Sentenza del 07/05/2019 n. 897 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - spese di sponsorizzazione - antieconomicità - onere della prova - spetta all'Ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava la deducibilità, ai fini IVA, IRPEF e IRES per l'anno 2011, dell'80% dei costi di sponsorizzazione fatturati dalla società sportiva F.L. XX, pari a 35.000 euro, riconoscendo soltanto 7.000 euro. Sosteneva che parte delle prestazioni fosse inesistente o non adeguatamente provata e che il contratto fosse generico. Contestava inoltre la sproporzione tra il costo sostenuto e i benefici pubblicitari ottenuti. La contribuente sosteneva invece l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione, documentata dal contratto, da materiale fotografico e da pubblicazioni, nonché la ragionevole aspettativa di un ritorno commerciale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. Ha riconosciuto che, in presenza di una contestazione motivata, il contribuente deve provare l'inerenza e l'utilità delle spese. Tuttavia, nel caso concreto, l'inerenza qualitativa della sponsorizzazione era evidente e la documentazione prodotta, valutata complessivamente, dimostrava l'esecuzione del contratto. La spesa non è stata ritenuta manifestamente incongrua rispetto alle dimensioni dell'impresa e l'Ufficio non aveva fornito elementi concreti sull'inesistenza parziale delle prestazioni. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Principio di inerenza dei costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa
Il contribuente deve dimostrare che la spesa è collegata all'attività d'impresa e potenzialmente idonea a produrre o incrementare ricavi, senza che sia necessario provare l'effettivo conseguimento di un risultato economico.
Regole sull'onere della prova in materia tributaria
Quando l'Ufficio formula una contestazione motivata sulla deducibilità o sull'effettività di un costo, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrarne l'inerenza, l'utilità e l'effettiva esecuzione. L'inversione dell'onere probatorio presuppone tuttavia una contestazione supportata da elementi concreti.
Principio di antieconomicità e sindacato dell'Amministrazione finanziaria
Dopo che sia stata accertata l'inerenza qualitativa, la sproporzione del costo può giustificarne il disconoscimento soltanto quando risulti manifesta e incontrovertibile. L'Ufficio non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell'imprenditore sulle strategie commerciali e sull'opportunità degli investimenti.
Massime di principio
- In caso di contestazione motivata dei costi di sponsorizzazione, il contribuente deve conservare e produrre un insieme coerente di prove: contratto, fatture dettagliate, materiale pubblicitario, fotografie, pubblicazioni, pagamenti tracciabili e ogni documento che dimostri l'effettiva esposizione del marchio.
- La sponsorizzazione è normalmente inerente all'attività d'impresa perché astrattamente idonea a promuovere l'immagine e incrementare i ricavi; non è necessario dimostrare un aumento effettivo delle vendite direttamente riconducibile alla spesa.
- L'importo elevato della sponsorizzazione o il mancato ritorno commerciale immediato non bastano, da soli, a negare la deduzione. L'antieconomicità deve essere manifesta, grave e supportata da elementi oggettivi.
- L'Ufficio può contestare l'effettività delle prestazioni o la loro inerenza, ma non può limitarsi a valutare ex post che la scelta commerciale sia stata poco conveniente o non ottimale.
- Un contratto generico può indebolire la posizione del contribuente; è quindi opportuno indicare con precisione durata, prestazioni, modalità di esposizione del marchio, eventi, canali pubblicitari e corrispettivo.
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