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Sentenza

Sentenza del 07/05/2019 n. 690 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta - TRUST - Soggettività passiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa la soggettività passiva tributaria autonoma del trust. Nei rapporti fiscali e processuali relativi ai beni vincolati, il riferimento deve essere il trustee, in quanto soggetto formalmente intestatario e gestore dei beni. Il testo non specifica lo svolgimento del giudizio, le domande delle parti o un dispositivo dettagliato, ma enuncia il principio secondo cui il trust non può essere considerato autonomo soggetto passivo d'imposta.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la soggettività passiva tributaria del trust e l'individuazione del soggetto legittimato a rapportarsi con i terzi e con l'amministrazione fiscale. Il trust è qualificato come un patrimonio separato privo di autonoma soggettività giuridica; i beni conferiti sono intestati al trustee, che li amministra e gestisce. Pertanto, il trustee è il soggetto dotato di capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del trust e agisce in proprio, quale titolare dei poteri dispositivi, non come rappresentante legale del trust.

Norme richiamate

  • Nessuna norma tributaria specifica riportata nel testo

    Il testo espone un principio interpretativo sulla soggettività del trust senza indicare articoli di legge tributaria specifici.

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 6855/2018

    La sentenza è richiamata per affermare che il trust non ha autonoma soggettività giuridica, mentre il trustee ha la capacità processuale relativa ai beni conferiti e agisce come soggetto che dispone del diritto, non come legale rappresentante del trust.

Massime di principio

  • Il trust, in linea generale, non deve essere considerato un autonomo soggetto passivo d'imposta solo perché è istituito un patrimonio separato.
  • Per individuare il soggetto legittimato nei rapporti fiscali e processuali occorre verificare chi sia il trustee, al quale sono intestati e affidati i beni del trust.
  • Gli atti impositivi o processuali relativi ai beni in trust devono essere indirizzati al soggetto che ha la titolarità formale o i poteri di gestione rilevanti, normalmente il trustee, e non al trust come entità autonoma.
  • La qualificazione fiscale concreta può dipendere dal tipo di imposta e dalla disciplina applicabile; il principio indicato esclude la soggettività autonoma del trust, ma non elimina la necessità di individuare il soggetto effettivamente obbligato secondo la normativa specifica.

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