Corte di giustizia, Sentenza C-349/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2019. — Eesti Pagar AS contro Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus e Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tallinna Ringkonnakohus. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) – Articolo 8, paragrafo 2 – Aiuti aventi un effetto di incentivazione – Nozione di “avvio dei lavori relativi al progetto” – Competenze delle autorità nazionali – Aiuto illegittimo – Assenza di decisione della Commissione europea o di un giudice nazionale – Obbligo incombente alle autorità nazionali di recuperare di propria iniziativa un aiuto illegittimo – Base giuridica – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Principio generale del diritto dell’Unione della tutela del legittimo affidamento – Decisione dell’autorità nazionale competente che concede un aiuto a titolo del regolamento n. 800/2008 – Conoscenza delle circostanze che escludono l’ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto – Creazione di un legittimo affidamento – Insussistenza – Prescrizione – Aiuti cofinanziati attraverso un fondo strutturale – Normativa applicabile – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Normativa nazionale – Interessi – Obbligo di pretendere il pagamento di interessi – Base giuridica – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Normativa applicabile – Normativa nazionale – Principio di effettività. — Causa C-349/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta una controversia relativa a un aiuto regionale cofinanziato dal FESR concesso a Eesti Pagar AS in base al regolamento di esenzione per categoria n. 800/2008. Stabilisce che la domanda era tardiva perché la società aveva già assunto un impegno giuridicamente vincolante prima di chiedere l'aiuto, che l'autorità nazionale deve recuperare d'ufficio l'aiuto illegittimo, e che il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento sulla sua regolarità. La Corte chiarisce inoltre il regime di prescrizione applicabile e afferma che il recupero deve includere interessi idonei a ripristinare integralmente la situazione precedente.
Aiuti di Stato esentati per categoria: avvio dei lavori, recupero d'ufficio dell'aiuto illegittimo, assenza di legittimo affidamento, prescrizione e interessi
La questione giuridica
Interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 sulla nozione di "avvio dei lavori" e sulla competenza delle autorità nazionali a valutarne il rispetto; obbligo di recupero d'ufficio di un aiuto concesso in violazione del regolamento in assenza di una decisione della Commissione; eventuale tutela del legittimo affidamento del beneficiario; termine di prescrizione applicabile al recupero di aiuti cofinanziati da fondi strutturali; obbligo di richiedere interessi e criteri per il loro calcolo.
Principio di diritto
L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 va interpretato nel senso che i lavori iniziano quando, prima della domanda di aiuto, sia stato assunto un impegno incondizionato e giuridicamente vincolante all'acquisto delle attrezzature, senza che rilevino i costi di recesso; se un aiuto è stato concesso applicando indebitamente il regolamento, l'autorità nazionale è tenuta, in forza dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a recuperarlo d'ufficio, senza che il beneficiario possa invocare un legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto; per i recuperi di aiuti cofinanziati da fondi strutturali, il termine di prescrizione è quello di quattro anni del regolamento n. 2988/95 ove ne ricorrano i presupposti, altrimenti quello nazionale; il recupero deve comprendere gli interessi, calcolati secondo le regole nazionali purché consentano un ristoro integrale dell'illegittimità per l'intero periodo di godimento dell'aiuto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 109 TFUE
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (CE) n. 1083/2006
- Regolamento (CE) n. 800/2008
Aiuti di Stato esentati per categoria: avvio dei lavori, recupero d'ufficio, prescrizione e interessi
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Tallinna Ringkonnakohus in una controversia tra Eesti Pagar AS e le autorità estoni, relativa al recupero di un aiuto regionale concesso nell'ambito del regolamento n. 800/2008 e cofinanziato dal FESR. La Corte chiarisce sia i presupposti sostanziali dell'esenzione per categoria sia le conseguenze dell'erronea concessione di un aiuto che non soddisfa le condizioni previste dal regolamento.
Fatti e procedimento principale
La società aveva concluso, prima della domanda di aiuto, un contratto di acquisto di una linea di produzione e successivamente altri contratti collegati. L'EAS concesse l'aiuto nel 2009, ma nel 2013 constatò che la domanda non rispettava il requisito dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008 e adottò una decisione di recupero dell'importo di EUR 526300, oltre interessi composti. Dopo vari gradi di giudizio, la causa tornò al giudice del rinvio, che sottopose cinque questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento n. 800/2008, specie gli articoli 3 e 8;
- l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE;
- il regolamento n. 2988/95, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 3 sulla prescrizione;
- il regolamento n. 659/1999, specie gli articoli 14 e 15;
- il regolamento n. 794/2004, articoli 9 e 11;
- l'articolo 101 del regolamento n. 1083/2006, che conferma l'obbligo di recupero per gli aiuti di Stato nell'ambito dei fondi strutturali.
Prima questione: effetto di incentivazione e avvio dei lavori
La Corte afferma che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008, i lavori relativi al progetto iniziano quando, prima della presentazione della domanda, sia stato effettuato un primo ordinativo di attrezzature mediante la stipulazione di un impegno incondizionato e giuridicamente vincolante. Non occorre verificare caso per caso l'effettivo incentivo economico né valorizzare i costi di recesso dal contratto: il criterio è formale e semplice, e le autorità nazionali devono limitarsi a constatare se la domanda sia stata presentata prima dell'avvio dei lavori così inteso.
Seconda questione: obbligo di recupero dell'aiuto illegittimo
La Corte ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE produce effetti diretti e impone agli Stati membri di non dare esecuzione ad aiuti non notificati o non esentabili. Se un aiuto è concesso applicando indebitamente il regolamento n. 800/2008, esso è illegittimo e l'autorità nazionale deve recuperarlo d'ufficio. L'obbligo vale anche quando l'aiuto è cofinanziato da un fondo strutturale: l'articolo 101 del regolamento n. 1083/2006 richiama espressamente il recupero secondo l'articolo 108 TFUE e il regolamento n. 659/1999; se poi si applica il regolamento n. 2988/95, anche l'articolo 4 conferma la revoca del vantaggio indebito.
Terza questione: legittimo affidamento
La Corte esclude che un'autorità nazionale possa far sorgere un legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto concesso in violazione del regolamento n. 800/2008. Il beneficiario non può confidare nella legittimità dell'aiuto quando la misura è stata concessa senza che fossero soddisfatte le condizioni di esenzione; il principio di tutela del legittimo affidamento non può prevalere su una precisa norma dell'Unione. La conoscenza da parte dell'autorità nazionale delle circostanze che escludevano l'esenzione non cambia questo esito.
Quarta questione: prescrizione
Per il recupero di un aiuto illegittimo concesso nell'ambito di un fondo strutturale, la Corte distingue due ipotesi:
- se ricorrono i presupposti di applicazione del regolamento n. 2988/95, vale il termine di prescrizione di quattro anni dell'articolo 3, paragrafo 1;
- in mancanza, si applica il termine previsto dal diritto nazionale.
La Corte esclude invece l'applicazione, diretta, indiretta o analogica, del termine di dieci anni del regolamento n. 659/1999, che disciplina il controllo della Commissione e non i poteri delle autorità nazionali.
Quinta questione: interessi sul recupero
La Corte afferma che il recupero d'ufficio deve essere accompagnato dalla richiesta di interessi, perché il semplice rimborso del capitale non ripristina integralmente la situazione anteriore né elimina del tutto il vantaggio concorrenziale indebito. Gli interessi vanno pretesi secondo le norme nazionali applicabili, purché queste consentano un recupero integrale dell'aiuto illegittimo: in particolare, devono coprire l'intero periodo di godimento dell'aiuto e corrispondere a un tasso che rifletta il costo che il beneficiario avrebbe sopportato sul mercato per procurarsi quelle somme.
Dispositivo
La Corte risponde in sintesi che:
- l'impegno incondizionato e giuridicamente vincolante all'acquisto di attrezzature, assunto prima della domanda, fa iniziare i lavori ai fini dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 800/2008;
- l'autorità nazionale deve recuperare d'ufficio l'aiuto concesso indebitamente;
- il beneficiario non può invocare un legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto;
- per la prescrizione si applica, se ne ricorrono i presupposti, il termine quadriennale del regolamento n. 2988/95, altrimenti il diritto nazionale;
- gli interessi sono dovuti secondo il diritto nazionale, ma in modo tale da garantire il recupero integrale dell'aiuto illegittimo.
Principio affermato
La sentenza ribadisce che, nel sistema degli aiuti di Stato esentati per categoria, il rispetto delle condizioni del regolamento è decisivo e va verificato in modo rigoroso dalle autorità nazionali; la loro violazione impone il recupero d'ufficio dell'aiuto, con interessi, senza che possa essere opposto un affidamento del beneficiario sulla validità della misura.
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