Sentenza del 07/05/2019 n. 690 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposte e tasse in genere - Responsabile d'imposta - TRUST - Soggettività passiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la soggettività passiva tributaria autonoma del trust. Nei rapporti fiscali e processuali relativi ai beni vincolati, il riferimento deve essere il trustee, in quanto soggetto formalmente intestatario e gestore dei beni. Il testo non specifica lo svolgimento del giudizio, le domande delle parti o un dispositivo dettagliato, ma enuncia il principio secondo cui il trust non può essere considerato autonomo soggetto passivo d'imposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la soggettività passiva tributaria del trust e l'individuazione del soggetto legittimato a rapportarsi con i terzi e con l'amministrazione fiscale. Il trust è qualificato come un patrimonio separato privo di autonoma soggettività giuridica; i beni conferiti sono intestati al trustee, che li amministra e gestisce. Pertanto, il trustee è il soggetto dotato di capacità processuale attiva e passiva in relazione ai beni del trust e agisce in proprio, quale titolare dei poteri dispositivi, non come rappresentante legale del trust.
Norme richiamate
Nessuna norma tributaria specifica riportata nel testo
Il testo espone un principio interpretativo sulla soggettività del trust senza indicare articoli di legge tributaria specifici.
Tribunale di Milano, sentenza n. 6855/2018
La sentenza è richiamata per affermare che il trust non ha autonoma soggettività giuridica, mentre il trustee ha la capacità processuale relativa ai beni conferiti e agisce come soggetto che dispone del diritto, non come legale rappresentante del trust.
Massime di principio
- Il trust, in linea generale, non deve essere considerato un autonomo soggetto passivo d'imposta solo perché è istituito un patrimonio separato.
- Per individuare il soggetto legittimato nei rapporti fiscali e processuali occorre verificare chi sia il trustee, al quale sono intestati e affidati i beni del trust.
- Gli atti impositivi o processuali relativi ai beni in trust devono essere indirizzati al soggetto che ha la titolarità formale o i poteri di gestione rilevanti, normalmente il trustee, e non al trust come entità autonoma.
- La qualificazione fiscale concreta può dipendere dal tipo di imposta e dalla disciplina applicabile; il principio indicato esclude la soggettività autonoma del trust, ma non elimina la necessità di individuare il soggetto effettivamente obbligato secondo la normativa specifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 3848 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 691 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 897 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 900 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 964 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 7 mag 2019Sentenza del 07/05/2019 n. 2738 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →