Sentenza n. 544/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; -del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari del 7, 8 e 9 gennaio 2026, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce e di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; per la conseguente correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26.2.2026: ANNULLAMENTO, nella sola parte di interesse del ricorrente, della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 2 del 2 febbraio 2026, ad oggetto la “Convalida degli eletti (art, 24, comma 3, e art. 33, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del Regolamento interno del Consiglio)”, nelle persone degli stessi Consiglieri proclamati eletti con il Verbale delle operazioni del 7/8/9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, già oggetto di impugnazione con il ricorso principale ex art. 130 C.p.a. pendente dinanzi la Terza Sezione dell’Ecc.mo T.A.R. per la Puglia -Bari- R.G. n. 231/2026, per essere stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CORREZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce; E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2026: ANNULLAMENTO: -nella sola parte di interesse del ricorrente, della deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 2 del 2 febbraio 2026, ad oggetto la “Convalida degli eletti (art, 24, comma 3, e art. 33, comma 4, dello Statuto della Regione Puglia e art. 1 del Regolamento interno del Consiglio)”, nelle persone degli stessi Consiglieri proclamati eletti con il Verbale delle operazioni del 7/8/9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, già oggetto di impugnazione con il ricorso principale ex art. 130 C.p.a. pendente dinanzi la Terza Sezione dell’Ecc.mo T.A.R. per la Puglia -Bari- R.G. n. 231/2026, per essere stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; NONCHÉ PER LA CONSEGUENTE CORREZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce; E PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di proclamazione degli eletti e verbali dell’Ufficio Centrale Regionale relativi alle elezioni regionali pugliesi, nonché deliberazione consiliare di convalida degli eletti, nella parte in cui alla lista del Partito Democratico furono attribuiti due seggi nella circoscrizione di Lecce anziché tre
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale del Partito Democratico a Lecce, ha sostenuto che l’Ufficio Centrale Regionale avesse erroneamente attribuito i seggi spettanti al gruppo di liste nelle due fasi del procedimento elettorale. In particolare, dopo l’attribuzione dei seggi proporzionali e di quelli assegnati in sede di Collegio Unico Regionale sulla base della graduatoria dei voti residuati, l’Ufficio avrebbe dovuto proseguire lo scorrimento della graduatoria dal punto in cui si era arrestato nella prima fase, anziché ripartire dalla prima posizione per distribuire i seggi derivanti dal premio di maggioranza. Da tale errore sarebbe derivata l’attribuzione di un ulteriore seggio alla circoscrizione BAT, invece che a Lecce, con conseguente mancata proclamazione del ricorrente. Sono state dedotte la violazione dell’art. 15 della legge n. 108 del 1968, come modificato dalla normativa regionale pugliese, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, rappresentatività e ragionevolezza. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche la deliberazione del Consiglio regionale di convalida degli eletti, reiterando le medesime censure. Il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che la graduatoria dovesse essere nuovamente utilizzata dalla prima posizione nella seconda fase.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro la deliberazione consiliare di convalida degli eletti, ritenendo tale atto meramente ricognitivo e confermativo della proclamazione già disposta dall’Ufficio Centrale Regionale, privo di autonoma lesività. Il ricorso originario è stato tuttavia esaminato nel merito. Il Collegio ha interpretato l’art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), della legge n. 108 del 1968, come modificato dall’art. 10 della legge regionale pugliese n. 2 del 2005, alla luce del precedente del Consiglio di Stato n. 5618 del 2021. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: una prima fase proporzionale e una seconda fase relativa ai seggi aggiuntivi, compresi quelli derivanti dal premio di maggioranza. La graduatoria dei voti residuati è un parametro distributivo territoriale dei seggi e non una graduatoria di voti ancora da utilizzare o da consumare. La regola ordinaria impone di partire dalla prima posizione della graduatoria; la regola derogatoria, volta a garantire che ogni circoscrizione riceva almeno un seggio, consente di partire dalla prima circoscrizione priva di seggio, ma opera solo entro i limiti necessari a tale finalità. Poiché nella fattispecie tutte le circoscrizioni avevano già ottenuto almeno un seggio nella prima fase, la deroga non si applicava e la seconda fase doveva iniziare dalla prima posizione, cioè dalla circoscrizione BAT. Non era quindi necessario né consentito proseguire lo scorrimento dal punto di arresto della prima fase. Con sette seggi da distribuire e sei circoscrizioni, il primo ciclo attribuiva un seggio a ciascuna circoscrizione e il settimo seggio ritornava alla prima posizione della graduatoria, ossia alla BAT. Il Collegio ha inoltre escluso che il risultato fosse irragionevole per la maggiore consistenza elettorale o demografica di Lecce: la graduatoria dei resti valorizza il consenso non ancora tradotto in seggi a quoziente pieno, sicché una circoscrizione più piccola può avere un residuo proporzionalmente maggiore. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), legge n. 108/1968
la ripartizione inizi “dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio”
La disposizione contiene una regola ordinaria, consistente nell’utilizzo della graduatoria a partire dalla prima posizione, e una deroga limitata, volta a garantire la rappresentanza minima delle circoscrizioni prive di seggio. Se tutte le circoscrizioni hanno già ricevuto almeno un seggio, la ripartizione riparte dalla prima posizione della graduatoria.
art. 10 legge regionale Puglia n. 2/2005
Ha modificato la disciplina statale richiamata e costituisce, insieme all’art. 15 della legge n. 108 del 1968, la base normativa del meccanismo regionale di ripartizione dei seggi.
art. 130 c.p.a.
Disciplina il giudizio elettorale nel quale è stato proposto il ricorso contro la proclamazione degli eletti.
art. 24, comma 3, Statuto della Regione Puglia
Richiamato quale base della deliberazione consiliare di convalida degli eletti, ritenuta priva di autonoma lesività.
art. 33, comma 4, Statuto della Regione Puglia
Richiamato quale base della deliberazione consiliare di convalida degli eletti, ritenuta meramente ricognitiva e confermativa.
art. 1 Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia
Richiamato nella deliberazione di convalida degli eletti, senza attribuirle autonoma portata lesiva.
Massime di principio
- Nel sistema elettorale regionale pugliese, la graduatoria dei voti residuati costituisce un parametro unitario e fisso per la distribuzione territoriale dei seggi all’interno del medesimo gruppo di liste; le posizioni della graduatoria non si consumano per effetto delle assegnazioni effettuate nella prima fase del riparto.
- La seconda fase di distribuzione dei seggi, compresi quelli derivanti dal premio di maggioranza, non deve proseguire dal punto in cui la graduatoria dei voti residuati si è arrestata nella prima fase, ma deve utilizzare autonomamente la medesima graduatoria a partire dalla prima posizione.
- La regola che consente di iniziare dalla prima circoscrizione cui non sia stato ancora attribuito un seggio ha natura eccezionale e derogatoria ed è applicabile soltanto nella misura necessaria a garantire la rappresentanza minima di tutte le circoscrizioni; quando tutte le circoscrizioni hanno già ricevuto almeno un seggio, opera la regola ordinaria della ripartenza dalla prima posizione.
- La graduatoria dei voti residuati mira a compensare, mediante l’assegnazione dei seggi residui, il consenso che non ha trovato traduzione in seggi a quoziente pieno; pertanto, il fatto che una circoscrizione demograficamente più piccola ottenga un numero di seggi pari o superiore a quello di una circoscrizione più grande non è di per sé irragionevole.
- La deliberazione consiliare di convalida degli eletti che si limiti a recepire e confermare la proclamazione già effettuata dall’organo elettorale non presenta autonoma lesività e non è soggetta ad autonoma impugnazione nel giudizio elettorale.
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