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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-59/17

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 marzo 2019. — L contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Assistente parlamentare accreditato – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Attività esterne – Errore manifesto di valutazione – Domanda di risarcimento. — Causa T-59/17

Giurisprudenza europea62017TJ0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la risoluzione del contratto di un assistente parlamentare accreditato, ritenendo che il Parlamento abbia commesso un errore manifesto nel considerare plausibile la perdita di fiducia del deputato per attività esterne non dichiarate, poiché tali attività erano in realtà conosciute e in larga misura promosse dallo stesso deputato. Respinge invece la domanda risarcitoria per i fatti di molestie, perché separabili dall’atto impugnato e non preceduti da domanda amministrativa, e rigetta comunque il risarcimento del danno morale connesso alla decisione annullata, poiché l’annullamento è di per sé soddisfacimento adeguato.

Annullamento della risoluzione del contratto di un assistente parlamentare accreditato per asserita perdita di fiducia dovuta ad attività esterne non dichiarate e rigetto della domanda di risarcimento del danno morale, salvo quanto connesso all’atto annullato.

La questione giuridica

Se il Parlamento avesse commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la mancata dichiarazione/autorizzazione di attività esterne dell’assistente parlamentare accreditato avesse determinato la perdita del rapporto di fiducia con il deputato, giustificando la risoluzione del contratto ai sensi del RAA; e se la domanda di risarcimento del danno morale fosse ricevibile e fondata, anche in relazione a fatti di molestie dedotti solo in replica.

Principio di diritto

Quando il Parlamento risolve il contratto di un assistente parlamentare accreditato invocando la cessazione del rapporto di fiducia, il giudice verifica solo se il motivo addotto sia plausibile e non viziato da errore manifesto di valutazione. Se dalle risultanze emerge che il deputato era a conoscenza, anzi promotore, delle attività esterne svolte dall’assistente, la mancata dichiarazione di tali attività non può ragionevolmente fondare la pretesa perdita di fiducia ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA; la decisione di risoluzione è quindi illegittima e va annullata. La domanda di risarcimento del danno morale è ricevibile solo per il pregiudizio connesso all’atto annullato; i fatti di molestie separabili dall’atto impugnato richiedono una previa domanda amministrativa e, in mancanza, sono irricevibili. Quanto al danno morale derivante dall’atto illegittimo, l’annullamento costituisce in linea di principio satisfazione sufficiente, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 139, paragrafo 3 bis, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 117 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 12 ter dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22 ter, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 6, paragrafo 2, delle misure di attuazione del titolo VII del RAA

Risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato e danno morale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un assistente parlamentare accreditato contro il Parlamento europeo. Il ricorrente contestava la decisione del 24 giugno 2016 di risoluzione del contratto e chiedeva anche il risarcimento del danno morale asseritamente subito.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente era stato assunto nel 2014 come assistente parlamentare accreditato di un deputato europeo con contratto fino al 2019. Nel 2016 il deputato chiese all’autorità abilitata a concludere i contratti di risolvere il rapporto, adducendo la perdita di fiducia. Dopo un confronto con l’AACC, una nota difensiva del ricorrente e una procedura di conciliazione ex articolo 139, paragrafo 3 bis, del RAA, il Parlamento notificò la decisione di risoluzione, motivandola con la cessazione del rapporto di fiducia dovuta al mancato rispetto delle norme sulle attività esterne.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del RAA, che prevede la risoluzione del contratto dell’APA tenuto conto del fatto che la fiducia è la base del rapporto;
  • l’articolo 12 ter dello Statuto, che impone di chiedere previamente autorizzazione per attività esterne;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, richiamato dall’articolo 117 del RAA per il reclamo amministrativo;
  • le norme processuali del Tribunale, tra cui gli articoli 76, lettera d), 106 e 134 del regolamento di procedura.

Motivi di ricorso esaminati

Il ricorrente deduceva otto motivi contro l’annullamento, tra cui violazione della disciplina sugli informatori, difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione, violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine. In replica formulava un nono motivo per licenziamento abusivo. Il Tribunale esamina anzitutto il motivo sull’errore manifesto di valutazione.

Ragionamento del Tribunale sull’errore manifesto

Il Tribunale ricorda che, quando l’amministrazione fonda la risoluzione del contratto di un APA sulla cessazione della fiducia, il controllo giurisdizionale riguarda la plausibilità del motivo addotto e l’assenza di errore manifesto, senza sostituire la valutazione del giudice a quella dell’autorità competente. Nel caso concreto, il Parlamento fondava la decisione sull’asserita mancata dichiarazione di attività esterne svolte dal ricorrente in parallelo al contratto. Tuttavia il fascicolo mostrava che il deputato europeo era a conoscenza di tali attività e, anzi, ne era il diretto promotore. Il Tribunale valorizza le email, le procure e gli altri elementi prodotti dal ricorrente, dai quali risultava che le attività erano svolte su istruzioni del deputato e nel suo interesse. Inoltre, poiché l’articolo 6, paragrafo 2, delle misure di attuazione del titolo VII del RAA prevede che il deputato di riferimento sia sentito in caso di dichiarazione di attività esterna, il Tribunale osserva che nulla indicava che ciò fosse avvenuto. Di conseguenza, il deputato non poteva ragionevolmente ignorare che quelle attività non erano state oggetto di autorizzazione formale al Parlamento. Il Tribunale conclude quindi che il Parlamento aveva erroneamente ritenuto plausibile il venir meno della fiducia in base alla mancata dichiarazione di attività che il deputato non poteva considerare ignote. La decisione di risoluzione è pertanto viziata da errore manifesto di valutazione e deve essere annullata.

Effetti sull’esame degli altri motivi

Poiché il primo motivo esaminato conduce all’annullamento dell’atto, il Tribunale dichiara non necessario esaminare gli altri motivi del ricorso, incluso il nono motivo sollevato in replica.

Domanda di risarcimento del danno morale: ricevibilità

Il ricorrente chiedeva EUR 100000 a titolo di danno morale. Il Parlamento eccepiva l’irricevibilità per difetto di specificità. Il Tribunale ritiene che la domanda sia sufficientemente determinata nella parte in cui riguarda il danno morale derivante dalla decisione di risoluzione. Diverso è il caso dei fatti di molestie evocati in replica: tali fatti sono separabili dal comportamento illegittimo contestato con il ricorso di annullamento e, non essendo stati preceduti da una domanda amministrativa di risarcimento, la relativa pretesa è irricevibile.

Domanda di risarcimento: fondatezza

Per il danno morale connesso all’atto annullato, il Tribunale ricorda il principio secondo cui la responsabilità dell’istituzione presuppone illegittimità, danno e nesso causale. Pur riconoscendo che la decisione di risoluzione è illegittima e che può aver causato un sentimento di ingiustizia, il Tribunale respinge la domanda risarcitoria. La ragione è che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto amministrativo costituisce di regola un risarcimento adeguato e sufficiente del danno morale. Le eccezioni a tale regola non ricorrono nel caso di specie: la decisione non contiene valutazioni offensive sulle capacità o sul comportamento del ricorrente, l’illegittimità non è di particolare gravità e l’annullamento non è privo di effetto utile.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del Parlamento del 24 giugno 2016 di risoluzione del contratto dell’APA;
  • respinge il ricorso per il resto, in particolare quanto alla domanda risarcitoria;
  • condanna il Parlamento europeo alle spese.

Principio affermato

La semplice mancata dichiarazione di attività esterne non basta a giustificare la risoluzione del contratto di un assistente parlamentare accreditato per perdita di fiducia se risulta che il deputato era a conoscenza, o addirittura promotore, di tali attività; in tale ipotesi la decisione dell’AACC è viziata da errore manifesto di valutazione. Inoltre, il danno morale derivante dall’atto annullato è normalmente compensato dall’annullamento stesso, mentre i fatti ulteriori e separabili richiedono la previa fase amministrativa.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeaassistenti parlamentari accreditatirisoluzione del contrattoerrore manifesto di valutazioneresponsabilità extracontrattuale e danno morale

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