Sentenza del 07/05/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode - operazione soggettivamente inesistente - deducibilità del costo rappresentato - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva annullato l'accertamento emesso nei confronti della socia per maggiori utili non dichiarati, derivanti dal maggior reddito accertato alla società. La società aveva contabilizzato fatture emesse dalla ditta AU. di G.A., inserita in una frode carosello relativa alla vendita di autovetture e caratterizzata da operazioni soggettivamente inesistenti. L'Ufficio sosteneva che i relativi costi non fossero deducibili ai sensi dell'art. 109 del TUIR, per mancanza dei requisiti di effettività, inerenza, certezza, competenza e determinabilità, poiché la contribuente era consapevole della frode o comunque non aveva dimostrato l'inerenza economica dei costi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. È stato quindi confermato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della socia per maggiori redditi IRPEF, addizionali e sanzioni, quale conseguenza dell'accertamento del maggior reddito della società. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.180 euro per il primo grado e 2.000 euro per il secondo grado, oltre agli oneri fiscali.
Norme richiamate
Art. 109 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I costi devono rispettare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità o determinabilità.
La deducibilità dei costi richiede la prova della loro effettiva sostenibilità e del collegamento funzionale con l'attività d'impresa. Nel caso concreto la CTR ha ritenuto non dimostrata l'inerenza, considerando i costi funzionali alla frode fiscale.
Art. 14, comma 4-bis, Legge 537/1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 16/2012, convertito dalla Legge 44/2012
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili, salvo il contrasto con i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La mera inesistenza soggettiva dell'operazione non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo. Tuttavia, il costo resta indeducibile se manca uno dei requisiti generali del TUIR o se è direttamente utilizzato per realizzare un'attività delittuosa.
Art. 47, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Gli utili percepiti dai soci concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo la percentuale prevista dalla disciplina applicabile.
Il maggior reddito accertato in capo alla società può riflettersi sui soci, secondo il regime fiscale degli utili e della partecipazione posseduta.
Art. 41-bis D.P.R. 600/1973
Consente l'accertamento parziale di maggiori redditi e delle relative imposte sulla base di elementi specifici emersi dall'attività di controllo.
Art. 2 D.Lgs. 74/2000
Sanziona l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali.
L'utilizzo consapevole di fatture soggettivamente inesistenti può assumere rilevanza penale quando è finalizzato all'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA.
Cassazione, sentenze n. 10167/2012, n. 20372/2017 e n. 53637/2018
I costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti possono essere deducibili anche se il contribuente conosce la frode, purché siano effettivi, inerenti, competenti, certi e determinabili e non siano direttamente utilizzati per commettere il reato. La consapevolezza della frode può però dimostrare che il costo è funzionale all'attività illecita e quindi non inerente all'impresa.
Cassazione, sentenze n. 4554/2010, n. 10257/2008, n. 19600/2014 e n. 15856/2018
Spetta al contribuente provare l'esistenza, l'inerenza e la coerenza economica dei costi dedotti, anche mediante documentazione idonea e in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Massime di principio
- In caso di fatture soggettivamente inesistenti, la deducibilità del costo non è esclusa automaticamente: occorre verificare se i beni o servizi siano stati effettivamente acquistati e se il costo sia inerente, certo, determinabile, di competenza e coerente con l'attività d'impresa.
- L'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti può essere indetraibile quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode carosello; la deducibilità ai fini delle imposte dirette segue invece una verifica distinta dei requisiti del costo.
- La consapevolezza della frode è decisiva: se il costo è direttamente collegato alla realizzazione dell'illecito o alla creazione di un indebito vantaggio fiscale, può essere qualificato come non inerente e quindi indeducibile.
- Il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività e dell'inerenza dell'operazione, non essendo sufficiente la sola presenza della fattura o la contabilizzazione del costo.
- Elementi come l'assenza di strutture operative del fornitore, prezzi anomali, rapporti con società cartiere, modalità di pagamento sospette e la posizione del contribuente nella filiera possono dimostrare la consapevolezza della frode.
- Quando il maggior reddito della società deriva dal recupero di costi indeducibili, tale maggior reddito può determinare, secondo il regime fiscale applicabile, un ulteriore accertamento nei confronti dei soci per utili non dichiarati.
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