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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-643/17

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 marzo 2019. — Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda contro Fazenda Pública. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 37 – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 313 – Posizione doganale delle merci – Presunzione del carattere comunitario delle merci. — Causa C-643/17

Giurisprudenza europea62017CJ0643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la presunzione generale di cui all’articolo 313, paragrafo 1, del regolamento di applicazione non si applica in modo incondizionato alle merci provenienti da paesi terzi e detenute nell’Unione. Tali merci, in quanto introdotte nel territorio doganale dell’Unione, ricadono nell’eccezione del paragrafo 2, lettera a), e la loro posizione comunitaria deve essere provata mediante l’immissione in libera pratica. In mancanza di tale prova, le autorità doganali possono trattarle come merci non comunitarie, con le conseguenze previste dal codice doganale.

Presunzione della posizione doganale comunitaria: merci provenienti da paesi terzi detenute nell’Unione sono considerate introdotte nel territorio doganale dell’Unione e non beneficiano della presunzione generale di cui all’articolo 313, paragrafo 1, salvo prova dell’immissione in libera pratica.

La questione giuridica

Se l’articolo 313 del regolamento di applicazione debba essere interpretato nel senso che merci fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione, destinate a essere utilizzate ivi, siano coperte dalla presunzione generale di carattere comunitario di cui al paragrafo 1, oppure rientrino nella categoria delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale, con conseguente applicazione dell’eccezione di cui al paragrafo 2, lettera a), e necessità di prova dell’immissione in libera pratica.

Principio di diritto

L’articolo 313 del regolamento di applicazione va interpretato nel senso che merci fornite e fatturate da imprese stabilite in paesi terzi a un operatore stabilito nell’Unione, destinate a essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione, sono merci introdotte in tale territorio ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale e rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2, lettera a): esse non beneficiano della presunzione generale di carattere comunitario, salvo che l’operatore dimostri che sono state oggetto delle formalità di immissione in libera pratica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 43 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 44 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 48 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 49 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 59 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 180 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 202 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 313 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articoli da 314 a 323 del regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 317 del regolamento (CEE) n. 2454/93

Presunzione della posizione doganale comunitaria delle merci

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo portoghese in materia di unione doganale e, in particolare, di prova della posizione doganale di merci acquistate da fornitori stabiliti in paesi terzi e detenute da un’impresa nell’Unione.

Fatti e procedimento principale

La Suez II, società operante in Portogallo, aveva ricevuto nei propri locali merci destinate alla propria attività industriale, fornite e fatturate tra il 2000 e il 2002 da imprese stabilite in Ungheria, Polonia e Svizzera. A seguito di un’ispezione, le autorità doganali portoghesi chiesero la documentazione idonea a dimostrare che le merci erano entrate nel territorio dell’Unione, erano state presentate in dogana e avevano ricevuto una dichiarazione sommaria o una destinazione doganale.

Per una parte delle merci la società esibì dichiarazioni di importazione, ma non per tutte. Quanto alle merci provenienti da fornitori stabiliti in paesi terzi, non furono prodotti documenti attestanti l’immissione in libera pratica né le formalità doganali necessarie. Le autorità considerarono quindi le merci come non comunitarie, ravvisarono un’introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione ai sensi dell’articolo 202 del codice doganale e intimarono il pagamento dei dazi e dell’IVA all’importazione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se, ai sensi dell’articolo 313 del regolamento di applicazione, merci di tale tipo debbano presumersi comunitarie in forza della regola generale del paragrafo 1, oppure se debbano essere trattate come merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione e quindi ricadenti nell’eccezione del paragrafo 2, lettera a), con conseguente necessità di prova dell’immissione in libera pratica.

Normativa rilevante

La Corte richiama il quadro del codice doganale e del regolamento di applicazione, in particolare:

  • la nozione di posizione doganale e di merci comunitarie/non comunitarie dell’articolo 4 del codice doganale;
  • gli obblighi di vigilanza, presentazione in dogana e dichiarazione sommaria di cui agli articoli 13, 37, 38, 40, 43 e 44;
  • l’obbligo di destinazione doganale e l’immissione in libera pratica di cui agli articoli 48, 49, 59 e 79;
  • la disciplina dell’introduzione irregolare e della nascita del debito doganale di cui all’articolo 202;
  • la regola di presunzione dell’articolo 313 del regolamento di applicazione e le disposizioni sulla prova della posizione comunitaria di cui agli articoli 314 e seguenti, in particolare l’articolo 317.

Ragionamento della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il sistema del codice doganale: le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione sono sottoposte a vigilanza doganale fin dall’ingresso e restano sotto tale vigilanza sino alla determinazione della loro posizione doganale. Perché l’introduzione sia regolare, le merci devono essere condotte senza indugio all’ufficio doganale o in zona franca e devono essere presentate in dogana; in mancanza, l’introduzione è irregolare ai sensi dell’articolo 202.

La Corte richiama la propria precedente giurisprudenza, in particolare le sentenze Papismedov, Elshani e Viluckas e Jonusas, per affermare che la presentazione in dogana e la relativa dichiarazione hanno la funzione di informare l’autorità doganale dell’arrivo delle merci e dei dati necessari alla loro identificazione e classificazione.

Nel caso di specie, poiché le merci erano state fornite da imprese stabilite in paesi terzi a una società stabilita nel territorio doganale dell’Unione, esse dovevano essere considerate merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione. Di conseguenza, ricadevano nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di applicazione. La presunzione generale del paragrafo 1 non opera in loro favore quando l’autorità doganale constata che si tratta di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione e non è stata dimostrata l’immissione in libera pratica.

La Corte respinge quindi l’argomento secondo cui la mera presenza delle merci nel territorio dell’Unione farebbe scattare una presunzione generale di carattere comunitario a carico dell’amministrazione doganale. Al contrario, in una situazione come quella controversa, grava sull’operatore importatore l’onere di provare che le merci hanno acquisito la posizione di merci comunitarie mediante la procedura di immissione in libera pratica. In mancanza di tale prova, le autorità possono considerarle non comunitarie.

Decisione/dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 313 del regolamento di applicazione deve essere interpretato nel senso che merci come quelle oggetto del procedimento principale, fornite e fatturate da società stabilite in paesi terzi a una società stabilita nell’Unione per essere utilizzate nel territorio doganale, devono essere considerate introdotte in tale territorio ai sensi dell’articolo 37 del codice doganale e rientrano nell’eccezione di cui all’articolo 313, paragrafo 2, lettera a). La posizione di merci comunitarie è riconosciuta solo se sia fornita la prova che esse sono state oggetto delle procedure di immissione in libera pratica.

Principio affermato

La presenza di merci provenienti da paesi terzi nel territorio doganale dell’Unione non basta, da sola, a farle presumere comunitarie ex articolo 313, paragrafo 1: per le merci introdotte nel territorio dell’Unione opera l’eccezione del paragrafo 2, lettera a), e l’operatore deve dimostrare l’avvenuta immissione in libera pratica per ottenere il riconoscimento dello status comunitario.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione e posizione doganale delle merciimmissione in libera praticapresunzione di merci comunitarieobbligazione doganale all’importazione

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