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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-647/16

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 maggio 2018. — Adil Hassan contro Préfet du Pas-de-Calais. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lille. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo – Procedure di presa e di ripresa in carico – Articolo 26, paragrafo 1 – Adozione e notifica della decisione di trasferimento prima dell’accettazione della richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto. — Causa C-647/16

Giurisprudenza europea62016CJ0647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III nel senso che la decisione di trasferimento può intervenire solo dopo l’accettazione della richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto. La pronuncia valorizza il testo della norma, il suo contesto sistematico e l’esigenza di garantire un ricorso effettivo contro il trasferimento. Ne consegue che è incompatibile con il regolamento l’adozione e la notifica anticipata della decisione, anche se il trasferimento non possa comunque essere eseguito prima della risposta dello Stato membro richiesto.

Regolamento Dublino III: una decisione di trasferimento non può essere adottata né notificata prima dell’accettazione, espressa o implicita, della richiesta di presa o ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto.

La questione giuridica

Se l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 osti a che lo Stato membro richiedente adotti e notifichi al richiedente una decisione di trasferimento prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato, espressamente o tacitamente, la richiesta di presa o ripresa in carico.

Principio di diritto

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro che ha presentato una richiesta di presa o ripresa in carico non può adottare né notificare la decisione di trasferimento finché lo Stato membro richiesto non abbia accettato, esplicitamente o tacitamente, la richiesta; il regolamento stabilisce infatti un ordine procedurale vincolante che subordina la decisione di trasferimento all’esito positivo della procedura interstatale, a tutela dell’effettività del ricorso e della certezza del procedimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Regolamento (UE) n. 603/2013
  • Regolamento (CE) n. 1560/2003
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47

Decisione di trasferimento nel regolamento Dublino III

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal administratif de Lille in materia di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Il problema nasce dall’adozione, da parte delle autorità francesi, di una decisione di trasferimento verso la Germania prima che quest’ultima avesse risposto alla richiesta di ripresa in carico.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Adil Hassan, cittadino iracheno, veniva fermato il 26 novembre 2016 a Calais. Una consultazione del sistema Eurodac rivelava che le sue impronte erano già state registrate dalle autorità tedesche e che egli aveva chiesto protezione internazionale in Germania, senza presentare domanda in Francia.

Nello stesso giorno il prefetto del Pas-de-Calais:

  • chiedeva alle autorità tedesche di riprendere in carico il sig. Hassan;
  • adottava una decisione di trasferimento verso la Germania;
  • disponeva il trattenimento amministrativo dell’interessato.

Il sig. Hassan impugnava dapprima il trattenimento, poi la decisione di trasferimento dinanzi al tribunal administratif de Lille, sostenendo che la decisione era stata adottata e notificata prima dell’accettazione della richiesta da parte della Germania.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 consenta allo Stato membro richiedente di adottare e notificare la decisione di trasferimento prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato la presa o ripresa in carico.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 604/2013, in specie gli articoli 3, 5, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
  • il regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac), soprattutto il considerando 4 e l’articolo 9;
  • il regolamento (CE) n. 1560/2003, in particolare gli articoli 4 e 6;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal tenore letterale dell’articolo 26, paragrafo 1, osservando che la notifica della decisione di trasferimento è prevista solo quando lo Stato membro richiesto “accetta” di prendere o riprendere in carico l’interessato. Dalle versioni linguistiche della disposizione emerge quindi un ordine procedurale preciso: prima l’accettazione, poi la decisione e la sua notifica.

Anche la genesi della norma conferma questa lettura: nella proposta legislativa che ha portato al regolamento Dublino III, il legislatore aveva inteso precisare momento, forma e contenuto della notifica per rafforzare l’effettività del ricorso.

La Corte valorizza poi l’economia generale del regolamento:

  • le procedure di presa e ripresa in carico, disciplinate dal capo VI, prevedono prima la richiesta dello Stato membro richiedente e poi la risposta dello Stato membro richiesto;
  • solo dopo l’esito di tale scambio può dirsi “acquisito” il trasferimento in linea di principio;
  • gli articoli 26 e 27 si collocano nella sezione dedicata alle garanzie procedurali, con la funzione di assicurare che l’interessato sia informato quando il trasferimento è già definito tra gli Stati membri coinvolti.

Sul piano teleologico, la Corte sottolinea che il regolamento Dublino III mira a conciliare rapidità e tutela effettiva. Se la decisione fosse notificata prima della risposta dello Stato richiesto, il ricorso potrebbe dover essere proposto quando non sono ancora disponibili informazioni decisive, comprese quelle fornite dallo Stato membro richiesto. Ciò ridurrebbe la portata del diritto a un ricorso effettivo e potrebbe esporre, in alcuni ordinamenti, al rischio di un trasferimento prematuro.

La Corte precisa inoltre che eventuali difficoltà del diritto nazionale, come quelle evidenziate nel procedimento principale in relazione al trattenimento amministrativo, non possono alterare l’interpretazione dell’articolo 26, paragrafo 1. Il regolamento disciplina autonomamente la sequenza procedurale e l’eventuale trattenimento è regolato dall’articolo 28, senza che la notifica anticipata della decisione di trasferimento sia necessaria per disporlo.

La Corte affronta anche il tema dell’adozione, non solo della notifica, della decisione di trasferimento. Poiché una decisione non notificata non può comunque essere opposta all’interessato e poiché il diritto di ricorso decorre dalla notifica, l’adozione anticipata non apporta alcun beneficio al sistema e non è compatibile con la logica del regolamento. Da ciò la conclusione che anche l’adozione della decisione deve attendere la risposta dello Stato membro richiesto.

Decisione della Corte

La Corte dichiara che l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che osta a che lo Stato membro richiedente adotti e notifichi una decisione di trasferimento prima che lo Stato membro richiesto abbia dato il proprio accordo espresso o implicito alla richiesta di presa o ripresa in carico.

Portata pratica per i professionisti

La pronuncia impone alle amministrazioni nazionali una sequenza rigorosa nelle procedure Dublino:

  • prima va completata la fase interstatale di presa o ripresa in carico;
  • solo dopo l’accettazione, espressa o tacita, può essere adottata e notificata la decisione di trasferimento;
  • il rispetto di tale ordine è essenziale anche per la tenuta del ricorso giurisdizionale e per la corretta gestione dei termini di esecuzione del trasferimento.

La sentenza è particolarmente rilevante per gli operatori del contenzioso in materia di asilo, perché consente di contestare i trasferimenti disposti in violazione della sequenza procedurale prevista dal regolamento Dublino III.

Come è indicizzato

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