Cassazione Civile, Ordinanza n. 37769/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di diciotto estratti di ruolo e delle correlate diciotto cartelle di pagamento, deducendone la nullità: mancata notifica delle cartelle, irregolarità dei ruoli per difetto di sottoscrizione da parte di funzionari legittimati, omessa comunicazione di irregolarità (avviso bonario) per somme derivanti da liquidazione automatizzata e, nel merito, insussistenza del debito tributario. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 2719 c.c. per avere la CTR escluso dal materiale istruttorio copie di documenti relativi alla notificazione delle cartelle senza che vi fosse un disconoscimento specifico; secondo, violazione dell'art. 2719 c.c., degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 22 d.lgs. n. 82/2005, per avere ritenuto invalida la notifica a mezzo PEC delle cartelle in formato .pdf anziché .p7m. In via preliminare si discute anche della tempestività del ricorso per cassazione, in relazione a un precedente ricorso per revocazione della medesima sentenza d'appello, notificato alla ricorrente e poi seguito dalla sua costituzione nel relativo giudizio; la Corte affronta inoltre l'eccezione sulla validità della notifica PEC del ricorso per cassazione e, soprattutto, la sopravvenienza normativa che ha reso non più impugnabili gli estratti di ruolo salvo specifici casi tassativi di pregiudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia, escludendo la tardività eccepita dalla contribuente: la notifica del ricorso per revocazione della sentenza d'appello, ricostruita tramite la documentazione prodotta e corroborata dalla costituzione dell'Agenzia nel giudizio di revocazione, ha fatto decorrere il termine breve, ma tale termine è risultato sospeso ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, trattandosi di controversia definibile; inoltre la notifica PEC del ricorso per cassazione è stata ritenuta valida perché eseguita all'indirizzo del difensore tratto da un registro PEC idoneo e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Tuttavia, prima di esaminare i motivi, la Corte ha applicato lo ius superveniens di cui all'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, conv. in l. n. 215/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, rendendo l'estratto di ruolo non impugnabile salvo casi tassativi di specifico pregiudizio. Poiché la contribuente non aveva depositato in cassazione documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di tali casi, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per carenza di interesse ad agire, con assorbimento dei motivi di ricorso dell'Agenzia. Le spese sono state regolate in coerenza con l'esito, con la prevalenza sostanziale dell'Agenzia sul punto decisivo dell'ammissibilità.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità delle copie fotografiche o analogiche richiede un disconoscimento specifico; in difetto, le copie possono essere utilizzate come materiale probatorio. Nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito dall'inammissibilità del ricorso introduttivo.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per la disciplina della notifica delle cartelle di pagamento; la questione è rimasta assorbita.
art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato in relazione alla validità della notifica in via telematica e al formato del documento informatico; la questione è rimasta assorbita.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve per ricorrere in cassazione decorre dalla notificazione della sentenza o, nel caso considerato, dalla notificazione del ricorso per revocazione secondo il principio di equivalenza richiamato dalla Corte.
art. 326 c.p.c.
Concorre alla disciplina del termine breve di impugnazione.
art. 398, comma 4, c.p.c.
La sospensione del termine per ricorrere per cassazione opera solo se disposta dal giudice della revocazione; la semplice richiesta di parte non basta.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per garantire il contraddittorio nella fase camerale successiva alla ricostruzione documentale.
art. 291 c.p.c.
In caso di nullità della notificazione, la rinnovazione può essere disposta d'ufficio per la regolare costituzione del contraddittorio; la rituale costituzione della parte sana il vizio ex tunc.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità la parte deve depositare la documentazione necessaria per dimostrare i presupposti del nuovo regime sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
Norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti: consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non notificata o invalidamente notificata solo in casi tassativi di specifico pregiudizio (appalto, pagamenti pubblici ex art. 48-bis, perdita di un beneficio nei rapporti con la PA).
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
Ha introdotto nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis; si applica ai processi pendenti e incide sull'interesse ad agire, che va verificato fino alla decisione.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Per le controversie definibili sospende per nove mesi i termini di impugnazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.
art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Fondamento del domicilio digitale e della validità delle notifiche a indirizzi PEC risultanti dai registri abilitati.
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Consente le notificazioni presso indirizzi PEC tratti dai registri indicati dalla normativa sul domicilio digitale.
art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Il difensore è tenuto a comunicare il proprio indirizzo PEC all'ordine professionale, che lo inserisce nei registri rilevanti per le notifiche.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per revocazione della sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, salvo sospensione espressa del termine da parte del giudice della revocazione.
- Nel giudizio di legittimità, l'applicazione del nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 impone alla parte che impugna l'estratto di ruolo di dimostrare documentalmente, entro il momento processuale utile, uno dei soli casi tassativi di specifico pregiudizio che rendono ammissibile l'azione.
- L'interesse ad agire è condizione dell'azione suscettibile di essere ridefinita dallo ius superveniens fino alla decisione; se manca il pregiudizio tipizzato dalla norma sopravvenuta, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile.
- La notifica degli atti processuali civili a mezzo PEC è valida se eseguita presso un indirizzo tratto da registri equiparati ai fini del domicilio digitale; un eventuale errore sul registro di provenienza non determina nullità ove l'atto sia comunque pervenuto al destinatario e abbia raggiunto il suo scopo.
- Il mancato disconoscimento specifico delle copie documentali ai sensi dell'art. 2719 c.c. impedisce di escluderle dal compendio istruttorio; tuttavia la questione resta irrilevante se la domanda originaria è comunque inammissibile per difetto di interesse.
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