Tribunale, Sentenza T-837/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 marzo 2019. — Regno di Svezia contro Commissione europea. — REACH – Decisione della Commissione che autorizza l’uso del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso – Articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Esame dell’indisponibilità di soluzioni alternative – Errore di diritto. — Causa T-837/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato la decisione della Commissione che autorizzava taluni usi di due pigmenti a base di cromati di piombo. Ha ritenuto che la Commissione non avesse concluso in modo sufficiente l’esame sull’indisponibilità di soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente idonee, come richiesto dall’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH. Le condizioni imposte nella decisione non potevano sostituire una verifica sostanziale mancante. Il Tribunale ha inoltre respinto la richiesta di mantenere gli effetti dell’atto annullato.
Annullamento della decisione di esecuzione della Commissione che autorizzava taluni usi di pigmenti contenenti cromati di piombo ai sensi del regolamento REACH, per insufficiente verifica dell’indisponibilità di soluzioni alternative.
La questione giuridica
Se la Commissione, nel rilasciare un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, potesse limitarsi a fare proprie le valutazioni dell’ECHA senza svolgere un esame sufficientemente approfondito e autonomo sull’effettiva indisponibilità di sostanze o tecnologie alternative idonee, e se le condizioni apposte alla decisione potessero sanare eventuali lacune di tale verifica.
Principio di diritto
Nel sistema REACH, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, può essere concessa solo se la Commissione accerta, con un esame d’ufficio completo e sufficientemente rigoroso, che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e che non esistono sostanze o tecnologie alternative idonee. Il richiedente sopporta l’onere della prova dell’indisponibilità di alternative: se, nonostante le informazioni raccolte dalla Commissione, dall’ECHA, da terzi e dagli Stati membri, permangono incertezze rilevanti su tale condizione, l’autorizzazione non può essere rilasciata. Le condizioni e i periodi di revisione non possono servire a colmare lacune dell’istruttoria o della dimostrazione richiesta dalla norma.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 264, secondo comma, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 55 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 60, paragrafi 2, 3, 4, 5, 8 e 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 62, paragrafo 4, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 64, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 77, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 130 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Considerando 31, 69, 72, 73, 81, 102 del regolamento (CE) n. 1907/2006
- Regolamento (UE) n. 125/2012
- Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 89, paragrafo 3, 134, paragrafo 1, e 138, paragrafo 1
Annullamento dell’autorizzazione REACH per pigmenti contenenti cromati di piombo
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dal Regno di Svezia avverso una decisione di esecuzione della Commissione che autorizzava taluni usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso. Il caso si colloca nell’ambito della procedura di autorizzazione delle sostanze estremamente problematiche prevista dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Fatti e procedimento amministrativo
I pigmenti oggetto della decisione sono sostanze contenenti piombo e cromo VI, classificate come cancerogene e tossiche per la riproduzione. Dopo l’inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH, DCC Maastricht BV presentò una domanda di autorizzazione per sei usi industriali e professionali, inclusi impieghi in pitture, premiscele e segnaletica orizzontale.
L’ECHA svolse la consultazione pubblica di cui all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento REACH e i comitati competenti adottarono i rispettivi pareri l’11 dicembre 2014. Il comitato di valutazione dei rischi concluse che non era possibile determinare un livello derivato privo di effetti. Il comitato di analisi socioeconomica ritenne, in sintesi, che non sembrassero esistere soluzioni alternative tecnicamente ed economicamente idonee per il richiedente, ma per alcuni usi emersero incertezze e opinioni contrastanti, specie in relazione alla segnaletica orizzontale.
La Commissione adottò la decisione impugnata il 7 settembre 2016, autorizzando gli usi richiesti ma subordinandoli a condizioni stringenti: limitazione agli usi per i quali le prestazioni tecniche fossero realmente necessarie, obblighi informativi per gli utilizzatori a valle e descrizione più precisa degli usi autorizzati. Per alcuni usi, la revisione fu fissata a quattro o sette anni.
Censure del Regno di Svezia
Il ricorrente dedusse tre motivi principali:
- errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH e violazione del principio di diligenza;
- violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione;
- violazione dell’articolo 55 del regolamento REACH.
Nel primo motivo, il Regno di Svezia sostenne in particolare che la Commissione non aveva svolto un esame autonomo e sufficiente dell’indisponibilità di soluzioni alternative, limitandosi a fare affidamento sui pareri dell’ECHA e sulle informazioni del richiedente, nonostante dati contrari forniti da terzi, Stati membri e da altri partecipanti alla consultazione.
Quadro normativo ricostruito dal Tribunale
Il Tribunale ha richiamato la distinzione tra due basi per l’autorizzazione:
- l’articolo 60, paragrafo 2, per il rischio adeguatamente controllato;
- l’articolo 60, paragrafo 4, per l’autorizzazione socioeconomica, quando i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi e non esistono alternative idonee.
Ha inoltre precisato che i comitati dell’ECHA svolgono funzioni tecniche e scientifiche, ma i loro pareri non vincolano la Commissione. Quest’ultima deve esaminare d’ufficio le informazioni rilevanti e, se intende discostarsi sostanzialmente dai pareri, motivare in modo specifico e con livello scientifico almeno equivalente.
Nozione di soluzioni alternative e onere della prova
Il Tribunale ha interpretato la nozione di "soluzioni alternative" come riferita a sostanze o tecnologie sostitutive che siano effettivamente disponibili e idonee, cioè tecnicamente ed economicamente valide nell’Unione. Non basta l’esistenza teorica o laboratoristica di un’alternativa.
Quanto all’onere della prova, ha affermato che incombe al richiedente dimostrare l’assenza di soluzioni alternative; tuttavia la Commissione resta tenuta a verificare autonomamente se l’insieme dei fatti consenta di concludere che le condizioni di legge siano soddisfatte. Se, dopo l’istruttoria, permane incertezza sostanziale sull’assenza di alternative, l’autorizzazione non può essere concessa.
Errore della Commissione nell’esame dell’assenza di alternative
Applicando tali principi, il Tribunale ha rilevato che, alla data della decisione, la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie e non poteva trarre una conclusione chiara sull’indisponibilità di soluzioni alternative per l’insieme degli usi richiesti. Alcuni elementi presentati da terzi e da Stati membri indicavano infatti l’esistenza di alternative in taluni settori, mentre il comitato socioeconomico aveva mantenuto formulazioni prudenti o incomplete.
Il Tribunale ha criticato in particolare:
- la mancanza di conclusioni nette del comitato socioeconomico per alcuni usi;
- il rinvio a ulteriori verifiche per la segnaletica orizzontale;
- l’incoerenza tra la limitazione inserita nella decisione e l’affermazione che l’assenza di alternative fosse già stata accertata;
- gli obblighi informativi imposti agli utilizzatori a valle, che mostravano come l’istruttoria non fosse realmente conclusa.
Ha inoltre chiarito che le condizioni ex articolo 60, paragrafi 8 e 9, non possono essere usate per colmare lacune dell’istruttoria o per rimediare a un mancato accertamento delle condizioni sostanziali dell’articolo 60, paragrafo 4.
Dispositivo e mancato mantenimento degli effetti
Il Tribunale ha quindi annullato integralmente la decisione di esecuzione della Commissione. Ha respinto la domanda della Commissione di mantenere provvisoriamente gli effetti dell’atto annullato, ritenendo che, pur potendo l’annullamento arrecare gravi conseguenze economiche al titolare dell’autorizzazione, il mantenimento degli effetti sarebbe stato incompatibile con l’obiettivo del regolamento REACH di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nelle autorizzazioni REACH per sostanze estremamente problematiche, la Commissione deve compiere un controllo sostanziale e autonomo della condizione relativa all’assenza di alternative idonee. In presenza di dubbi residui non dissipati, la domanda deve essere respinta; una decisione condizionata non può supplire a una verifica incompleta.
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