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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-420/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019. — Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis contro Commissione europea. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Condizione che la proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati – Onere della prova – Coesione economica, sociale e territoriale – Articolo 174 TFUE – Iniziativa dei cittadini “Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali” – Domanda di registrazione – Rifiuto della Commissione. — Causa C-420/16 P

Giurisprudenza europea62016CJ0420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, decidendo nel merito, annulla anche la decisione della Commissione che aveva rifiutato la registrazione dell’ICE sulla politica di coesione e le regioni a minoranza nazionale. La Corte afferma che, nella fase di registrazione, la Commissione deve solo verificare se la proposta esuli manifestamente dalla propria competenza, senza imporre agli organizzatori la prova della base giuridica dell’atto. Pur confermando che l’articolo 174 TFUE non include automaticamente le regioni a minoranza nazionale, la Corte ritiene errato il ragionamento del Tribunale sull’onere probatorio e sul test di registrazione.

Iniziativa dei cittadini europei: la Commissione può rifiutare la registrazione solo se la proposta esula manifestamente dalla sua competenza; nella valutazione non grava sugli organizzatori l’onere di dimostrare in fatto la base giuridica dell’atto proposto.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel confermare il rifiuto della Commissione di registrare l’ICE "Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali", in particolare: (i) attribuendo agli organizzatori l’onere di provare che gli articoli 174-178 TFUE consentivano l’adozione dell’atto proposto; (ii) ritenendo che la proposta esulasse manifestamente dalla competenza della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011; (iii) interpretando l’articolo 174 TFUE e la nozione di "regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici".

Principio di diritto

In sede di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei, la Commissione deve limitarsi a verificare, in modo diligente e imparziale, se l’oggetto e gli obiettivi della proposta, alla luce delle informazioni fornite dagli organizzatori, esulino manifestamente dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo; non può pretendere che gli organizzatori dimostrino in fatto la fondatezza o l’adozione possibile dell’atto proposto. La Corte conferma inoltre che l’articolo 174 TFUE ha una portata ampia e l’elenco delle regioni svantaggiate è indicativo, ma le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche delle regioni a minoranza nazionale non costituiscono sistematicamente uno svantaggio demografico ai sensi di tale disposizione. Perciò il rifiuto di registrazione è illegittimo se fondato su una ripartizione errata dell’onere della prova e su una lettura non corretta della condizione di manifesta incompetenza.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 211/2011
  • Articolo 11 TUE
  • Articolo 24 TFUE
  • Articolo 174 TFUE
  • Articoli 174-178 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 211/2011
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 252 TFUE
  • Articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (CE) n. 1059/2003
  • Articoli 2 e 3 TUE
  • Articoli 7 e 167 TFUE
  • Articolo 3, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Disposizioni dei trattati relative al divieto di discriminazione

Iniziativa dei cittadini europei "Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali"

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato il rifiuto della Commissione di registrare un’iniziativa dei cittadini europei (ICE) in materia di politica di coesione. La controversia verte sulla corretta applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 e sulla portata dell’articolo 174 TFUE.

Fatti e procedimento

Gli organizzatori dell’ICE avevano chiesto che la politica di coesione dell’Unione prestasse particolare attenzione alle regioni con caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche diverse da quelle delle regioni circostanti. La Commissione aveva negato la registrazione ritenendo che la proposta esulasse manifestamente dalla propria competenza a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento, ritenendo sostanzialmente corretta tale valutazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 211/2011, soprattutto l’articolo 4, paragrafi 1-3, e il considerando 10;
  • l’articolo 11 TUE e l’articolo 24 TFUE, che fondano l’istituto dell’ICE;
  • l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, relativo al requisito della non manifesta estraneità alla competenza della Commissione;
  • l’articolo 174 TFUE e, più in generale, gli articoli 174-178 TFUE sulla coesione economica, sociale e territoriale;
  • l’articolo 47 della Carta e l’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, richiamati nel primo motivo di impugnazione.

Questioni sollevate in impugnazione

I ricorrenti deducevano, in sintesi, che il Tribunale avesse errato:

  • nel pretendere che essi dimostrassero che l’attuazione della politica di coesione minacciava le caratteristiche delle regioni a minoranza nazionale;
  • nel ritenere che gli articoli 174-178 TFUE non potessero costituire base giuridica per l’atto proposto;
  • nell’interpretare in modo troppo restrittivo l’articolo 174 TFUE, come se l’elenco degli svantaggi fosse esaustivo;
  • nel non motivare adeguatamente la propria decisione sul significato di "manifestamente" contenuto nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda il proprio precedente nella causa Anagnostakis/Commissione: la Commissione deve esaminare la domanda di registrazione in modo diligente e imparziale, ma con l’obiettivo di assicurare un facile accesso all’ICE. Ne consegue che la registrazione può essere negata soltanto quando, avuto riguardo all’oggetto e agli obiettivi dell’iniziativa, essa esuli manifestamente dall’ambito della competenza della Commissione a proporre un atto legislativo.

La Corte censura il Tribunale perché aveva trattato la questione come se gli organizzatori dovessero provare positivamente, sul piano fattuale, che l’adozione dell’atto proposto fosse giuridicamente possibile ai sensi degli articoli 174, 176, 177 e 178 TFUE. Secondo la Corte, in fase di registrazione non si verifica la prova di tutti gli elementi di fatto invocati né la sufficienza della motivazione politica o sociale della proposta: si controlla soltanto, in astratto e in termini oggettivi, se le misure proposte possano essere adottate sulla base dei trattati.

Quanto all’articolo 174 TFUE, la Corte conferma che l’elenco delle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici ha carattere indicativo, non esaustivo. Tuttavia, essa condivide la conclusione del Tribunale secondo cui le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche delle regioni a minoranza nazionale non costituiscono sistematicamente uno svantaggio demografico ai sensi di tale disposizione. Su questo punto, dunque, il Tribunale non ha commesso errore di diritto.

L’errore decisivo è invece quello relativo alla ripartizione dell’onere e al metodo di verifica della condizione di registrazione: la Commissione non poteva esigere la prova dell’effettiva sussistenza, in fatto, dei presupposti per l’adozione dell’atto proposto, ma doveva limitarsi a verificare se la proposta fosse manifestamente estranea alla sua competenza.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie l’impugnazione, annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione della Commissione che aveva rifiutato la registrazione dell’ICE. La Commissione è condannata alle spese dei giudizi di primo grado e di impugnazione; Ungheria, Romania e Repubblica slovacca sopportano le proprie spese.

Principi affermati

  • La soglia per negare la registrazione di un’ICE è elevata: occorre una manifesta estraneità della proposta alla competenza della Commissione.
  • La fase di registrazione non è una fase probatoria piena: la Commissione non deve accertare in concreto la fondatezza fattuale dell’iniziativa, ma solo la compatibilità astratta della misura proposta con i trattati.
  • L’articolo 174 TFUE ha una formulazione ampia e l’elenco delle regioni svantaggiate non è tassativo.
  • Le regioni a minoranza nazionale non rientrano automaticamente, per il solo fatto delle loro caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche, nella nozione di regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici.

Come è indicizzato

Materieiniziativa dei cittadini europeidiritto istituzionale dell’unione europeapolitica di coesionecompetenza dell’unione europeacontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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