Cassazione Penale, Sentenza n. 24548/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva, in particolare, violazione di legge con riferimento all'art. 593 cod. proc. pen., sostenendo che l'appello proposto dal PM riguardava esclusivamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e che, quindi, il PM non era legittimato a proporre quell'impugnazione. Veniva inoltre censurata la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il beneficio della sospensione e dichiarato inammissibile l'appello incidentale dell'imputato; la difesa prospettava che l'appello incidentale verteva su profili attinenti al trattamento sanzionatorio e quindi intrinsecamente connessi all'appello principale. La Procura Generale, nella requisitoria, concluse per l'annullamento senza rinvio rilevando l'inammissibilità dell'appello del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Campobasso perché fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale proposto dal PM: l'impugnazione aveva ad oggetto esclusivo la concessione del beneficio della sospensione condizionale, materia non rientrante nei casi tassativi di cui all'art. 593 cod. proc. pen., per cui il PM era privo di legittimazione. Per effetto di ciò, la Corte d'appello non era validamente investita del gravame e non poteva procedere nemmeno d'ufficio alla revoca del beneficio; conseguentemente l'appello incidentale si estingueva anch'esso (art. 595, comma 4). La Cassazione ha dichiarato irrevocabile la sentenza di primo grado (conservando la concessione del beneficio) e ha precisato che il PM può, se del caso, attivare il giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca del beneficio nell'ambito dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 593 cod. proc. pen.
"... l'imputato può appellare le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato"
La norma è stata interpretata restrittivamente: il PM non ha legittimazione ad appellare quando l'impugnazione ha per oggetto esclusivo la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 595 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dell'appello principale comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale (cfr. comma quarto): se il principale è inesistente/inammissibile non può sorgere il rapporto processuale utile per valutare l'incidentale.
art. 674 cod. proc. pen. (1-bis inserito dalla legge 26.3.2001 n.128)
Richiamato nell'originaria discussione per sostenere che la revoca del beneficio è rimessa all'esecuzione: la Corte afferma che la revoca, salvo i casi di legittima pronuncia nel giudizio di merito, è competenza del giudice dell'esecuzione.
art. 168 cod. pen.
La difesa aveva sostenuto che la revoca del beneficio ha natura dichiarativa (ai sensi dell'art.168), ma la Corte ha ritenuto che tale natura non autorizza il giudice d'appello a operare d'ufficio se l'appello principale è inammissibile e, quindi, il giudice non è stato validamente investito.
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Riferimento formale: la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi di questa norma; non incide sulla questione di legittimazione dell'appello del PM.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può appellare la sentenza di condanna solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 593 c.p.p.; un impugnazione rivolta esclusivamente alla concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile.
- L'inammissibilità dell'appello principale comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello incidentale (art. 595, comma 4): l'appello incidentale non può sopravvivere quando manca la legittimazione del principale.
- Le cause di inammissibilità delle impugnazioni sono rilevabili in ogni stato del processo e non sono soggette a sanatoria; la Cassazione può e deve dichiararle anche d'ufficio.
- Se il PM ritiene illegittima la concessione del beneficio della sospensione, la via corretta per agire può essere quella dell'esecuzione (giudice dell'esecuzione) per la revoca, ove previsto dalla legge, e non l'appello nel processo di merito quando esso sia espressamente escluso dall'art. 593.
- Un giudice d'appello può esercitare poteri officiosi solo se validamente investito del gravame; l'assenza di legittimazione dell'appellante impedisce l'attivazione di poteri d'ufficio da parte del giudice d'appello.
- In presenza di precedenti ostativi o altre ragioni che possano incidere sulla concessione di benefici, tali profili devono essere affrontati attraverso i rimedi procedurali appropriati e non attraverso impugnazioni del PM non ammesse dalla legge.
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