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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-221/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 12 marzo 2019. — M.G. Tjebbes e altri contro Minister van Buitenlandse Zaken. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanze di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Conseguenze – Proporzionalità. — Causa C-221/17

Giurisprudenza europea62017CJ0221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa neerlandese che fa perdere automaticamente la cittadinanza ai maggiorenni con doppia cittadinanza residenti all’estero da lungo tempo e, in taluni casi, ai minori per effetto della perdita del genitore. Ha ritenuto che una simile disciplina non sia di per sé contraria al diritto dell’Unione, ma solo a condizione che sia sempre possibile un controllo individuale di proporzionalità sulle conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione. Nel valutare il caso concreto, le autorità devono considerare anche la vita familiare, l’interesse superiore del minore e gli effetti pratici sulla libera circolazione e sulla protezione consolare.

Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e dello status di cittadino dell’Unione: compatibilità con il diritto UE solo se è possibile un controllo individuale di proporzionalità sulle conseguenze concrete della perdita.

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostino a una normativa nazionale che prevede, per maggiorenni con doppia cittadinanza e per taluni minori, la perdita automatica della cittadinanza dello Stato membro e quindi della cittadinanza dell’Unione, senza un esame individuale delle conseguenze della perdita sotto il profilo del diritto dell’Unione e del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

L’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, non osta a una normativa nazionale che preveda la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro, con conseguente perdita della cittadinanza dell’Unione, purché le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali possano esaminare incidentalmente, al momento della domanda di un documento di viaggio o di un equivalente attestato di cittadinanza, le conseguenze concrete della perdita e, se necessario, far riacquistare ex tunc la cittadinanza; tale controllo deve verificare se la perdita rispetti il principio di proporzionalità rispetto alla situazione dell’interessato e, se del caso, dei suoi familiari.

Norme richiamate

  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961
  • Articolo 6 della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia
  • Articolo 7, paragrafi 3-6, della Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia
  • Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della Convenzione europea sulla cittadinanza

Perdita ipso iure della cittadinanza neerlandese e cittadinanza dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) in una controversia tra quattro persone e il Ministro degli Affari esteri neerlandese, che aveva rifiutato di esaminare domande di passaporto ritenendo che le interessate avessero perso automaticamente la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il tema centrale è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che fa perdere la cittadinanza e, di riflesso, la cittadinanza dell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti erano: una cittadina nata in Canada con cittadinanza neerlandese e canadese; una cittadina nata nei Paesi Bassi che aveva acquisito la cittadinanza svizzera dopo il matrimonio e risiedeva in Svizzera; una cittadina nata in Iran che aveva acquisito anche la cittadinanza neerlandese ma viveva stabilmente in Iran; e una minore nata in Svizzera, cittadina neerlandese per discendenza dalla madre e svizzera per discendenza dal padre. Le loro domande di passaporto sono state respinte perché, secondo il ministro, avevano perso ipso iure la cittadinanza neerlandese ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, lettera c), e 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 20 TFUE, che istituisce la cittadinanza dell’Unione, e l’articolo 21 TFUE, relativo alla libera circolazione e soggiorno, nonché l’articolo 7 della Carta, sulla vita privata e familiare, e l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, sull’interesse superiore del minore. Sono inoltre citate la Convenzione ONU del 1961 sulla riduzione dei casi di apolidia e la Convenzione europea sulla cittadinanza del 1997, utilizzate come elementi di contesto per valutare la legittimità della perdita della cittadinanza in presenza di doppia nazionalità e di assenza di legame effettivo con lo Stato.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell’articolo 7 della Carta, ostino a una normativa che prevede:

  • per i maggiorenni con cittadinanza di un paese terzo, la perdita automatica della cittadinanza nazionale dopo dieci anni di residenza principale continuativa al di fuori dell’Unione, pur con possibilità di interrompere il termine;
  • per i minori, la perdita automatica della cittadinanza nazionale quando la perde il genitore, in determinate circostanze. Il problema era soprattutto l’assenza di un esame individuale di proporzionalità delle conseguenze della perdita.

Ragionamento della Corte: competenza degli Stati membri e limiti imposti dal diritto UE

La Corte ricorda che la determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza rientra nella competenza degli Stati membri, ma che, quando la situazione entra nell’ambito del diritto dell’Unione, tali norme devono rispettare il diritto UE. Poiché la perdita della cittadinanza nazionale comporta la perdita dello status di cittadino dell’Unione per chi non possiede un’altra cittadinanza di uno Stato membro, la fattispecie ricade nella sfera del diritto dell’Unione.

Legittimità in linea di principio della perdita automatica

La Corte afferma che è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il rapporto di solidarietà e lealtà con i propri cittadini e che colleghi la cittadinanza all’esistenza di un legame effettivo con lo Stato. Nel caso dei maggiorenni, un lungo periodo di residenza all’estero può ragionevolmente riflettere l’assenza di tale legame; nel caso dei minori, la perdita collegata a quella dei genitori può rispondere all’esigenza di preservare l’unità della cittadinanza familiare.

Necessità di un controllo individuale di proporzionalità

Pur ammettendo la legittimità della disciplina in linea di principio, la Corte precisa che il diritto dell’Unione richiede un controllo di proporzionalità sulle conseguenze concrete della perdita della cittadinanza quando essa comporta la perdita della cittadinanza dell’Unione. La perdita ipso iure sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali non consentissero mai un esame individuale delle conseguenze per gli interessati.

Contenuto del controllo da svolgere

Le autorità nazionali competenti e, se del caso, i giudici nazionali devono poter valutare incidentalmente le conseguenze della perdita in occasione della domanda di un documento di viaggio o di altro documento che attesti la cittadinanza, con possibilità di riacquisto ex tunc della cittadinanza. In tale esame devono essere considerate, tra l’altro:

  • l’incidenza sulla libera circolazione e soggiorno nell’Unione;
  • le difficoltà nel mantenere legami regolari e effettivi con i familiari o nel proseguire l’attività professionale nell’Unione;
  • l’impossibilità di rinunciare alla cittadinanza dello Stato terzo che fa scattare la perdita;
  • il possibile deficit di protezione consolare nel paese terzo di residenza. Per i minori, occorre inoltre verificare se la perdita sia conforme al loro interesse superiore ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, non osta a una normativa come quella neerlandese, ma solo a condizione che esista la possibilità di un esame individuale, incidentale e proporzionato delle conseguenze della perdita della cittadinanza, con eventuale riacquisto ex tunc. La Corte non si pronuncia sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza, richiesta dal governo neerlandese, perché la risposta data rende superflua tale questione.

Principio affermato

La disciplina nazionale sulla perdita automatica della cittadinanza è compatibile con il diritto dell’Unione solo se l’autorità competente può verificare, caso per caso, se gli effetti concreti della perdita dello status di cittadino dell’Unione siano proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito dallo Stato membro, tenendo conto anche della vita familiare e, per i minori, del loro interesse superiore.

Come è indicizzato

Materiecittadinanza dell’unione europeaperdita della cittadinanza nazionalediritti di circolazione e soggiornotutela dei minoridiritti fondamentali

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