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Sentenza

Sentenza del 07/05/2019 n. 2738 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tarsu/tia - garage/cantine - esenzione - inidoneità alla produzione di rifiuti - indicazione nella denuncia e prova - necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza impugnata, dichiarando dovuta dalla contribuente la TARSU, oltre agli interessi. Non sono state applicate le sanzioni, considerati i contrasti giurisprudenziali esistenti e il precedente atteggiamento del Comune per i periodi anteriori. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione precedente contestando l'esclusione dalla TARSU dei locali adibiti a cantina o garage. La Commissione ha ritenuto che tali locali non siano automaticamente esenti: il contribuente deve dimostrare concretamente la loro inidoneità a produrre rifiuti e deve indicare tale circostanza nella denuncia, fornendo una documentazione sufficiente a consentire all'amministrazione i necessari controlli.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2

    Esclusione dalla tassazione dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti, a condizione che tale circostanza sia indicata nella denuncia e adeguatamente documentata.

    Cantine e garage non sono automaticamente esenti dalla TARSU. L'esclusione opera solo se il contribuente prova l'inidoneità concreta dei locali a produrre rifiuti, indicandola nella denuncia e documentandola in modo adeguato.

Massime di principio

  • La mera destinazione di un locale a garage o cantina non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU o da tributi analoghi.
  • L'onere della prova dell'inidoneità a produrre rifiuti grava sul contribuente, che deve fornire elementi concreti e verificabili.
  • La situazione di esenzione deve essere dichiarata nella denuncia tributaria; una mancata indicazione può impedire il riconoscimento dell'esclusione.
  • La documentazione deve consentire all'amministrazione di verificare effettivamente le caratteristiche del locale, come l'assenza di utenze, l'inutilizzabilità o altre condizioni oggettive incompatibili con la produzione di rifiuti.
  • In presenza di incertezza normativa o di contrasti giurisprudenziali, può essere esclusa l'applicazione delle sanzioni, pur restando dovuto il tributo e, se previsto, il relativo interesse.

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