Sentenza del 07/05/2019 n. 691 - Comm. Trib. Prov. Torino
Processo tributario - Prove - Fatti non contestati - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'applicabilità del principio di non contestazione al processo tributario. I fatti allegati da una parte e non contestati in modo specifico e tempestivo dalla controparte sono considerati acquisiti al giudizio: la parte che li ha dedotti è quindi esonerata dal relativo onere della prova e il giudice deve considerarli vincolanti, senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti su di essi.
La decisione
Il principio di cui all'art. 115 c.p.c. è ritenuto applicabile anche al processo tributario, in forza dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che richiama le norme del codice di procedura civile compatibili. La mancata contestazione specifica e tempestiva dei fatti dedotti dalla controparte produce effetti vincolanti e determina la loro sottrazione all'istruzione probatoria. Il testo non indica una decisione concreta con l'accoglimento o il rigetto del ricorso, ma enuncia il principio favorevole alla parte che ha allegato i fatti non contestati.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La norma esprime il principio di non contestazione: i fatti allegati da una parte e non contestati specificamente dalla controparte possono essere considerati provati e non richiedono ulteriore dimostrazione.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Per quanto non disposto dal presente decreto e con esso compatibili, si applicano le norme del codice di procedura civile.
La disposizione consente di applicare al processo tributario le norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
Cass., Sezioni Unite, n. 761/2002
La pronuncia è richiamata come precedente fondamentale sul principio processuale della non contestazione e sull'onere della parte di contestare tempestivamente e specificamente i fatti dedotti dalla controparte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un fatto allegato dalla controparte deve essere contestato in modo specifico e tempestivo; una contestazione generica o tardiva può non essere sufficiente.
- La mancata contestazione può esonerare la parte che ha allegato il fatto dall'onere di provarlo e può vincolare il giudice a considerarlo acquisito.
- La parte resistente deve prendere posizione sui singoli fatti rilevanti, non limitandosi a negazioni generiche o alla mera contestazione della pretesa complessiva.
- Il principio opera per i fatti storici rilevanti e non sostituisce la prova delle valutazioni giuridiche, delle qualificazioni normative o degli elementi che richiedono necessariamente una specifica dimostrazione.
- Per evitare preclusioni, le contestazioni devono essere formulate negli atti difensivi entro i termini processuali applicabili e con sufficiente precisione.
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