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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23577/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena finale in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 15.500,00 di multa per reati in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'eccessivo aumento di pena applicato a titolo di continuazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a reiterare le medesime doglianze già proposte in appello, senza indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto idonei a contrastare il provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto era non deducibile in sede di legittimità nella forma proposta: mancava un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di appello e il ricorso riproduceva censure già formulate e disattese nel giudizio di secondo grado. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando non presenta i requisiti di specificità necessari alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato.

  • art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 128

    Non citata nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già svolte in appello.
  • La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento: il motivo deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono il dissenso.
  • La reiterazione di motivi già respinti dal giudice di appello, accompagnata da una generica denuncia di illogicità o carenza motivazionale, integra inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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