Sentenza n. 9/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, del provvedimento cat. -OMISSIS- nr. -OMISSIS- -OMISSIS- il 15.12.2023 e notificato a mani proprie del ricorrente in data 28.12.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta n. -OMISSIS- di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021) avanzata in data 30.10.2023 (kit postale già spedito il 26.4.2023) presso l''Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi dal cittadino indiano ricorrente, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, nonché eventuali altri ancorché di data e tenore sconosciuto, che incidano sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale relativo alla quota 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, deducendo eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto il ricorso prima facie infondato, rilevando che il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per 279 giorni, dal 16 novembre 2022 al 25 agosto 2023, in forza di un visto per lavoro stagionale della medesima durata, e che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non avrebbe potuto eccedere il limite massimo di nove mesi. Successivamente, il ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio; le amministrazioni resistenti non si sono opposte.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e depositata, e, in assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. La sentenza non decide definitivamente nel merito le censure contro il diniego, anche se richiama la motivazione dell'ordinanza cautelare, secondo cui il provvedimento appariva infondatamente impugnato per il superamento del limite massimo di nove mesi previsto per il soggiorno per lavoro stagionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Ne consegue (in mancata di opposizione delle parti resistenti) la dichiarazione di estinzione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 84 comma 3 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e non opposta dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio.
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro stagionale può essere autorizzato per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi
Il lavoro stagionale e il relativo soggiorno sul territorio nazionale sono soggetti al limite massimo di nove mesi nell'arco di dodici mesi.
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può mai avere durata complessiva superiore a nove mesi
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle controparti e non opposta determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.
- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi, sicché non può essere rilasciato per un periodo eccedente tale limite quando lo straniero abbia già fruito del periodo massimo di permanenza stagionale.
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è funzionalmente collegato al visto d'ingresso per la medesima attività e non può eccedere la durata massima consentita dalla disciplina del soggiorno stagionale.
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