stabiliscono gli obblighi di notifica preventiva dei movimenti: i bombi da stabilimenti di produzione ambientalmente isolati, i circhi itineranti e le esibizioni di animali, e le uova da cova di volatili in cattività devono essere notificati in anticipo all’autorità competente. Gli operatori devono fornire alle autorità le informazioni elencate nell’allegato VIII; l’autorità competente deve poi trasmettere alla destinazione i dati pertinenti. Il regolamento fa riferimento a IMSOC come sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali, prevedendo anche procedure di emergenza in caso di perturbazioni del sistema e obblighi organizzativi per le regioni designate dagli Stati membri.
Movimenti di animali selvatici terrestri
La parte III disciplina i movimenti di animali selvatici terrestri dal loro habitat di origine verso un habitat o uno stabilimento di un altro Stato membro. L’articolo 101 richiede il carico diretto sul mezzo di trasporto, prescrive requisiti per mezzi e contenitori analoghi a quelli degli animali detenuti, e impone condizioni sanitarie relative a rabbia, brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, malattia emorragica epizootica, carbonchio e surra, oltre alla febbre catarrale degli ovini per alcune famiglie. L’articolo 102 impone il certificato sanitario con attestazione di conformità all’articolo 101; l’articolo 103 disciplina controlli e tempistiche di rilascio; gli articoli 104-106 regolano la notifica preventiva e le informazioni da trasmettere; l’articolo 107 prevede le consuete procedure di emergenza in caso di malfunzionamento di IMSOC.
Allegati e profili tecnici utili
Gli allegati sono decisivi per l’applicazione pratica. L’allegato I elenca i metodi diagnostici ammessi per le principali malattie considerate dal regolamento; gli allegati II e III fissano programmi minimi di sorveglianza pre-movimento per complesso Mycobacterium tuberculosis nei caprini, camelidi e cervidi e per brucellosi nei suini; l’allegato IV contiene il test virologico per anatre e oche contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità; l’allegato V disciplina le prove per partite ridotte di pollame e uova; l’allegato VI stabilisce i criteri dei vaccini contro la malattia di Newcastle; l’allegato VII regola validità della vaccinazione antirabbica e misure contro Echinococcus multilocularis e altre malattie; l’allegato VIII elenca i dati che devono figurare nei certificati e nelle notifiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 108 dispone che il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 21 aprile 2021, in parallelo con l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 precisa che il regolamento integra le norme del regolamento (UE) 2016/429 per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri detenuti, animali selvatici terrestri e uova da cova. L’articolo 2 definisce i soggetti destinatari: animali, stabilimenti, operatori, trasportatori e autorità competenti; la parte II si applica ai movimenti tra Stati membri, con applicazione interna limitata agli articoli 4-6 e 63. L’articolo 3 contiene le definizioni chiave, tra cui mezzo di trasporto, contenitore, stabilimento indenne da malattia, programma di eradicazione approvato, gruppi di pollame, equino registrato, circo itinerante, esposizione di animali e colombo viaggiatore.
Biosicurezza nel trasporto e deroghe generali
Gli articoli 4 e 5 impongono requisiti strutturali e di igiene per mezzi di trasporto e contenitori: contenimento degli animali/uova, ispezionabilità, minimizzazione di fuoriuscite, pulizia e disinfezione dopo ogni trasporto, nonché indicazioni identificative per pollame e uova da cova. L’articolo 6 prevede esenzioni per circhi itineranti, taluni movimenti non commerciali di animali da compagnia, movimenti interni di equini non destinati alla macellazione e, in parte, per api mellifere e bombi.
Requisiti sanitari per bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi, cervidi e altri ungulati
Per ciascuna specie sono stabiliti requisiti di permanenza nello stabilimento, assenza di contatti a rischio, controlli su malattie specifiche e, ove occorra, prove di laboratorio e quarantena (articoli 10-31). Tra le malattie considerate ricorrono in particolare brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, carbonchio ematico, surra, malattia emorragica epizootica, leu-cosi bovina enzootica, rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, diarrea virale bovina, malattia di Aujeszky, durina, anemia infettiva equina ed encefalomielite equina venezuelana, con discipline differenziate per specie e status sanitario dello Stato membro o della zona di destinazione.
Deroghe per lo status sanitario e per la macellazione
Numerosi articoli consentono deroghe condizionate per movimenti verso Stati membri o zone indenni da malattia o con programmi di eradicazione approvati, se il destinatario ha informato Commissione e altri Stati membri e se sono rispettate condizioni alternative previste dal regolamento (articoli 11-13, 16-17, 20, 24, 27, 30, 32-33). Ulteriori deroghe riguardano i movimenti di animali destinati alla macellazione, spesso con requisiti più limitati e termini stringenti: ad esempio bovini, ungulati e pollame detenuti devono essere macellati entro 72 ore dall’arrivo, mentre per taluni animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini il termine può ridursi a 24 ore in assenza di specifiche condizioni.
Movimenti di pollame, uova da cova e condizioni vaccinali
Gli articoli 34-42 disciplinano pollame riproduttore, da reddito, da macellazione, pulcini di un giorno, uova da cova di pollame e deroghe per partite inferiori a 20 capi o 20 uova. Sono richiesti soggiorno minimo negli stabilimenti riconosciuti/registrati, assenza di Salmonella pullorum/gallinarum/arizonae, micoplasmosi aviarie, influenza aviaria a bassa o alta patogenicità in specifiche casistiche, oltre a prescrizioni di vaccinazione contro la malattia di Newcastle secondo criteri tecnici dell’allegato VI. Sono previste condizioni speciali per pollame e uova da cova diretti a Stati membri o zone indenni da malattia di Newcastle senza vaccinazione.
Operazioni di raccolta, circhi ed esposizioni
Gli articoli 43-46 limitano le operazioni di raccolta a massimo tre per partita, con termine di 20 giorni per l’arrivo finale e intervallo massimo di 14 giorni tra uscita dallo stabilimento di origine e partenza dallo stabilimento di raccolta; sono inoltre previste regole di biosicurezza per stabilimenti di raccolta e mezzi di trasporto. Per i movimenti a fini di esposizioni, eventi sportivi o culturali e per i circhi itineranti si applicano norme speciali, incluse deroghe ai requisiti ordinari di raccolta e, in taluni casi, di certificazione sanitaria.
Movimenti di specie diverse dagli ungulati e dal pollame
Gli articoli 47-58 regolano primati, api mellifere, bombi, cani, gatti, furetti e altri carnivori. I primati devono provenire o essere diretti a stabilimenti confinati; api e bombi sono soggetti a specifiche prescrizioni su peste americana, Aethina tumida, Tropilaelaps spp. e, per le api, Varroa spp., con una deroga speciale per le regine. Cani, gatti e furetti richiedono identificazione individuale, vaccinazione antirabbica e, per i cani, trattamento contro Echinococcus multilocularis ove applicabile; sono previste deroghe per cuccioli giovani e per movimenti verso stabilimenti confinati. Gli altri carnivori devono rispettare analoghe regole antirabbiche e, per i canidi, eventuale trattamento contro Echinococcus multilocularis.
Stabilimenti confinati
Gli articoli 63 e 64 disciplinano i movimenti verso e tra stabilimenti confinati, imponendo quarantena, assenza di segni clinici, identificazione e osservanza delle ulteriori misure vaccinali, terapeutiche o diagnostiche previste dal regolamento. Per primati sono richiesti standard almeno equivalenti a quelli OIE 2018 e autorizzazione dell’autorità competente o accordo tra autorità di origine e destinazione. Per specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini possono applicarsi ulteriori prescrizioni o deroghe condizionate in base allo status sanitario del destinatario.
Certificazione sanitaria e contenuto dei certificati
Gli articoli 69-88 stabiliscono quando il certificato sanitario è obbligatorio, le deroghe per equini registrati e per circhi itineranti, e il contenuto minimo dei certificati per ciascuna categoria di animali e uova da cova. I certificati devono includere le informazioni generali dell’allegato VIII e attestare il rispetto delle pertinenti prescrizioni sostanziali (ad esempio articoli 10-31, 34-42, 47-58, 63-64). Sono previste regole particolari per movimenti tramite operazioni di raccolta e per esportazioni verso paesi terzi che transitano nell’Unione.
Controlli ufficiali, tempi di rilascio e validità dei certificati
L’articolo 91 impone al veterinario ufficiale controlli documentali, fisici e di identità prima della firma del certificato, con termini differenziati: 24 ore prima per molti ungulati, 48 ore per equini, pollame, volatili, api e bombi, primati e carnivori, 5 giorni per il pollame da macellazione, 72 ore o 31 giorni per alcune verifiche sulle uova da cova. La validità ordinaria del certificato è di 10 giorni (articolo 91, paragrafo 3), prorogabile per trasporto marittimo/fluviale; per alcuni equini registrati la validità può essere di 30 giorni alle condizioni dell’articolo 92.
Notifica preventiva e IMSOC
Gli articoli 93-100 e 104-107 regolano gli obblighi di notifica preventiva per bombi da stabilimenti isolati, circhi ed esposizioni, uova da cova di volatili in cattività e animali selvatici terrestri, nonché le informazioni da trasmettere da operatori e autorità competenti. Il sistema di riferimento è l’IMSOC, che sostituisce il richiamo operativo al TRACES; sono previste procedure di emergenza in caso di perturbazioni del sistema e requisiti organizzativi per le regioni designate dagli Stati membri.
Allegati tecnici
Gli allegati I-VIII individuano i metodi diagnostici, le prescrizioni minime di sorveglianza pre-movimento per specifiche malattie, i test per partite ridotte di pollame o uova, i criteri per i vaccini contro la malattia di Newcastle, la validità della vaccinazione antirabbica, le misure di riduzione dei rischi per altre malattie, e le informazioni minime da inserire nei certificati e nelle notifiche.
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