Cassazione Penale, Sentenza n. 5656/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 29/03/2021 che, in sede di riesame, aveva annullato alcune contestazioni di autoriciclaggio ma confermato la custodia cautelare in carcere per dieci capi di imputazione relativi ad autoriciclaggio. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'insussistenza di gravi indizi, contestando in particolare l'uso delle dichiarazioni del collaboratore Vito Galatolo e la mancanza di riscontri concreti sulla sua intraneità a Cosa Nostra e sull'illiceità delle provviste; 2) concorso apparente di norme (art. 15 c.p.) tra il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) e l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1), con rischio di ne bis in idem e richiesta di rimessione alle Sezioni Unite; 3) violazione del principio di irretroattività della norma più sfavorevole, sostenendo che il fatto presupposto fosse anteriore all'introduzione dell'autoriciclaggio; 4) vizio di motivazione sull'applicabilità dell'aggravante della transnazionalità (art. 61-bis) per uno dei capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, ai fini del reato di autoriciclaggio, il giudice può procedere a una valutazione incidentale del delitto presupposto senza che sia necessaria una condanna definitiva; che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se corroborate da riscontri (intercettazioni, convergenze probatorie e incongruenze reddituali), possono contribuire a formare una piattaforma indiziaria grave; che l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) non è coperto dalla clausola di esclusione prevista per riciclaggio/reimpiego e quindi può concorrere con il reato associativo (art. 416-bis); che la norma sull'autoriciclaggio è applicabile quando la condotta di impiego/sostituzione/trasferimento è stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della fattispecie (gennaio 2015), indipendentemente dalla data di commissione del reato presupposto; infine ha ritenuto inammissibile eccepire per la prima volta in Cassazione la mancata considerazione dell'aggravante transnazionalità ove la difesa non l'avesse sollevata nel riesame. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod.pen.
Il reato associativo mafioso può costituire delitto presupposto rispetto all'autoriciclaggio; la sua sussistenza può essere valutata incidentalmente dal giudice che procede per autoriciclaggio, senza necessità di sentenza definitiva di condanna.
art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio)
Definisce la fattispecie di autoriciclaggio (impiego/sostituzione/trasferimento di proventi di un delitto commesso dall'autore o da un concorrente), richiedendo che l'agente agisca in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita. La norma non contiene la clausola di esclusione presente per riciclaggio/reimpiego, perciò può concorrere con l'art. 416-bis.
art. 648-bis e art. 648-ter cod.pen. (riciclaggio e reimpiego)
Per queste fattispecie la giurisprudenza ha riconosciuto una clausola di riserva che esclude l'applicazione nei confronti di chi abbia commesso il reato presupposto; tale clausola non si estende all'autoriciclaggio.
art. 15 cod.pen.
Principio del ne bis in idem sostanziale: la Corte ha ritenuto che non osti all'applicazione congiunta di art. 416-bis e art. 648-ter.1 il divieto previsto dall'art. 15, atteso il diverso contenuto normativo delle fattispecie.
art. 61-bis cod.pen.
Aggravante della transnazionalità: la sua sussistenza richiede accertamenti di merito; la mancata tempestiva deduzione nelle fasi precedenti rende inammissibile la censura in Cassazione.
art. 2 cod.pen.
Principio di legalità/irretroattività: applicabilità dell'autoriciclaggio valutata in relazione al momento della condotta di reimpiego, perciò punibile se commessa dopo l'entrata in vigore della norma anche se il delitto presupposto è anteriore.
Sez. U, sent. Iavarazzo (Sez.U. n. 25191/2014)
Ha affermato la clausola di riserva per riciclaggio/reimpiego rispetto al reato associativo; la Corte nella sentenza impugnata ha spiegato che tale principio non si estende all'autoriciclaggio introdotto successivamente.
Sez.1, Petriccione (Sez.1, n. 36283 del 22/10/2020)
Sez.1, n. 36283 del 22/10/2020, Rv. 280273
Ha stabilito che l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) concorre con il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) per l'assenza della clausola di esclusione nelle norme sull'autoriciclaggio.
Sez.2, Moretti (Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019)
Sez.2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609
Principio secondo cui, in tema di riciclaggio e autoriciclaggio, non è necessaria una sentenza definitiva sul reato presupposto: è sufficiente che il fatto non sia stato giudizialmente escluso e che il giudice procedente lo ritenga incidentalmente sussistente.
Massime di principio
- In procedimenti per autoriciclaggio il giudice può accertare incidentalmente l'esistenza del reato presupposto senza richiedere una condanna definitiva; le dichiarazioni di collaboratori, se corroborate, possono essere valutate ai fini degli indizi.
- L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) può concorrere con il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis) perché manca la clausola di esclusione presente nelle norme sul riciclaggio/reimpiego; non si configura automaticamente un ne bis in idem sostanziale.
- Per essere punibile l'autoriciclaggio è necessario che la condotta di impiego/sostituzione/trasferimento sia stata posta in essere dopo l'entrata in vigore della norma (gennaio 2015); non conta l'epoca del delitto presupposto purché l'agente sia consapevole della provenienza illecita al momento dell'operazione.
- La combinazione di intercettazioni, convergenze dichiarative (collaboratori) e incongruenze nel reddito/situazione economica può costituire una piattaforma indiziaria grave idonea a sostenere la misura cautelare per autoriciclaggio.
- Controversie che attengono a ricostruzioni alternative dei fatti o valutazioni di merito (es. lecita attività precedente, ruolo di mero intermediario) difficilmente prevalgono in sede di Cassazione contro un provvedimento di riesame, salvo vizii di diritto.
- Eccezioni non sollevate nei termini e nelle forme previsti nelle fasi precedenti (es. in sede di riesame) possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione; la tempestività e la specificità delle doglianze sono rilevanti.
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